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Document 62020TA0249
Case T-249/20: Judgment of the General Court of 16 March 2022 — Sabra v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted against Syria — Freezing of funds — Errors of assessment — Criterion of a leading businessperson operating in Syria — Presumption of a link with the Syrian regime — Rebuttal of the presumption)
Causa T-249/20: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — Sabra / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errori di valutazione – Criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria – Presunzione di legame con il regime siriano – Inversione della presunzione»)
Causa T-249/20: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — Sabra / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errori di valutazione – Criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria – Presunzione di legame con il regime siriano – Inversione della presunzione»)
GU C 198 del 16.5.2022, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 198 del 16.5.2022, p. 27–27
(GA)
16.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 198/33 |
Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — Sabra / Consiglio
(Causa T-249/20) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errori di valutazione - Criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria - Presunzione di legame con il regime siriano - Inversione della presunzione»)
(2022/C 198/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Abdelkader Sabra (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, QC e A. Bradshaw, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: T. Haas e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui essi riguardano il sig. Abdelkader Sabra. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |