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Document 62020TN0745

Causa T-745/20: Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Symphony Environmental Technologies e Symphony Environmental / Parlamento e altri

GU C 53 del 15.2.2021, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/54


Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Symphony Environmental Technologies e Symphony Environmental / Parlamento e altri

(Causa T-745/20)

(2021/C 53/70)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Symphony Environmental Technologies plc (Borehamwood, Regno Unito), Symphony Environmental Ltd (Borehamwood) (rappresentanti: G. Harvey, P. Selley, Solicitors, J. Holmes, QC e J. Williams, Barrister)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti ai sensi dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE e/o dell'articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali per quanto riguarda l'adozione dell'articolo 5 e del considerando 15 (nella misura in cui essi si applicano alla plastica oxo-biodegradabile), della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1);

di conseguenza, condannare i convenuti a risarcire il danno subito dalle ricorrenti, compreso qualsiasi ulteriore danno subito nelle more del procedimento, e/o prevedibile, maggiorato degli interessi dovuti, a un importo e ad un tasso da determinarsi nell'ambito del presente procedimento;

in subordine, ordinare alle parti di produrre dinanzi al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della sentenza, le cifre relative all'importo del risarcimento al quale sono pervenute le parti di comune accordo o, in mancanza di accordo, ordinare alle parti di presentare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine all’importo;

in ogni caso, condannare i convenuti alle spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che, con il loro comportamento nell'ambito della preparazione e dell'adozione del divieto di cui all'articolo 5, i convenuti hanno agito in modo illecito e hanno violato i loro obblighi extracontrattuali nei confronti delle ricorrenti, e devono risarcire i danni cagionati, ai sensi dell'articolo 340 TFUE e/o dell'articolo 41 della Carta. Le ricorrenti sostengono che l'adozione del divieto di cui all'articolo 5 è viziata da errori procedurali, viola illegittimamente il principio di proporzionalità e/o è fondata su errori manifesti di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, a causa del comportamento illecito (collettivo o individuale) dei convenuti, le ricorrenti hanno subìto e/o rischiano di subire un danno, incluso (a) un lucro cessante; (b) un danno alla reputazione; (c) una perdita di valore societario.

3.

Terzo motivo, vertente sull'esistenza di un nesso di causalità sufficiente tra il comportamento illecito (collettivo o individuale) dei convenuti e i danni subìti e/o che possono essere subiti dalle ricorrenti.


(1)  GU 2019, L 155, pag. 1.


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