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Document 62019CJ0148

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 maggio 2020.
    BTB Holding Investments SA e Duferco Participations Holding SA contro Commissione europea.
    Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti regionali in favore dell’industria siderurgica – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Criterio dell’operatore privato – Errore manifesto – Onere della prova – Limiti del sindacato giurisdizionale.
    Causa C-148/19 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:354

     SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

    7 maggio 2020 ( *1 )

    «Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti regionali in favore dell’industria siderurgica – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Criterio dell’operatore privato – Errore manifesto – Onere della prova – Limiti del sindacato giurisdizionale»

    Nella causa C‑148/19 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 febbraio 2019,

    BTB Holding Investments SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

    Duferco Participations Holding SA, con sede in Lussemburgo,

    rappresentate da J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart e Q. Declève, avocats,

    ricorrenti,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Commissione europea, rappresentata da V. Bottka e G. Luengo, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado

    Foreign Strategic Investments Holding (FSIH),

    interveniente in primo grado,

    LA CORTE (Settima Sezione),

    composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e A. Kumin, giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con il loro ricorso, la BTB Holding Investments SA (in prosieguo: la «BTB») e la Duferco Participations Holding SA (in prosieguo: la «DPH») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’’11 dicembre 2018, BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione (T‑100/17, non pubblicata; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2018:900), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/2041 della Commissione, del 20 gennaio 2016, relativa agli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di Duferco (GU 2016, L 314, pag. 22; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    Fatti

    2

    I fatti di causa sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 21 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

    3

    Il gruppo Duferco produce e vende acciaio. Esso è presente in una cinquantina di paesi in tutto il mondo. Nel 2009 le attività del gruppo stesso in Europa si sono concentrate principalmente in Belgio e in Italia. Il gruppo citato è stato attivo, segnatamente, anche in Svizzera, in Lussemburgo e in Francia.

    4

    Il gruppo Duferco si è stabilito in Belgio nel 1997 e ha proceduto all’acquisizione di vari siti siderurgici fino al 2002. In seguito a questa ondata di acquisizioni, il gruppo aveva tre principali controllate in Belgio, ossia Duferco Clabecq, Duferco La Louvière e Carsid.

    5

    Il consolidamento delle attività commerciali del gruppo Duferco è stato effettuato in seno alla società Duferco Industrial Investment (in prosieguo: la «DII»), cui è subentrata la DPH. A capo del gruppo Duferco si trova la BTB, società madre del gruppo succeduto alla società Bolmat Holding Ltd (in prosieguo: la «Bolmat») e alle società Ultima Holding Ltd e Ultima Partners Ltd (in prosieguo, congiuntamente: «Ultima»), ex società madri della DPH.

    6

    Nel 2006 il gruppo Duferco ha avviato una partnership strategica con il gruppo russo Novolipetsk (in prosieguo: il «gruppo NLMK»). Questa partnership mirava a sfruttare la presenza del gruppo NLMK a monte della catena dell’acciaio (fornitura di materie prime e fabbricazione di semilavorati). Essa ha assunto la forma di una partecipazione della società madre del gruppo NLMK in una delle società holding del gruppo Duferco, ossia la Steel Invest & Finance (Luxembourg) (in prosieguo: la «SIF»). La SIF riuniva molti attivi del gruppo Duferco, tra cui Duferco Clabecq, Duferco La Louvière e Carsid. Una divisione americana del gruppo Duferco, ossia la Duferco US Investment Corp. (in prosieguo: la «Duferco US») e la sua controllata Duferco Farrell Corp. (in prosieguo: la «Farrell») è stata anch’essa integrata nella SIF alla fine del 2006. Il 18 dicembre 2006 è stato prorogato l’accordo tra i gruppi Duferco e NLMK e la società madre del gruppo NLMK ha acquisito il 50% delle azioni della SIF.

    7

    Nell’estate 2011 si è conclusa la partnership strategica tra il gruppo Duferco e il gruppo NLMK. I due gruppi si sono divisi gli attivi della SIF.

