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Document 62018TN0419

    Causa T-419/18: Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commissione

    GU C 319 del 10.9.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 319/19


    Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commissione

    (Causa T-419/18)

    (2018/C 319/23)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) e Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (rappresentanti: J.-P. Tran Thiet, M. Powell, J. Jourdan e J.-J. Lemonnier, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione nei limiti in cui essa respinge le domande di trattamento riservato formulate dalle ricorrenti;

    condannare la Commissione europea all’integralità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del loro ricorso avverso la decisione C(2018) 2743 final della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa alle obiezioni alla divulgazione delle informazioni comunicate dalle ricorrenti sulla base dell’articolo 8 della decisione 2011/695/EU del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011 (GU 2011, L 275, pag. 29), relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza [Caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)], esse deducono due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la pubblicazione di informazioni relative alle ricorrenti circa gli scambi tra trader antecedenti al periodo di infrazione violerebbe la presunzione di innocenza. A tale riguardo, la Commissione non sarebbe autorizzata a pubblicare una decisione contenente allusioni a violazioni che le ricorrenti non potrebbero contestare. La decisione impugnata sarebbe, pertanto, viziata da un errore in diritto dal momento che rigetta le domande di trattamento riservato delle ricorrenti relativamente a tali informazioni.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la pubblicazione, prima di una decisione nel merito da parte del Tribunale nella causa T-113/17, Crédit agricole e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commissione, di informazioni che fanno riferimento ad una violazione delle ricorrenti, che queste ultime contestano dinanzi al Tribunale, costituirebbe una violazione della presunzione di innocenza. La decisione impugnata sarebbe, pertanto, viziata da un errore in diritto dal momento che rigetta le domande di trattamento riservato delle ricorrenti relativamente a tali informazioni.


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