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Document 62020CB0641

Causa C-641/20: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — VT/Centre public d’action sociale de Líège (CPAS) (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Diritto di soggiorno provvisorio e diritto alle prestazioni sociali durante il periodo di pendenza del ricorso)

GU C 310 del 2.8.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/8


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — VT/Centre public d’action sociale de Líège (CPAS)

(Causa C-641/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Decisione di rimpatrio - Ricorso giurisdizionale - Diritto di soggiorno provvisorio e diritto alle prestazioni sociali durante il periodo di pendenza del ricorso)

(2021/C 310/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Liège

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VT

Convenuto: Centre public d’action sociale de Liège (CPAS)

Dispositivo

Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo automatico al ricorso proposto da un cittadino di un paese terzo avverso una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, punto 4, di detta direttiva, di cui questi sia destinatario a seguito della revoca del suo status di rifugiato da parte dell’autorità competente, in applicazione dell’articolo 11 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e, correlativamente, un diritto provvisorio di soggiorno e alla presa in carico dei suoi bisogni primari fino alla decisione sul ricorso, nel caso eccezionale in cui il cittadino interessato, affetto da una malattia grave, possa essere esposto, in conseguenza dell’esecuzione della decisione di cui trattasi, ad un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile del proprio stato di salute. In tale contesto, il giudice nazionale, investito di una controversia il cui esito sia legato a un’eventuale sospensione degli effetti della decisione di rimpatrio, deve considerare che il ricorso presentato avverso tale decisione è dotato, ipso iure, di effetto sospensivo, qualora il ricorso contenga un’argomentazione, che non appaia manifestamente infondata, volta a dimostrare che l’esecuzione della suddetta decisione esporrebbe il cittadino di un paese terzo ad un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile del suo stato di salute.


(1)  GU C 44 del 08.02.2021


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