    8

    Nel novembre 2011 un quotidiano belga ha pubblicato una serie di articoli in cui si affermava che la Regione Vallonia (Belgio) aveva concesso un sostegno finanziario al gruppo Duferco a partire dal 2003, senza averne informato la Commissione europea. Secondo il citato quotidiano, nel marzo 2003 la Regione Vallonia aveva costituito una nuova holding finanziaria, la Foreign Strategic Investments Holding SA (FSIH), una controllata della Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa), per investire in società del gruppo stesso con sede al di fuori del Belgio o addirittura fuori dell’Unione europea.

    9

    In seguito a tali articoli, la Commissione ha chiesto al Regno del Belgio, con lettera del 29 novembre 2011, di fornirle informazioni aggiuntive sulla natura del sostegno finanziario che la Regione Vallonia avrebbe fornito al gruppo Duferco tra il 2003 e il 2011.

    10

    Con lettera del 16 ottobre 2013 la Commissione ha informato il Regno del Belgio della sua decisione di avviare, nei confronti di tali misure di sostegno finanziario, il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Essa ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in questione.

    11

    Da tutte le informazioni comunicate dal Regno del Belgio alla Commissione risulta che, tra il 2003 e il 2011, la FSIH è intervenuta a più riprese a favore del gruppo Duferco, per un totale di 517 milioni di euro.

    12

    Uno di questi interventi, denominato «prima misura» o «misura n. 1», è consistito nella cessione, nel 2006, da parte della FSIH, della partecipazione del 49,9% da essa detenuta sin dal 2003 nella Duferco US, a favore della DII. Tale cessione della partecipazione è avvenuta nell’ambito delle trattative che hanno preceduto l’acquisizione, da parte del gruppo NLMK, di una partecipazione nel gruppo Duferco attraverso la SIF, atteso che il gruppo NLMK aveva espresso la volontà che tutte le azioni della Duferco US fossero controllate dalla SIF. Pertanto, al fine di ritirarsi dalla Duferco US, in data 14 giugno 2006 la FSIH ha concesso alla DII un’opzione di acquisto sulle sue azioni nella Duferco US, opzione che è stata poi ceduta ad Ultima, che l’ha esercitata e ha proceduto ad acquisire l’intera partecipazione della FSIH nella Duferco US per un importo di 125,85 milioni di dollari statunitensi (USD) (circa EUR 95 milioni).

    13

    In tal modo, il 12 dicembre 2006 il gruppo Duferco ha acquisito la piena proprietà della Duferco US, solo pochi giorni prima di formalizzare la sua partnership strategica con il gruppo NLMK.

    14

    Il secondo intervento della FSIH a favore del gruppo Duferco, denominato «seconda misura» o «misura n. 2», è consistito nella cessione, nel 2006, da parte della FSIH, della partecipazione del 25% circa, da essa detenuta sin dal 2003 nella DPH, a favore della Bolmat, ex società madre del gruppo Duferco, cui è subentrata la BTB. La citata cessione della partecipazione è il risultato della volontà della FSIH di ritirarsi dalla DPH. Pertanto, in data 14 giugno 2006, la FSIH ha ceduto alla Bolmat l’intera sua partecipazione nella DPH, per un importo di USD 105,42 milioni (circa EUR 84 milioni).

    15

    Il terzo di detti interventi, denominato «quarta misura» o «misura n. 4» è consistito, in sostanza, ai sensi di due convenzioni sottoscritte nel settembre e nel dicembre 2009, nella concessione di un prestito di 100 milioni di euro, rimborsabile interamente alla scadenza, a Ultima, ex società madre del gruppo Duferco, cui è subentrata la BTB. Tale prestito è stato concesso in due rate, la prima di EUR 30 milioni nel settembre 2009 e la seconda di EUR 70 milioni nel dicembre 2009. Il tasso applicabile al prestito è stato fissato al tasso Euribor a 12 mesi maggiorato di 75 punti base, pari al 2,052% al momento della conclusione di tali convenzioni. Secondo le informazioni fornite dal Regno del Belgio, il tasso effettivamente adottato è stato del 2,04% al momento del versamento della prima rata e dell’1,99% al momento del versamento della seconda rata.

