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Document 62021CN0617

    Causa C-617/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 6 ottobre 2021 — RU, PO / Nissan Leasing, Volkswagen Leasing GmbH

    GU C 37 del 24.1.2022, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 37/11


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 6 ottobre 2021 — RU, PO / Nissan Leasing, Volkswagen Leasing GmbH

    (Causa C-617/21)

    (2022/C 37/16)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Ravensburg

    Parti

    Ricorrenti: RU, PO

    Convenute: Nissan Leasing, Volkswagen Leasing GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1.

    Se i contratti di leasing per autoveicoli basati su conteggio chilometrico, aventi una durata fissa di circa due anni o superiore e stipulati con esclusione del diritto di recesso ordinario, nell'ambito dei quali il consumatore deve provvedere a stipulare un'assicurazione della responsabilità civile e un'assicurazione con copertura casco totale del mezzo, oltre che farsi carico di promuovere azioni di responsabilità nei confronti di terzi in caso di difetti (in particolare nei confronti della concessionaria e del costruttore del veicolo) e sopporta altresì il rischio di perdita, danneggiamento e perdite di valore di altro tipo, rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/83/UE (1) e/o della direttiva 2008/48/CE (2) e/o della direttiva 2002/65/CE (3). Se detti contratti costituiscano contratti di credito ai sensi dell'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE e/o contratti relativi a servizi finanziari ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 2011/83/UE, nonché dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE.

    2.

    Nel caso in cui i contratti di leasing per autoveicoli basati su conteggio chilometrico, come descritti al punto 1 della presente questione, costituiscano contratti relativi a servizi finanziari:

    a)

    se si considerino locali commerciali adibiti alla vendita ai sensi dell’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83/UE, anche i locali commerciali di un soggetto che avvia trattative per conto del professionista, ma non detiene direttamente alcun potere di rappresentanza per concludere i contratti in oggetto.

    In caso affermativo:

    b)

    se ciò si applichi anche quando il soggetto che avvia trattative ai fini del contratto operi a livello imprenditoriale in un altro settore e per motivi legati alla vigilanza e/o di diritto civile non sia autorizzato a concludere contratti relativi a servizi finanziari.

    3.

    In caso di soluzione negativa di una delle questioni di cui al punto 2, sub a) o sub b):

    se l'articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che i contratti di leasing di autoveicoli basati su conteggio chilometrico (come descritti supra, prima questione) rientrino in tale fattispecie di deroga.

    4.

    Nel caso in cui i contratti di leasing per autoveicoli basati su conteggio chilometrico, come descritti al punto 1 della presente questione, costituiscano contratti relativi a servizi finanziari:

    a)

    se sussista un contratto a distanza ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE e dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/CE, anche quando durante le trattative si sono tenuti contatti con un’unica persona che avvia operazioni con i consumatori per conto del professionista, ma non detiene direttamente alcun potere di rappresentanza per concludere i contratti in oggetto.

    In caso di soluzione negativa:

    b)

    se ciò si applichi anche quando il soggetto che avvia trattative ai fini del contratto operi a livello imprenditoriale in un altro settore e per motivi legati alla vigilanza e/o di diritto civile non sia autorizzato a concludere contratti relativi a servizi finanziari.


    (1)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

    (2)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).

    (3)  Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).


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