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Document 62018CA0344

    Causa C-344/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Arbeidshof te Gent — Belgio) — ISS Facility Services NV / Sonia Govaerts, Atalian NV, già Euroclean NV (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Appalto pubblico rela tivo ai servizi di pulizia – Aggiudicazione dei lotti dell’appalto a due nuovi aggiudicatari – Riassunzione di un lavoratore assegnato a tutti i lotti dell’appalto)

    GU C 215 del 29.6.2020, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 215/7


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Arbeidshof te Gent — Belgio) — ISS Facility Services NV / Sonia Govaerts, Atalian NV, già Euroclean NV

    (Causa C-344/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Trasferimenti d’imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Appalto pubblico rela tivo ai servizi di pulizia - Aggiudicazione dei lotti dell’appalto a due nuovi aggiudicatari - Riassunzione di un lavoratore assegnato a tutti i lotti dell’appalto)

    (2020/C 215/08)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Arbeidshof te Gent

    Parti

    Ricorrente: ISS Facility Services NV

    Convenuta: Sonia Govaerts, Atalian NV, già Euroclean NV

    Dispositivo

    In presenza di un trasferimento d’impresa che coinvolge più cessionari, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di lavoro sono trasferiti a ciascuno dei cessionari, in proporzione alle funzioni svolte dal lavoratore interessato, a condizione che la scissione del contratto di lavoro che ne risulta sia possibile o non comporti un deterioramento delle condizioni di lavoro né pregiudichi il mantenimento dei diritti dei lavoratori garantito da tale direttiva, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. Nell’ipotesi in cui una tale scissione si rivelasse impossibile da realizzare o arrecasse pregiudizio ai diritti di detto lavoratore, l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro che ne conseguirebbe sarebbe considerata, ai sensi dell’articolo 4 di detta direttiva, come dovuta al fatto del cessionario o dei cessionari, quand’anche tale risoluzione fosse intervenuta su iniziativa del lavoratore.


    (1)  GU C 294 del 20.8.2018.


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