    16

    Tenuto conto della cessazione della partnership strategica tra il gruppo Duferco e il gruppo NLMK, intervenuta nel 2011, e come concordato da questi ultimi, la totalità del finanziamento è stata rimborsata anticipatamente il 30 giugno 2011.

    17

    Il 20 gennaio 2016 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

    18

    Per quanto riguarda, in primo luogo, la misura n. 1, la Commissione ha ritenuto che le condizioni alle quali era stata effettuata la vendita della partecipazione della FSIH nella Duferco US abbiano avuto l’effetto di porre la DII in una situazione più favorevole rispetto a quella dei suoi concorrenti, in quanto nessun investitore privato avrebbe accettato di vendere la sua partecipazione nella Duferco US alle stesse condizioni e che tale vantaggio costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

    19

    La Commissione ha ritenuto che la partecipazione della FSIH nella Duferco US avrebbe dovuto essere valutata come pari a USD 141,09 milioni, cosicché, considerata una cessione intervenuta per USD 125,85 milioni, l’importo dell’aiuto in favore della DII è stato pari a USD 15,24 milioni (circa EUR 11,58 milioni).

    20

    Per quanto riguarda poi la misura n. 2, la Commissione ha del pari dichiarato che le condizioni alle quali era stata effettuata la vendita della partecipazione della FSIH nella DPH hanno avuto l’effetto di porre la Bolmat in una situazione più favorevole rispetto a quella dei suoi concorrenti, in quanto nessun investitore privato avrebbe accettato di vendere la sua partecipazione nella DPH alle stesse condizioni, e che tale vantaggio costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

    21

    La Commissione ha ritenuto che la partecipazione della FSIH nella DPH avrebbe dovuto essere valutata, quantomeno, come pari a USD 131 milioni, cosicché, considerata una cessione intervenuta per USD 105,42 milioni, l’importo dell’aiuto in favore della Bolmat era pari a USD 25,58 milioni (circa EUR 20,36 milioni).

    22

    Infine, per quanto riguarda la misura n. 4, la Commissione ha constatato che le condizioni alle quali la FSIH aveva concesso un prestito di EUR 100 milioni a Ultima avevano avuto l’effetto di porre quest’ultima in una situazione più favorevole rispetto a quella dei suoi concorrenti, in quanto nessun finanziatore privato avrebbe accettato di concederle un prestito alle stesse condizioni, e che tale vantaggio costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Secondo la Commissione, il tasso applicabile al prestito avrebbe dovuto essere fissato al tasso Euribor a 12 mesi più 220 punti base, ossia al 3,502%.

    23

    Poiché è stato concordato un rimborso anticipato del prestito nel mese di giugno 2011, la Commissione, sulla base di un calcolo di attualizzazione semplificato, ha stimato che l’importo dell’aiuto in favore di Ultima fosse approssimativamente pari, per questo prestito, a 2,08 milioni di euro.

    Decisione controversa

    24

    Il dispositivo della decisione controversa così recita:

    «Articolo 1

    Le seguenti misure, cui il [Regno del] Belgio ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno:

    a)

    vendita della partecipazione in [Duferco US] a favore di [DII] per 11581700 [euro];

    b)

    vendita della partecipazione in [DPH], a favore di [Bolmat], per 20362464 [euro];

    (...)

    d)

    prestito a favore di [Ultima], per un importo in linea di principio pari a 2082723 [euro], nella misura in cui il tasso d’interesse applicato al prestito è inferiore al 3,502%;

    (...)

    Articolo 2

    1.   [Il Regno del] Belgio è tenuto a farsi rimborsare dai diretti beneficiari o dai loro successori legali gli aiuti incompatibili concessi di cui all’articolo 1.

    (...)».

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    25

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2017, la BTB e la DPH hanno proposto un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione controversa.

    26

    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2017, la FSIH ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della BTB e della DPH.

    27

    A sostegno di detto ricorso la BTB e la DPH hanno dedotto otto motivi. Tre di questi motivi riguardavano la misura n. 1, tre vertevano sulla misura n. 2 e gli ultimi due riguardavano la misura n. 4.

