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Document 62018TN0408

    Causa T-408/18: Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

    GU C 319 del 10.9.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 319/18


    Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

    (Causa T-408/18)

    (2018/C 319/22)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: S. Paliou, avvocato)

    Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare che la domanda della convenuta, contenuta nella nota di debito n. 3241804913 del 16 aprile 2018, che la ricorrente restituisca parte dell’aiuto ricevuto per l’azione ENHSA (European Network of Heads of Schools of Architecture), è infondata con riguardo all’importo di EUR 77 169,78 e dichiarare che tale importo corrisponde a costi ammissibili;

    dichiarare che la domanda della convenuta, contenuta nella nota di debito n. 3241804682 del 9 aprile 2018, che la ricorrente restituisca parte dell’aiuto ricevuto per l’azione ARCHI-MUNDUS, pari a EUR 28 976,83, è infondata e dichiarare che tale importo corrisponde a costi ammissibili;

    sollecitare la convenuta a restituire gli importi summenzionati, oltre agli interessi legali; e

    condannare l’Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura alle spese sostenute dal ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    Con la presente azione, l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contesta la domanda formulata dall’EACEA nella nota di debito n. 3241804913 del 16 aprile 2018 per l’importo di EUR 84 955,12 relativo all’azione ENHSA. L’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contesta inoltre la domanda formulata dall’EACEA con la nota di debito n. 3241804682 del 9 aprile 2018 per l’importo di EUR 28 976,83 relativo all’azione ARCHI-MUNDUS.

    Dette domande sono state presentate successivamente al controllo in loco effettuato dall’EACEA presso gli impianti del ricorrente, ove l’EACEA metteva in questione l’effettività dei costi relativi all’indennità forfettaria con riguardo a conferenze tenute nel contesto delle azioni ENHSA e ARCHI-MUNDUS.

    In tale contesto, il ricorrente chiede al Tribunale dell’Unione europea di dichiarare che, per entrambe le azioni, l’indennità forfettaria (per diem) per i partecipanti alle conferenze che non parlano la lingua greca corrisponde a costi ammissibili.

    L’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis sostiene che i costi contestati dall’EACEA siano ammissibili, il che trova conferma nel materiale presentato dal ricorrente all’EACEA durante il controllo in loco e nel successivo scambio di corrispondenza.


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