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Document 62018CJ0655
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 4 March 2020.#Teritorialna direktsia Severna morska, successor in law to Mitnitsa Varna v „Schenker“ EOOD.#Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad - Varna.#Reference for a preliminary ruling — Customs union — Regulation (EU) No 952/2013 — Removal from customs supervision — Theft of goods placed under a customs warehousing procedure — Article 242 — Person responsible for the removal — Holder of the authorisation for customs warehousing — Penalty for failure to comply with the customs legislation — Article 42 — Obligation to pay a sum corresponding to the value of the missing goods — Combination with a pecuniary penalty — Proportionality.#Case C-655/18.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 marzo 2020.
Teritorialna direktsia «Severna morska» kam Agentsia Mitnitsi contro «Schenker» EOOD.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna.
Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Sottrazione alla vigilanza doganale – Furto di merci vincolate al regime di deposito doganale – Articolo 242 – Responsabile della sottrazione – Titolare dell’autorizzazione per il deposito doganale – Sanzione per violazione della normativa doganale – Articolo 42 – Obbligo di pagamento di un importo corrispondente al valore delle merci mancanti – Cumulo con una sanzione pecuniaria – Proporzionalità.
Causa C-655/18.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 marzo 2020.
Teritorialna direktsia «Severna morska» kam Agentsia Mitnitsi contro «Schenker» EOOD.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna.
Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Sottrazione alla vigilanza doganale – Furto di merci vincolate al regime di deposito doganale – Articolo 242 – Responsabile della sottrazione – Titolare dell’autorizzazione per il deposito doganale – Sanzione per violazione della normativa doganale – Articolo 42 – Obbligo di pagamento di un importo corrispondente al valore delle merci mancanti – Cumulo con una sanzione pecuniaria – Proporzionalità.
Causa C-655/18.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:157
*A9* Administrativen sad - Varna, Opredelenie ot 05/10/2018 (N° 1094560)
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
4 marzo 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Sottrazione alla vigilanza doganale – Furto di merci vincolate al regime di deposito doganale – Articolo 242 – Responsabile della sottrazione – Titolare dell’autorizzazione per il deposito doganale – Sanzione per violazione della normativa doganale – Articolo 42 – Obbligo di pagamento di un importo corrispondente al valore delle merci mancanti – Cumulo con una sanzione pecuniaria – Proporzionalità»
Nella causa C‑655/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), con decisione del 5 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 19 ottobre 2018, nel procedimento
Teritorialna direktsia «Severna morska» kam Agentsia Mitnitsi, succeduta alla Mitnitsa Varna
contro
«Schenker» EOOD,
con l’intervento di:
Okrazhna prokuratura – Varna,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J. Malenovský e F. Biltgen (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 novembre 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Teritorialna direktsia «Severna morska» kam Agentsia Mitnitsi, succeduta alla Mitnitsa Varna, da S.K. Kirilova, M.F. Bosilkova-Kolipatkova e B. Borisov, in qualità di agenti; |
– |
per la «Schenker» EOOD, da G. Goranov, advokat; |
– |
per il governo bulgaro, da L. Zaharieva ed E. Petranova, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da I. Zaloguin, V. Bottka e M. Kocjan, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Teritorialna direktsia «Severna morska» kam Agentsia Mitnitsi (direzione territoriale «Costa settentrionale» presso l’Agenzia delle dogane, Bulgaria; in prosieguo: l’«Ufficio delle dogane di Varna») e la «Schenker» EOOD, in merito alle sanzioni irrogate a quest’ultima in quanto titolare di un’autorizzazione per il deposito doganale, a seguito del furto di merci di cui aveva la custodia. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
Il considerando 45 del regolamento n. 952/2013 così dispone: «È opportuno stabilire a livello dell’Unione le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali, norme che precedentemente dovevano essere adottate a livello nazionale». |
4 |
L’articolo 42, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così recita: «1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l’altro la forma di:
|
5 |
L’articolo 79 di detto regolamento, intitolato «Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza», ai paragrafi 1 e 3, dispone quanto segue: «1. Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di:
(...) 3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:
(...)». |
6 |
L’articolo 198 del regolamento medesimo è così formulato: «1. Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:
(...) 3. I costi delle misure di cui al paragrafo 1 sono a carico:
(...)». |
7 |
Ai sensi dell’articolo 242, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013: «Il titolare dell’autorizzazione e il titolare del regime hanno le seguenti responsabilità:
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Diritto bulgaro
8 |