    28

    Quanto alla misura n. 1, i primi due motivi dedotti si basavano, in sostanza, sull’assenza di vantaggio derivante dalle condizioni in cui la FSIH aveva ceduto alla DII la propria partecipazione nella Duferco US. Il terzo motivo dedotto si basava, in sostanza, su vari errori che inficiavano la determinazione dell’importo dell’aiuto in questione.

    29

    Con riferimento alla misura n. 2, i primi due motivi dedotti si basavano anch’essi, in sostanza, sull’assenza di vantaggio derivante dalle condizioni in cui la FSIH aveva ceduto alla Bolmat la propria partecipazione nella DPH. Il terzo motivo dedotto si basava, in sostanza, su vari errori che inficiavano la determinazione dell’importo dell’aiuto in questione.

    30

    Quanto alla misura n. 4, i due motivi dedotti si basavano, in sostanza, sull’assenza di vantaggio derivante dalle condizioni in cui la FSIH aveva concesso un prestito a Ultima.

    31

    Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della BTB e della DPH.

    Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

    32

    La BTB e la DPH chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

    condannare la Commissione alle spese.

    33

    La Commissione chiede che la Corte voglia:

    in via principale, respingere l’impugnazione in quanto infondata;

    in subordine, respingere il ricorso di annullamento diretto contro la decisione controversa, e

    condannare la BTB e la DPH alle spese sostenute dinanzi alla Corte.

    Sull’impugnazione

    Sulla ricevibilità

    34

    La Commissione eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso, in quanto sarebbe eccessivamente astratta.

    35

    A tal proposito si deve rammentare che dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, 58, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura di quest’ultima risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza dell’11 aprile 2013, Mindo/Commissione, C‑652/11 P, EU:C:2013:229, punto 21).

    36

    Nella specie, la BTB e la DPH hanno chiaramente esposto le ragioni per cui ritengono che il Tribunale sia incorso in errori di diritto. Tali due imprese hanno individuato, in modo sufficientemente preciso, i punti della sentenza impugnata che, a loro avviso, sono viziati da errori di diritto e che hanno indotto il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, che la Commissione avesse correttamente riconosciuto l’esistenza di aiuti di Stato.

    37

    Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.

    38

    L’impugnazione proposta dalla BTB e dalla DPH è pertanto ricevibile.

    Nel merito

    39

    A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti deducono un unico motivo che si articola in due parti, la prima delle quali verte sulla violazione delle norme relative all’onere della prova e la seconda è basata sul principio della parità delle armi e del diritto ad un equo processo.

    Sulla prima parte del motivo unico

    – Argomenti delle parti

    40

    Con la prima parte del motivo unico la BTB e la DPH affermano, in primo luogo, che, con i termini «al fine di dimostrare che la Commissione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti, tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata, gli elementi di prova addotti dalla ricorrente devono essere sufficienti a rendere non plausibile la valutazione dei fatti svolta nella decisione di cui trattasi», che compaiono ai punti 90 e 142 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato le norme relative all’onere della prova in materia di aiuti di Stato. Nel dichiarare che spettava alle ricorrenti produrre elementi di prova sufficientemente probanti da rendere non plausibile la complessa valutazione economica dei fatti operata nella decisione impugnata, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova.

    41

    Secondo tali imprese, il Tribunale, per un verso, ha attribuito alla Commissione il diritto di non dover dimostrare in che modo le misure in questione costituissero aiuti di Stato e di poter basare la propria valutazione dei fatti su mere asserzioni o su elementi «plausibili», di cui non sarebbe tenuta a dimostrare la veridicità. Per altro verso, il Tribunale avrebbe chiesto alle ricorrenti di dimostrare che le misure in questione non costituivano aiuti di Stato.

    42

    In secondo luogo, ad avviso della BTB e della DPH, dai punti 90 e 142 della sentenza impugnata si evincerebbe che il Tribunale ha implicitamente ritenuto che, ove permanga un dubbio al termine dell’esame delle misure in questione ad opera della Commissione, tale dubbio andrà a vantaggio della Commissione, poiché quest’ultima potrà basare la sua valutazione su meri elementi «plausibili», di cui non sarebbe tenuta a dimostrare la veridicità.

