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Document 62020CA0025

Causa C-25/20: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Ljubljani — Slovenia) — Procedimento instaurato da NK, nella sua qualità di curatore del fallimento della Alpine BAU GmbH [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 28 – Articolo 32, paragrafo 2 – Termine assegnato per l’insinuazione di crediti in una procedura di insolvenza – Insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza in corso in uno Stato membro, di crediti da parte del curatore della procedura principale in corso in un altro Stato membro – Termine cogente previsto dal diritto dello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza]

GU C 51 del 31.1.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 51/6


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Ljubljani — Slovenia) — Procedimento instaurato da NK, nella sua qualità di curatore del fallimento della Alpine BAU GmbH

(Causa C-25/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articoli 4 e 28 - Articolo 32, paragrafo 2 - Termine assegnato per l’insinuazione di crediti in una procedura di insolvenza - Insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza in corso in uno Stato membro, di crediti da parte del curatore della procedura principale in corso in un altro Stato membro - Termine cogente previsto dal diritto dello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza)

(2022/C 51/07)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Višje sodišče v Ljubljani

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: NK, nella sua qualità di curatore del fallimento della Alpine BAU GmbH

Con l’intervento di: Alpine BAU GmbH, Salisburgo — Filiale di Celje, in stato di fallimento

Dispositivo

L’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 28 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che l’insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza, da parte del curatore della procedura principale di insolvenza, di crediti già insinuati in tale procedura principale, soggiace alle disposizioni sui termini per l’insinuazione dei crediti e sulle conseguenze delle insinuazioni tardive, previste dalla legge dello Stato di apertura di detta procedura secondaria.


(1)  GU C 103 del 30.9.2020.


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