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Document 62018CN0731

    Causa C-731/18 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-737/14, Vnesheconombank (VEB) / Consiglio

    GU C 65 del 18.2.2019, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 65/25


    Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-737/14, Vnesheconombank (VEB) / Consiglio

    (Causa C-731/18 P)

    (2019/C 65/33)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga e J. Iriarte Ángel, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018 nella causa T-737/14;

    Decidere definitivamente la controversia accogliendo le domande presentate dalla ricorrente nel contesto della controversia in corso, vale a dire annullare l’articolo 1 della decisione 2014/512/PESC (1) del 31 luglio 2014, l’articolo 5 del regolamento (UE) 833/2014 (2) del 31 luglio 2014, il nuovo articolo 1 ai sensi della decisione 2014/659/PESC (3) dell’8 settembre 2014, nonché il nuovo articolo 5 ai sensi del regolamento (UE) 960/2014 (4) dell’8 settembre 2014, nella parte in cui si riferiscono alla VEB e disporre la cancellazione del suo nome dagli allegati rispettivi delle summenzionate decisioni nei quali sia incluso;

    condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente invoca quattro motivi:

    1.

    Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che il Consiglio abbia rispettato l’obbligo di motivazione.

    2.

    Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che non sussista un errore manifesto di valutazione dei fatti sui quali si basano le disposizioni pertinenti degli atti impugnati, il che si risolve altresì in uno sviamento di potere.

    3.

    Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che sia stato rispettato il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

    4.

    Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che il diritto di proprietà della VEB sia stato rispettato, il che si risolve altresì in una violazione del principio di uguaglianza.


    (1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229del 31.7.2014, pag. 13).

    (2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1 )

    (3)  Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 54 )

    (4)  Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n.o833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 3 )


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