L’articolo 233, paragrafo 6, dello Zakon za mitnitsite (legge doganale, DV n. 15, del 6 febbraio 1998), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge doganale»), prevede quanto segue: «A prescindere dai rapporti di proprietà, le merci oggetto di contrabbando sono sottoposte a confisca; qualora esse non siano presenti o siano state alienate è disposta la sostituzione con un importo corrispondente al loro valore pari, in caso di importazione, al rispettivo valore doganale oppure, in caso di esportazione, al rispettivo valore delle merci». |
9 |
Ai sensi dell’articolo 234a, paragrafi 1 e 3, della legge doganale: «1. Colui che, in violazione delle condizioni fissate nelle disposizioni di legge o stabilite dall’autorità doganale, sottrae merci in custodia temporanea o dichiarate per una procedura doganale o per la riesportazione è sanzionato con un’ammenda – in caso di persone fisiche – o con una sanzione pecuniaria – in caso di persone giuridiche o imprenditori individuali – comprese tra il 100% e il 200% del valore doganale delle merci; in caso di esportazione, l’ammenda o la sanzione pecuniaria sono pari al valore delle merci oggetto dell’infrazione. (...) 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano, per analogia, le disposizioni dell’articolo 233, paragrafi 6, 7 e 8». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10 |
Il 16 marzo 2017, la Teld Consulting OOD dichiarava ai fini dell’immissione in regime di deposito doganale 13 container contenenti legno compensato. Tale dichiarazione veniva presentata in nome e per conto della Balkantrade Properties EOOD. |
11 |
Dopo l’espletamento delle formalità doganali di attuazione di detto regime, tali container dovevano essere trasportati in un deposito doganale utilizzato e gestito dalla Schenker, conformemente all’autorizzazione per il deposito doganale di cui quest’ultima è titolare. |
12 |
La Schenker incaricava la Fortis Trade OOD di effettuare tale trasporto. Tuttavia, uno di questi container veniva rubato durante il viaggio, così come il veicolo appartenente alla Fortis Trade che lo trasportava. Di conseguenza, le merci collocate in tale container non venivano consegnate al deposito della Schenker. |
13 |
A seguito di una verifica effettuata presso tale deposito da un ispettore doganale di Varna (Bulgaria), veniva accertato che non tutte le merci oggetto del regime di deposito doganale si trovavano in detto deposito. Pertanto, veniva emesso nei confronti della Schenker un atto di accertamento di infrazione amministrativa per violazione dell’articolo 234a, paragrafo 1, della legge doganale, con la motivazione che tale società avrebbe sottratto alla vigilanza doganale una parte delle merci che erano state dichiarate in regime di deposito doganale. Sulla base di tale accertamento, il direttore dell’Ufficio delle dogane di Varna emetteva una decisione con la quale, conformemente all’articolo 233, paragrafo 6, e all’articolo 234a, paragrafi 1 e 3, della legge doganale, irrogava alla Schenker una sanzione pecuniaria dell’importo di 23826,06 lev bulgari (BGN) (circa EUR 12225) e imponeva a tale società il pagamento di un ulteriore importo di pari ammontare, corrispondente al valore delle merci mancanti. |
14 |
Investito del ricorso proposto dalla Schenker avverso tale decisione, il Varnenski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Varna, Bulgaria) revocava detta decisione. Secondo tale giudice, in particolare, il furto costituiva un evento di forza maggiore e non sussisteva alcun nesso di causalità tra un’azione o un’omissione illecita di tale società e la conseguenza del furto, vale a dire l’impossibilità per le autorità doganali di accedere alle merci sottoposte a vigilanza doganale e di effettuarne il controllo. |
15 |
L’Ufficio delle dogane di Varna ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, l’Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria). Esso sostiene che l’applicazione del regime del deposito doganale fa sorgere un obbligo di non sottrarre le merci alla vigilanza doganale e che il furto in questione non integra un evento di forza maggiore idoneo a escludere la responsabilità del titolare del deposito. |
16 |
Il giudice del rinvio rileva che alla Schenker sono state irrogate due sanzioni amministrative. A suo avviso, la sanzione consistente nell’obbligo di pagare il controvalore delle merci sottratte non corrisponde ad alcuna delle forme di sanzione previste nell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013 e non si tratta neppure di una forma di confisca ai sensi del diritto nazionale. Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se tale obbligo di pagamento del controvalore delle merci sia conforme a detta disposizione nonché ai principi di effettività e di proporzionalità, tenuto conto del fatto che esso si cumula con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. |
17 |
Considerato quanto sopra, l’Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Sulla ricevibilità
18 |
Nelle sue osservazioni scritte, la Schenker sostiene che la prima questione è irricevibile, in quanto vertente esclusivamente sull’applicazione di disposizioni di diritto nazionale e, segnatamente, sulla questione se una determinata azione od omissione costituisca un’infrazione come definita dal diritto nazionale. |
19 |
Sotto tale profilo, occorre senz’altro ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, quest’ultima non è competente a interpretare il diritto nazionale e spetta unicamente al giudice nazionale esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché determinare l’esatta portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali (sentenza del 3 ottobre 2019, Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, C‑632/18, EU:C:2019:833, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). |
