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Document 62018TN0312

    Causa T-312/18: Ricorso proposto il 14 maggio 2018 — Dentsply De Trey / EUIPO — IDS (AQUAPRINT)

    GU C 240 del 9.7.2018, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806220411970822018/C 240/663122018TC24020180709IT01ITINFO_JUDICIAL20180514565722

    Causa T-312/18: Ricorso proposto il 14 maggio 2018 — Dentsply De Trey / EUIPO — IDS (AQUAPRINT)

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    C2402018IT5620120180514IT0066562572

    Ricorso proposto il 14 maggio 2018 — Dentsply De Trey / EUIPO — IDS (AQUAPRINT)

    (Causa T-312/18)

    2018/C 240/66Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Dentsply De Trey GmbH (Costanza, Germania) (rappresentante: S. Clark, Solicitor)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IDS SpA (Savona, Italia)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «AQUAPRINT» — Domanda di registrazione n. 12 272 407

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

    Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 febbraio 2018 nel procedimento R 1438/2017-2

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata eccetto nella parte in cui la commissione di ricorso ha stabilito che i prodotti sono identici o simili e che il pubblico di riferimento non è specializzato in ambito dentistico;

    condannare, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, l’EUIPO e gli eventuali intervenienti alle spese sostenute dalla Dentsply nel presente procedimento;

    riformare la decisione ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, anche sul capo della condanna alle spese e condannare l’EUIPO e l’interveniente soccombente al pagamento delle spese sostenute durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001;

    Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 2017/1001.

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