    43

    La Commissione contesta l’argomento della BTB e della DPH.

    – Giudizio della Corte

    44

    Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esige che siano soddisfatte tutte le condizioni di seguito enunciate. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a., C‑385/18, EU:C:2019:1121, punto 31).

    45

    Si deve altresì rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono essere considerati un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe potuto ottenere in condizioni di mercato normali (sentenza del 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank, C‑579/16 P, EU:C:2018:159, punto 44).

    46

    Pertanto, tenuto conto dell’obiettivo dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, di assicurare una concorrenza non falsata, anche tra le imprese pubbliche e le imprese private, la nozione di «aiuto», ai sensi di tale disposizione, non può riguardare una misura concessa in favore di un’impresa mediante risorse statali qualora la medesima avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio in circostanze corrispondenti alle condizioni normali del mercato. La valutazione delle condizioni nelle quali un simile vantaggio è stato concesso dev’essere effettuata, quindi, in linea di principio, applicando il principio dell’operatore privato (sentenza del 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank, C‑579/16 P, EU :C :2018 :159, punto 45).

    47

    Il principio dell’operatore privato figura tra gli elementi che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione al fine di accertare l’esistenza di un aiuto, e non costituisce quindi un’eccezione applicabile unicamente su richiesta di uno Stato membro, qualora sia stato constatato che ricorrono gli elementi costitutivi della nozione di «aiuto di Stato», di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank, C‑579/16 P, EU :C :2018 :159, punto 46).

    48

    In tale contesto, si deve rammentare che la Corte ha già dichiarato che la Commissione non può stabilire che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sull’assenza di informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio (sentenza del 17 settembre 2009, Commissione/MTU Friedrichshafen, C‑520/07 P, EU:C:2009:557, punto 58).

    49

    Pertanto, quando la Commissione applica il principio dell’operatore privato, deve almeno garantire che le informazioni di cui dispone, benché possano eventualmente risultare frammentarie e incomplete, costituiscano una base sufficiente per stabilire che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio che configura un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Commissione/MTU Friedrichshafen, C‑520/07 P, EU:C:2009:557, punto 56).

    50

    Infatti, la Commissione è tenuta a basare le sue decisioni su elementi che presentino una certa attendibilità e coerenza, atti a corroborare le conclusioni cui essa giunge (sentenza del 17 settembre 2009, Commissione/MTU Friedrichshafen, C‑520/07 P, EU:C:2009:557, punto 55).

    51

    Inoltre, come rilevato dal Tribunale, in sostanza, al punto 82 della sentenza impugnata, la Commissione è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure interessate in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale sull’esistenza e, se del caso, sull’incompatibilità o sull’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo (v., in tal senso, sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 90, e del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 63).

    52

    Nel caso di specie il Tribunale ha sottolineato, al punto 81 della sentenza impugnata, che grava sulla Commissione l’onere di dimostrare che ricorrono le condizioni per l’applicazione del criterio dell’operatore privato e che ciò è tanto più vero quando la decisione impugnata si basa non su una mancata produzione di elementi che erano stati richiesti dalla Commissione allo Stato membro interessato, bensì sulla constatazione che un operatore privato non si sarebbe comportato come le autorità di tale Stato membro, constatazione che presuppone che la Commissione abbia avuto a disposizione tutti gli elementi pertinenti, necessari ai fini dell’elaborazione della sua decisione.

    53

    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla BTB e dalla DPH, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente che la Commissione fondi la sua valutazione economica su mere affermazioni «plausibili», di cui non sarebbe tenuta a dimostrare la veridicità.

    54

    Per quanto riguarda l’argomento della BTB e della DPH secondo cui, ai punti 90 e 142 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che sarebbe loro onere fornire elementi probatori atti a dimostrare che le misure in questione non costituiscono aiuti di Stato, va osservato che tale argomento si basa su un’interpretazione erronea della sentenza impugnata.

    55

    Dai punti 90 e 142 della sentenza impugnata emerge, infatti, che il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che, se la Commissione ha applicato il criterio dell’operatore privato, ha effettuato la propria analisi ed è giunta, nella sua decisione, alla conclusione che le misure in questione costituiscono aiuti di Stato, spetta alla ricorrente dimostrare un errore manifesto nella valutazione dei fatti svolta dalla Commissione.

