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Document 62019TA0259
Case T-259/19: Judgment of the General Court of 24 November 2021 — Aman Dimashq v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against Syria — Freezing of funds — Error of assessment — Proportionality — Right to property — Right to pursue an economic activity — Misuse of powers — Obligation to state reasons — Rights of the defence — Right to a fair trial — Right to effective judicial protection)
Causa T-259/19: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — Aman Dimashq/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)
Causa T-259/19: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — Aman Dimashq/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)
GU C 37 del 24.1.2022, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/27 |
Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — Aman Dimashq/Consiglio
(Causa T-259/19) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica - Sviamento di potere - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un processo equo - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)
(2022/C 37/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aman Dimashq JSC (Damasco, Siria) (rappresentanti: L. Cloquet e J.-P. Buyle, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, in qualità di agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Aman Dimashq JSC è condannata alle spese. |