20 |
Nel caso di specie, tuttavia, dalla formulazione stessa della prima questione risulta che, con quest’ultima, il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione dell’articolo 242, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013, e più in particolare della nozione di «sottrazione alla vigilanza doganale» con riferimento a tale disposizione, nonché sulla questione se il diritto dell’Unione consenta che una siffatta sottrazione sia oggetto di una sanzione pecuniaria. |
21 |
La Schenker sostiene, altresì, che l’esito del procedimento principale dipende non dall’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, bensì da questioni di fatto, vale a dire l’accertamento dell’autore concreto del reato di cui trattasi, della sua qualità nel momento in cui l’ha commesso nonché degli atti o delle omissioni che sarebbero costitutivi di un’infrazione imputabile a detto autore. |
22 |
Al riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione sia la pertinenza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte è in linea di principio tenuta a statuire (sentenza del 14 marzo 2013, Allianz Hungária Biztosító e a., C‑32/11, EU:C:2013:160, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, è quanto avviene manifestamente nel caso di specie. |
23 |
Alla luce di quanto precede, la prima questione è ricevibile. |
Nel merito
24 |
In via preliminare, occorre rilevare che l’articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 952/2013, menzionato nella prima questione, riguarda la responsabilità del titolare di un’autorizzazione e del titolare del regime di deposito doganale in caso di sottrazione delle merci alla vigilanza doganale; tuttavia, tale questione mira altresì a chiarire se al responsabile di una siffatta sottrazione possa essere irrogata una sanzione pecuniaria prevista dal diritto nazionale, il che attiene ad altre disposizioni di tale regolamento. |
25 |
Ora, la circostanza che il giudice del rinvio abbia formalmente limitato la propria questione all’interpretazione di una disposizione specifica del diritto dell’Unione non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o no nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di detto diritto che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 18 settembre 2019, VIPA, C‑222/18, EU:C:2019:751, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). |
26 |
Di conseguenza, occorre considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 952/2013 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di furto di merci vincolate al regime di deposito doganale, al titolare dell’autorizzazione per il deposito doganale viene irrogata una sanzione pecuniaria per infrazione alla normativa doganale. |
27 |
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che la nozione di «sottrazione alla vigilanza doganale», quale contenuta nel regolamento n. 952/2013, va intesa come comprendente qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla normativa doganale (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2017, Aebtri, C‑224/16, EU:C:2017:880, punto 93 e giurisprudenza ivi citata). |
28 |
Come la Corte ha già avuto occasione di statuire, si parla di «sottrazione alla vigilanza doganale», ai sensi di detto regolamento, in particolare quando, come nel caso di specie, merci vincolate ad un regime sospensivo sono state rubate (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Harry Winston, C‑273/12, EU:C:2013:466, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). |
29 |
Per quanto riguarda la persona responsabile di una siffatta sottrazione alla vigilanza doganale, l’articolo 242, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 952/2013 prevede che il titolare dell’autorizzazione ha la responsabilità di controllare che le merci in regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale. |
30 |
A tale riguardo, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la sottrazione di una merce alla vigilanza doganale presuppone solo che siano soddisfatte condizioni di natura obiettiva quali l’assenza fisica della merce dal luogo di custodia autorizzato nel momento in cui l’autorità doganale intende procedere all’esame di tale merce (sentenza del 12 giugno 2014, SEK Zollagentur, C‑75/13, EU:C:2014:1759, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). |
31 |
Ne consegue che la responsabilità del titolare dell’autorizzazione per il deposito doganale, in caso di sottrazione alla vigilanza doganale di merci vincolate al regime di deposito doganale, riveste un carattere oggettivo ed è, pertanto, indipendente dal comportamento di tale titolare nonché da quello di terzi. |
32 |
Per quanto riguarda le conseguenze di una siffatta sottrazione alla vigilanza doganale per detto titolare, dalla giurisprudenza della Corte risulta che costituisce un’infrazione doganale l’inosservanza di uno degli obblighi definiti nella normativa doganale applicabile alla sottrazione di merci alla vigilanza doganale, inosservanza che, conformemente all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 952/2013, fa sorgere un’obbligazione doganale all’importazione. In assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle infrazioni doganali suddette, gli Stati membri hanno la competenza di adottare sanzioni appropriate per assicurare il rispetto della normativa doganale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2003, Hannl-Hofstetter, C‑91/02, EU:C:2003:556, punti da 18 a 20). |
