This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020CA0018
Case C-18/20: Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 September 2021 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof — Austria) — XY (Reference for a preliminary ruling — Border controls, asylum and immigration — Asylum policy — Common procedures for granting and withdrawing international protection — Directive 2013/32/EU — Article 40 — Subsequent application — New elements or findings — Concept — Circumstances already existing before the final closure of a procedure concerning an earlier application for international protection — Principle of res judicata — Fault of the applicant)
Causa C-18/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — XY (Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 40 – Domanda reiterata – Elementi o risultanze nuovi – Nozione – Circostanze già esistenti prima della chiusura definitiva di un procedimento avente ad oggetto una precedente domanda di protezione internazionale – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Colpa del richiedente)
Causa C-18/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — XY (Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 40 – Domanda reiterata – Elementi o risultanze nuovi – Nozione – Circostanze già esistenti prima della chiusura definitiva di un procedimento avente ad oggetto una precedente domanda di protezione internazionale – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Colpa del richiedente)
GU C 462 del 15.11.2021, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/14 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — XY
(Causa C-18/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Politica d’asilo - Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 40 - Domanda reiterata - Elementi o risultanze nuovi - Nozione - Circostanze già esistenti prima della chiusura definitiva di un procedimento avente ad oggetto una precedente domanda di protezione internazionale - Principio dell’autorità di cosa giudicata - Colpa del richiedente)
(2021/C 462/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: XY
con l’intervento di: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «elementi o [di] risultanze nuovi» che «sono emersi o sono stati addotti dal richiedente», ai sensi di tale disposizione, comprende gli elementi o le risultanze sopravvenuti dopo la conclusione definitiva del procedimento che ha avuto ad oggetto la precedente domanda di protezione internazionale nonché gli elementi o le risultanze che già esistevano prima della conclusione di tale procedimento, ma che non sono stati invocati dal richiedente. |
|
2) |
L’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che l’esame nel merito di una domanda reiterata di protezione internazionale può essere condotto nell’ambito della riapertura del procedimento che ha avuto ad oggetto la prima domanda, purché le norme applicabili a tale riapertura siano conformi al capo II della direttiva 2013/32 e la presentazione di tale domanda non sia subordinata al rispetto di termini di decadenza. |
|
3) |
L’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso non consente a uno Stato membro che non ha adottato specifici atti di trasposizione di tale disposizione, di rifiutare, in applicazione delle norme generali di procedura amministrativa nazionale, di esaminare il merito di una domanda reiterata, qualora gli elementi o le risultanze nuovi invocati a sostegno di tale domanda esistessero all’epoca del procedimento che ha avuto ad oggetto la domanda precedente e non siano stati presentati nell’ambito di tale procedimento a motivo di una colpa imputabile al richiedente. |