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Document 62018TN0286

    Causa T-286/18: Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Azarov/Consiglio

    GU C 240 del 9.7.2018, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806220591970182018/C 240/602862018TC24020180709IT01ITINFO_JUDICIAL20180507525211

    Causa T-286/18: Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Azarov/Consiglio

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    C2402018IT5210120180507IT0060521521

    Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Azarov/Consiglio

    (Causa T-286/18)

    2018/C 240/60Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: A. Egger e G. Lansky, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 63, pag. 48), nonché il regolamento di esecuzione (EU) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 63, pag. 5), nella parte in cui riguardano il ricorrente;

    adottare determinate misure di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale;

    condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

    Il ricorrente fa valere che le misure restrittive, disposte già per la quinta volta, sarebbero palesemente sproporzionate.

    2.

    Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

    Il ricorrente sostiene che il Consiglio non disporrebbe della base fattuale sufficientemente solida richiesta dalla giurisprudenza per l’adozione della decisione di prorogare le misure restrittive.

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