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Document 62018CA0304
Case C-304/18: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 11 July 2019 — European Commission v Italian Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — Own resources — Customs duties — Finding of a customs debt — Inclusion in separate accounts — Obligation to make own resources available to the European Union — Recovery procedure initiated out of time — Default interest)
Causa C-304/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie — Dazi doganali — Accertamento di un’obbligazione doganale — Iscrizione in una contabilità separata — Obbligo di messa a disposizione dell’Unione europea — Procedimento di recupero avviato tardivamente — Interessi di mora)
Causa C-304/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie — Dazi doganali — Accertamento di un’obbligazione doganale — Iscrizione in una contabilità separata — Obbligo di messa a disposizione dell’Unione europea — Procedimento di recupero avviato tardivamente — Interessi di mora)
GU C 305 del 9.9.2019, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/20 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-304/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie - Dazi doganali - Accertamento di un’obbligazione doganale - Iscrizione in una contabilità separata - Obbligo di messa a disposizione dell’Unione europea - Procedimento di recupero avviato tardivamente - Interessi di mora)
(2019/C 305/25)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung e F. Tomat, successivamente Z. Malůšková e F. Tomat, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato)
Dispositivo
1) |
Rifiutandosi di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali per un importo di EUR 2 120 309,50, riguardanti la comunicazione di inesigibilità IT(07)08-917, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8 della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, dell’articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, dell’articolo 8 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e dell’articolo 8 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, nonché degli articoli 10, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, degli articoli 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728, e degli articoli 10, 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Repubblica italiana è condannata ai quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione europea e sopporterà le proprie spese. |
4) |
La Commissione europea sopporterà un quinto delle proprie spese. |