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Document 62020TB0198

Causa T-198/20: Ordinanza del Tribunale dell’ 8 giugno 2021 — Shindler e a. / Consiglio («Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso – Cittadini del Regno Unito – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»)

GU C 310 del 2.8.2021, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/27


Ordinanza del Tribunale dell’ 8 giugno 2021 — Shindler e a. / Consiglio

(Causa T-198/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso - Cittadini del Regno Unito - Perdita della cittadinanza dell’Unione - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)

(2021/C 310/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d'Ascoli, Italia) ed altri 9 ricorrenti, i cui nominativi sono contenuti nell’allegato all’ordinanza (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e J. Ciantar, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, totale o parziale, da una parte dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7) e, dall’altra parte, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Commissione europea e di British in Europe.

3)

Harry Shindler e gli altri ricorrenti, i cui nominativi sono contenuti nell’allegato, sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, fatta eccezione per quelle relative alle domande di intervento.

4)

Harry Shindler e gli altri ricorrenti, i cui nominativi sono contenuti nell’allegato, il Consiglio, la Commissione e British in Europe sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020


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