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Document 62021CA0653

    Causa C-653/21, Syndicat Uniclima: Sentenza della Corte (Ottava. Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat Uniclima / Ministre de l'Intérieur (Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle macchine, al materiale elettrico sotto tensione e alle attrezzature a pressione – Direttiva 2006/42/CE – Direttiva 2014/35/UE – Direttiva 2014/68/UE – «Marcatura CE» – Imposizione, da parte di una normativa nazionale, di requisiti ulteriori rispetto ai requisiti di sicurezza essenziali previsti da tali direttive – Presupposti – Normativa nazionale in materia di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico nelle strutture aperte al pubblico)

    GU C 173 del 15.5.2023, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 173/7


    Sentenza della Corte (Ottava. Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat Uniclima / Ministre de l'Intérieur

    (Causa C-653/21 (1), Syndicat Uniclima)

    (Rinvio pregiudiziale - Mercato interno - Armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle macchine, al materiale elettrico sotto tensione e alle attrezzature a pressione - Direttiva 2006/42/CE - Direttiva 2014/35/UE - Direttiva 2014/68/UE - «Marcatura CE» - Imposizione, da parte di una normativa nazionale, di requisiti ulteriori rispetto ai requisiti di sicurezza essenziali previsti da tali direttive - Presupposti - Normativa nazionale in materia di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico nelle strutture aperte al pubblico)

    (2023/C 173/08)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d'État

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Syndicat Uniclima

    Convenuto: Ministre de l'Intérieur

    Dispositivo

    L’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 31, nonché con l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione,

    deve essere interpretato nel senso che:

    esso osta a una normativa nazionale che, al fine di proteggere la salute e la sicurezza delle persone nei confronti dei rischi di incendio nelle strutture aperte al pubblico, impone alle attrezzature a pressione e agli insiemi che utilizzano refrigeranti infiammabili requisiti che non figurano tra i requisiti essenziali di sicurezza previsti da tale direttiva, al fine della messa a disposizione sul mercato o della messa in servizio di tali attrezzature e insiemi, sebbene rechino la marcatura CE.


    (1)  GU C 37 del 24.1.2022.


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