33 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 952/2013 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di furto di merci vincolate al regime di deposito doganale, al titolare dell’autorizzazione per il deposito doganale viene irrogata una sanzione pecuniaria appropriata per infrazione alla normativa doganale. |
Sulla seconda questione
34 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di sottrazione alla vigilanza doganale di merci vincolate al regime di deposito doganale, il titolare dell’autorizzazione per il deposito doganale è tenuto a pagare, oltre a una sanzione pecuniaria, un importo corrispondente al valore di tali merci. |
35 |
A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che, mentre l’articolo 234a, paragrafo 1, della legge doganale prevede, in caso di sottrazione alla vigilanza doganale, una sanzione pecuniaria che ammonta a un importo tra il 100% e il 200% del valore delle merci sottratte, l’articolo 234a, paragrafo 3, di tale legge, in combinato disposto con l’articolo 233, paragrafo 6, della stessa, prevede che la persona responsabile di tale sottrazione debba pagare un importo corrispondente al valore di tali merci. |
36 |
Nelle loro osservazioni scritte e all’udienza dinanzi alla Corte, l’Ufficio delle dogane di Varna e il governo bulgaro hanno fatto valere che quest’ultimo obbligo non costituisce una sanzione, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013, bensì una misura rientrante nell’articolo 198, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, in forza del quale le autorità doganali devono adottare tutti i provvedimenti necessari, ivi comprese la confisca e la vendita o la distruzione, per «rimuovere le merci» sottratte alla vigilanza doganale. Secondo tali interessati, poiché l’elencazione delle misure così previste da tale disposizione non è esaustiva, qualora la presenza fisica delle merci di cui trattasi non possa essere accertata dalle autorità competenti, il pagamento del loro controvalore costituirebbe una misura «per rimuover[le]», ai sensi di detta disposizione, analogamente a una confisca di tali merci. |
37 |
Siffatta interpretazione non può, tuttavia, essere accolta. |
38 |
Infatti, l’articolo 198 del regolamento n. 952/2013 è contenuto nel capo 4, intitolato «Rimozione delle merci», del titolo V di tale regolamento. Ne consegue che le disposizioni raggruppate in tale capo riguardano unicamente le misure da adottare «per rimuovere» le merci, di cui le autorità competenti hanno potuto accertare la presenza fisica. Tale interpretazione è corroborata dal considerando 45 del suddetto regolamento, ai sensi del quale tale regolamento persegue, in particolare, l’obiettivo di stabilire a livello dell’Unione le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali. |
39 |
Orbene, il pagamento del controvalore delle merci di cui trattasi non può essere considerato una misura per la rimozione di queste ultime, la quale sia, dunque, tesa alla realizzazione di tale obiettivo. |
40 |
Di conseguenza, correttamente il giudice del rinvio qualifica come sanzione l’obbligo, per il responsabile dell’infrazione, di pagare, oltre a una sanzione pecuniaria, un importo corrispondente al valore delle merci sottratte alla vigilanza doganale. |
41 |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013, le sanzioni previste dagli Stati membri in caso di violazione della normativa doganale devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
42 |
Al riguardo, si deve rammentare che, in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri sono competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). |
43 |
In particolare, le misure amministrative o repressive consentite da una normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti da tale normativa né essere sproporzionate rispetto ai medesimi scopi (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2017, Euro‑Team e Spirál-Gép, C‑497/15 e C‑498/15, EU:C:2017:229, punti 40 e 58 e giurisprudenza ivi citata). |
44 |
Orbene, nel caso di specie, una sanzione consistente nell’obbligo di pagare una somma corrispondente al valore delle merci sottratte alla vigilanza doganale non risulta proporzionata, e ciò indipendentemente dal fatto che tale sanzione si aggiunga a quella di cui all’articolo 234a, paragrafo 1, della legge doganale. Infatti, una sanzione pari a tale importo eccede i limiti di quanto è necessario per garantire, in particolare, che le merci in regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale. |
45 |
In tale contesto, occorre ricordare che le sanzioni previste dall’articolo 42 del regolamento n. 952/2013 sono intese non a sanzionare eventuali attività fraudolente o illecite, bensì qualsiasi violazione della normativa doganale (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, punto 31). |
46 |
Peraltro, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, una sanzione come quella prevista all’articolo 234a, paragrafo 3, della legge doganale, in combinato disposto con l’articolo 233, paragrafo 6, di quest’ultima, risulta sproporzionata rispetto all’obbligazione doganale sorta a causa della sottrazione alla vigilanza doganale di merci vincolate al regime di deposito doganale. |
47 |
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di sottrazione alla vigilanza doganale di merci vincolate al regime di deposito doganale, il titolare dell’autorizzazione per il deposito doganale è tenuto a pagare, oltre a una sanzione pecuniaria, un importo corrispondente al valore di tali merci. |
Sulle spese
48 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.