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Document 62020TN0482

    Causa T-482/20: Ricorso proposto il 27 luglio 2020 — LG e a. / Commissione

    GU C 348 del 19.10.2020, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 348/22


    Ricorso proposto il 27 luglio 2020 — LG e a. / Commissione

    (Causa T-482/20)

    (2020/C 348/32)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: LG e altri cinque ricorrenti (rappresentanti: A. Sigal e M. Teder, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, una decisione implicita dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), del 26 maggio 2020, con la quale è stata respinta la richiesta di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti presentata dai ricorrenti in relazione alle comunicazioni tra gli stessi e il loro consulente legale esterno, a meno che essi non spieghino il contesto e il contenuto di siffatte comunicazioni riservate;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che il diritto dei ricorrenti alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra gli stessi e il proprio avvocato è un diritto fondamentale, seppur non scritto, dell’Unione europea, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. I ricorrenti affermano che l’esercizio di tale diritto non può essere subordinato al fatto che essi dimostrino che le loro comunicazioni riservate abbiano un nesso sostanziale con la stessa indagine nella quale esse sono riservate; ciò comprometterebbe lo scopo della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che il diritto dei ricorrenti alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra gli stessi e il proprio avvocato deriva separatamente dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dal diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 8 della CEDU (articolo 7 della Carta) e dal diritto alla difesa ai sensi dell’articolo 6 della CEDU (articolo 47 della Carta). I ricorrenti sostengono che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti ai sensi della CEDU e della Carta non dipende dallo scopo e dal contenuto delle comunicazioni di cui trattasi ma soltanto dall’identità dei partecipanti.

    1.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che, sebbene il diritto alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti ai sensi della CEDU e della Carta possa essere limitato a vantaggio di un interesse pubblico, tali limitazioni devono avere forma di legge. Esse non possono basarsi, ad avviso dei ricorrenti, su una decisione discrezionale di un organo amministrativo.


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