    56

    Orbene, tale constatazione è una semplice conseguenza del principio, sancito nell’ambito di una costante giurisprudenza della Corte, secondo cui il controllo che i giudici dell’Unione esercitano sulle valutazioni economiche complesse condotte dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell’osservanza delle regole procedurali e di motivazione, nonché all’esattezza materiale dei fatti, all’assenza di manifesti errori di valutazione dei fatti e di sviamento di potere (sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

    57

    Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell’applicazione del principio dell’operatore privato, il Tribunale ha giustamente limitato il proprio controllo alla verifica dell’assenza di manifesti errori di valutazione nel ragionamento svolto dalla Commissione in sede di applicazione del criterio dell’operatore privato, al fine di stabilire che le misure in questione costituivano aiuti di Stato.

    58

    Invero, come ricordato giustamente dal Tribunale al punto 87 della sentenza impugnata, quando le valutazioni operate dalla Commissione presentano carattere tecnico o complesso, il controllo giurisdizionale sulla questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è limitato (sentenza del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

    59

    In proposito, il Tribunale ha inoltre giustamente rammentato, al punto 88 della sentenza impugnata, che quando la Commissione, al fine di verificare se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve applicare il criterio dell’investitore privato, l’uso di tale criterio implica, in generale, da parte della Commissione, una valutazione economica complessa (sentenza del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

    60

    Come emerge da una giurisprudenza costante, l’esame da parte della Commissione della questione se determinate misure possano essere considerate aiuti di Stato, in quanto le pubbliche autorità non avrebbero agito come un operatore privato, richiede che si proceda ad una valutazione economica complessa (sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punto 62).

    61

    Ai punti 89 e 141 della sentenza impugnata il Tribunale ha giustamente affermato che non gli spettava sostituire la propria valutazione economica a quella svolta dall’autore della decisione della quale egli è chiamato a controllare la legittimità (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punto 63).

    62

    Il Tribunale ha quindi svolto il proprio controllo della decisione controversa nel pieno rispetto dei principi e dei criteri enunciati nella giurisprudenza citata ai punti 56 e da 58 a 61 della presente sentenza.

    63

    Ciò premesso, si deve dichiarare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto affermando, ai punti 90 e 142 della sentenza impugnata, che spettava alla BTB e alla DPH dimostrare che la Commissione era incorsa in un errore manifesto nella valutazione dei fatti, tale da giustificare l’annullamento della decisione controversa.

    64

    Ne consegue che la prima parte del motivo unico deve essere respinta in quanto infondata.

    Sulla seconda parte del motivo unico

    – Argomenti delle parti

    65

    Con la seconda parte del motivo unico, la BTB e la DPH sostengono che, con i termini impiegati ai punti 90 e 142 della sentenza impugnata, richiamati al punto 40 della presente sentenza, il Tribunale ha violato il principio della parità delle armi e il diritto ad un equo processo.

    66

    Ad avviso di tali imprese, detto principio implica l’obbligo di dare a ciascuna parte una ragionevole opportunità di illustrare i propri argomenti, compresi gli elementi di prova, in condizioni che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto al suo avversario.

    67

    Orbene, nel caso di specie, ritenendo che la BTB e la DPH fossero tenute a fornire elementi probatori sufficienti a rendere non plausibile la valutazione delle misure in questione compiuta dalla Commissione, il Tribunale avrebbe violato tale principio, ponendo la Commissione in una posizione privilegiata rispetto a tali imprese. Infatti, qualora la Commissione e le ricorrenti fornissero valutazioni dei fatti tra loro contraddittorie ma comunque ugualmente plausibili, le spiegazioni della Commissione prevarrebbero automaticamente sulle spiegazioni fornite dalle ricorrenti.

    68

    Secondo la BTB e la DPH, il Tribunale ha imposto loro di fornire elementi di prova di valore probatorio superiore rispetto a quello degli elementi sui quali la Commissione aveva basato la propria valutazione dei fatti.

