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Document 62020CB0641
Case C-641/20: Order of the Court (Ninth Chamber) of 5 May 2021 (request for a preliminary ruling from the Tribunal du travail de Liège — Belgium) — VT v Centre public d'action sociale de Liège (CPAS) (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Directive 2008/115/EC — Return of illegally staying third-country nationals — Return decision — Judicial remedy — Provisional right of residence and social assistance during the period in which the appeal is pending)
Causa C-641/20: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — VT/Centre public d’action sociale de Líège (CPAS) (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Diritto di soggiorno provvisorio e diritto alle prestazioni sociali durante il periodo di pendenza del ricorso)
Causa C-641/20: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — VT/Centre public d’action sociale de Líège (CPAS) (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Diritto di soggiorno provvisorio e diritto alle prestazioni sociali durante il periodo di pendenza del ricorso)
GU C 310 del 2.8.2021, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 310/8 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — VT/Centre public d’action sociale de Líège (CPAS)
(Causa C-641/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Decisione di rimpatrio - Ricorso giurisdizionale - Diritto di soggiorno provvisorio e diritto alle prestazioni sociali durante il periodo di pendenza del ricorso)
(2021/C 310/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Liège
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: VT
Convenuto: Centre public d’action sociale de Liège (CPAS)
Dispositivo
Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo automatico al ricorso proposto da un cittadino di un paese terzo avverso una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, punto 4, di detta direttiva, di cui questi sia destinatario a seguito della revoca del suo status di rifugiato da parte dell’autorità competente, in applicazione dell’articolo 11 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e, correlativamente, un diritto provvisorio di soggiorno e alla presa in carico dei suoi bisogni primari fino alla decisione sul ricorso, nel caso eccezionale in cui il cittadino interessato, affetto da una malattia grave, possa essere esposto, in conseguenza dell’esecuzione della decisione di cui trattasi, ad un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile del proprio stato di salute. In tale contesto, il giudice nazionale, investito di una controversia il cui esito sia legato a un’eventuale sospensione degli effetti della decisione di rimpatrio, deve considerare che il ricorso presentato avverso tale decisione è dotato, ipso iure, di effetto sospensivo, qualora il ricorso contenga un’argomentazione, che non appaia manifestamente infondata, volta a dimostrare che l’esecuzione della suddetta decisione esporrebbe il cittadino di un paese terzo ad un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile del suo stato di salute.