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Document 62020TN0519

    Causa T-519/20: Ricorso proposto il 13 agosto 2020 — LP / Parlamento

    GU C 348 del 19.10.2020, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 348/23


    Ricorso proposto il 13 agosto 2020 — LP / Parlamento

    (Causa T-519/20)

    (2020/C 348/33)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Parti

    Ricorrente: LP (rappresentanti: J. Bosquet e G. Op de Beeck, avvocati)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del 22 ottobre 2019, con cui l’autorità che ha il potere di nomina ha rifiutato l’assunzione del ricorrente in qualità di assistente parlamentare accreditato presso il Parlamento europeo (prima decisione impugnata);

    annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo, del 14 maggio 2020, con cui è stato respinto il reclamo presentato dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari avverso la prima decisione impugnata (seconda decisione impugnata);

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo.

    Motivo unico: violazione dell’articolo 128, paragrafo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, e dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    Violazione dell’articolo 128, paragrafo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea in quanto il Parlamento europeo ha erroneamente interpretato tale articolo nel senso che l’assenza di precedenti penali sia un requisito. Tale articolo verte, in realtà, su garanzie relative all’espletamento dell’incarico, cosicché una menzione nell’estratto del casellario giudiziale è rilevante soltanto qualora essa sia di natura tale da pregiudicare una caratteristica connessa alla funzione o da avere un impatto sull’esercizio effettivo dell’attività professionale. La motivazione delle decisioni impugnate è in contrasto con i suddetti articoli, considerato che il convenuto, nella seconda decisione impugnata, conferma che non sussiste alcuna minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per il normale esercizio delle funzioni, dato che sussisterebbero meramente «dubbi» riguardo all’integrità morale del ricorrente.

    Violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del dovere di diligenza in essa sancito, poiché il Parlamento europeo non ha preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella sua valutazione nell’ambito dell’assunzione del ricorrente. Non si è tenuto in alcun conto il rapporto di fiducia con il membro del Parlamento europeo interessato né il fatto che il ricorrente è già assistente parlamentare presso il parlamento di una delle regioni del Belgio. Il Parlamento europeo travisa, inoltre, l’ammissione di colpa contenuta nel reclamo del ricorrente, considerando che quest’ultimo non mostrerebbe senso della responsabilità in quanto minimizza il reato menzionato nell’estratto del casellario giudiziario. Le decisioni impugnate, dunque, sono altresì viziate da carenza di motivazione.


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