    69

    Una siffatta ripartizione dell’onere della prova sarebbe contraria alla giurisprudenza di cui alle sentenze del 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione (29/83 e 30/83, EU:C:1984:130, punto 16), e del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120, punti 126127), secondo cui, quando la Commissione accerta un’infrazione alle norme in materia di concorrenza basandosi sull’ipotesi che i fatti accertati non possano essere spiegati se non assumendo l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale, il giudice dell’Unione sarà tenuto ad annullare la decisione in questione ove le imprese interessate sviluppino un’argomentazione che ponga in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consenta quindi di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella indicata dalla Commissione per concludere nel senso dell’esistenza di un’infrazione.

    70

    La Commissione contesta l’argomento della BTB e della DPH.

    – Giudizio della Corte

    71

    Per quanto riguarda il livello di prova richiesto al fine di dimostrare l’esistenza di un errore manifesto nell’applicazione del principio dell’operatore privato, occorre rilevare anzitutto che dai termini utilizzati dal Tribunale ai punti 90 e 142 della sentenza impugnata emerge che esso ha chiesto alle ricorrenti di dimostrare l’esistenza di un errore sufficientemente grave da mettere in discussione la complessa valutazione economica effettuata dalla Commissione. Per contro, da essi non consegue né che le ricorrenti siano tenute a dimostrare l’assenza di aiuti di Stato, né che la Commissione possa basarsi su mere affermazioni plausibili per dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato, né che le ricorrenti debbano confutare interamente l’analisi economica svolta dalla Commissione.

    72

    Orbene, come correttamente affermato dal Tribunale, un errore manifesto può essere dimostrato mediante elementi che rendano non plausibile la valutazione dei fatti svolta dalla Commissione nella sua decisione. Per contro, il motivo vertente su errori manifesti deve essere respinto qualora, nonostante gli elementi addotti dalle ricorrenti, la valutazione contestata non risulti viziata da un errore siffatto.

    73

    Pertanto, la possibilità di contestare la plausibilità della valutazione dei fatti svolta dalla Commissione nella sua decisione è stabilita a favore delle ricorrenti e, contrariamente a quanto sostenuto dalla BTB e dalla DPH, i termini utilizzati dal Tribunale nella sentenza impugnata non implicano in alcun modo che, nel caso di specie, le ricorrenti fossero obbligate a fornire elementi di prova di valore probatorio superiore rispetto a quello degli elementi sui quali la Commissione aveva basato la propria valutazione dei fatti.

    74

    È alla luce di tali considerazioni che il Tribunale ha valutato, ai punti 121, 124, 127, 180, 221, 248, 253, 276 e 285 della sentenza impugnata, se le affermazioni della BTB e della DPH fossero sufficienti a rendere non plausibili le valutazioni dei fatti svolte dalla Commissione nell’ambito della decisione impugnata e ha ritenuto che così non fosse.

    75

    Per quanto attiene all’argomento che la BTB e la DPH traggono dalle sentenze del 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione (29/83 e 30/83, EU:C:1984:130, punto 16), e del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120, punti 126127), è sufficiente osservare che la Commissione, nell’applicare il principio dell’operatore privato, non si basa sull’assunto che i fatti accertati non possano essere spiegati se non con l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale, ma effettua, in linea di principio, una valutazione economica complessa per stabilire se l’impresa interessata abbia beneficiato di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato.

    76

    Alla luce di quanto precede si deve dichiarare che, nel caso di specie, affermando, ai punti 90 e 142 della sentenza impugnata, che, «al fine di dimostrare che la Commissione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti, tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata, gli elementi di prova addotti dalla ricorrente devono essere sufficienti a rendere non plausibile la valutazione dei fatti svolta nella decisione di cui trattasi», il Tribunale non ha violato né il principio della parità delle armi, né il diritto ad un equo processo.

    77

    Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte del motivo unico deve essere respinta in quanto infondata.

    78

    Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta in toto in quanto infondata.

    Sulle spese

    79

    Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza che definisce la causa.

    80

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La BTB e la DPH, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La BTB Holding Investments SA e la Duferco Participations Holding SA sono condannate alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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