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Document 62021TN0603

    Causa T-603/21: Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — WO/EPPO

    GU C 513 del 20.12.2021, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 513/29


    Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — WO/EPPO

    (Causa T-603/21)

    (2021/C 513/44)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: WO (rappresentante: V. Vitkovskis, avvocato)

    Convenuta: Procura europea (EPPO)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    ai sensi dell’articolo 270 TFUE, annullare l’infondata e illegittima decisione 028/2021 del collegio dell’EPPO recante rigetto della candidatura del ricorrente per la funzione di procuratore europeo delegato;

    condannare l’EPPO a risarcire il ricorrente per la violazione della protezione dei suoi dati personali, l’iniquo procedimento di nomina e l’illegittima decisione di respingere la sua candidatura per il posto di procuratore europeo delegato.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si baserebbe solo su presunzioni e non sarebbe adeguatamente motivata.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata conterrebbe informazioni mendaci riguardanti il ricorrente.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe basata su dati personali riguardanti il ricorrente ottenuti illegittimamente.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EPPO dei dati personali del ricorrente, anche in relazione ad alcuni dati nella decisione.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si riferirebbe a una sanzione disciplinare inflitta al ricorrente oltre quindici anni fa e sulla stessa sarebbe basata. Non esisterebbe alcun ordinamento giuridico e/o atto nell’Unione europea che consenta che illeciti amministrativi o disciplinari siano considerati rilevanti dopo quindici anni.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che nessuno degli argomenti avanzati dal ricorrente sarebbe stato preso in considerazione. Tali argomenti sarebbero stati ignorati.

    7.

    Settimo motivo, vertente sulla violazione del procedimento di nomina derivante dall’applicazione nei confronti del ricorrente di criteri aggiuntivi e dalla valutazione del medesimo su un periodo più esteso rispetto agli altri candidati. Il principio della parità di trattamento di tutti i candidati sarebbe stato dunque violato.

    8.

    Ottavo motivo, vertente sull’applicazione al ricorrente, nell’ambito del rigetto della sua candidatura, di un atto giuridico inesistente.

    9.

    Nono motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EPPO del principio di leale cooperazione tra lo Stato membro e l’istituzione dell’Unione. Il parere dell’istituzione dello Stato membro che ha nominato la persona al posto di procuratore europeo delegato sarebbe stato ignorato. L’EPPO avrebbe altresì rivalutato in modo non adeguato i criteri di ammissibilità della persona nominata.


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