Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0310

    Causa C-310/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l’11 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di Emil Milev

    GU C 268 del 30.7.2018, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201807130162004122018/C 268/303102018CJC26820180730IT01ITINFO_JUDICIAL20180511242521

    Causa C-310/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l’11 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di Emil Milev

    Top

    C2682018IT2410120180511IT0030241252

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l’11 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di Emil Milev

    (Causa C-310/18)

    2018/C 268/30Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Spetsializiran nakazatelen sad

    Imputato nel procedimento penale

    Emil Milev

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se una giurisprudenza nazionale che subordina il mantenimento di una misura coercitiva di «custodia cautelare» (quattro mesi dopo l’arresto dell’accusato) all’esistenza di «motivi plausibili», intesi come la mera constatazione «a prima vista» che l’accusato abbia potuto commettere il reato in questione, sia compatibile con l'articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, l’articolo 10, il considerando 16, quarta e quinta frase, e il considerando 48 della direttiva 2016/343 ( 1 ), nonché con gli articoli 47 e 48 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea].

    Oppure, qualora non lo sia, se una giurisprudenza nazionale che intende quali «motivi plausibili» una forte probabilità che l’accusato abbia commesso il reato in questione sia compatibile con le disposizioni summenzionate.

    2)

    Se una giurisprudenza nazionale che impone al giudice che decide su una domanda di modifica di una misura coercitiva quale la «custodia cautelare» già adottata di motivare la sua decisione senza confrontare gli elementi di prova a carico e discarico, sebbene la difesa dell’accusato abbia dedotto argomenti in tal senso — quando l’unico motivo di tale limitazione è dato dall’esigenza che il giudice salvaguardi la propria imparzialità nel caso in cui il procedimento gli sia assegnato per l’esame del merito — sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, l’articolo 10, il considerando 16, quarta e quinta frase, e il considerando 48 della direttiva 2016/343 nonché con l’articolo 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea].

    3)

    Se non lo è, se una giurisprudenza nazionale secondo cui il giudice procede a un esame più analitico e preciso degli elementi di prova e fornisce una risposta chiara agli argomenti della difesa dell’accusato, anche se in tal modo si assume il rischio di non potere né esaminare la causa né pronunciare una decisione definitiva sulla colpevolezza nel caso in cui la causa gli sia assegnata per l’esame del merito — il che comporterebbe che sia un altro giudice a trattare detta causa nel merito — sia compatibile con le disposizioni summenzionate.


    ( 1 ) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

    Top