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Document 62018CA0242
Case C-242/18: Judgment of the Court (First Chamber) of 3 July 2019 (request for a preliminary ruling from the Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — ‘UniCredit Leasing’ EAD v Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP) (Reference for a preliminary ruling — Common system of value added tax (VAT) — Taxable amount — Reduction — Principle of fiscal neutrality — Financial leasing agreement terminated for non-payment of lease instalments — Tax assessment notice — Scope — Taxable transactions — Supply of goods for consideration — Payment of ‘compensation’ for termination up to the end of the agreement — Jurisdiction of the Court of Justice)
Causa C-242/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «UniCredit Leasing» EAD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP) [Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Base imponibile — Riduzione — Principio di neutralità fiscale — Contratto di leasing finanziario risolto per mancato pagamento dei canoni — Avviso di rettifica — Ambito di applicazione — Operazioni imponibili — Cessazione di beni effettuata a titolo oneroso — Pagamento di un «indennizzo» per risoluzione fino al termine del contratto — Competenza della Corte]
Causa C-242/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «UniCredit Leasing» EAD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP) [Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Base imponibile — Riduzione — Principio di neutralità fiscale — Contratto di leasing finanziario risolto per mancato pagamento dei canoni — Avviso di rettifica — Ambito di applicazione — Operazioni imponibili — Cessazione di beni effettuata a titolo oneroso — Pagamento di un «indennizzo» per risoluzione fino al termine del contratto — Competenza della Corte]
GU C 305 del 9.9.2019, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/18 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «UniCredit Leasing» EAD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)
(Causa C-242/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Base imponibile - Riduzione - Principio di neutralità fiscale - Contratto di leasing finanziario risolto per mancato pagamento dei canoni - Avviso di rettifica - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Cessazione di beni effettuata a titolo oneroso - Pagamento di un «indennizzo» per risoluzione fino al termine del contratto - Competenza della Corte)
(2019/C 305/22)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente:«UniCredit Leasing» EAD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)
Dispositivo
1) |
L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che consente, in caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario, la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto determinata forfettariamente mediante avviso di rettifica sull’insieme dei canoni dovuti per tutta la durata del contratto, sebbene tale avviso di rettifica non sia più impugnabile e costituisca quindi un «atto amministrativo definitivo» che accerti un debito d’imposta ai sensi del diritto nazionale. |
2) |
L’articolo 90 della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, il mancato versamento di una parte dei canoni dovuti di un contratto di leasing finanziario per il periodo compreso tra la cessazione dei pagamenti e la risoluzione non retroattiva del contratto, da un lato, e il mancato versamento di un indennizzo dovuto in caso di risoluzione anticipata del contratto e corrispondente alla somma di tutti i canoni non versati fino al termine del contratto medesimo, dall’altro, costituiscono un caso di mancato pagamento che può ricadere nella deroga all’obbligo di riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, prevista al paragrafo 2 di tale articolo, a meno che il soggetto passivo non segnali una ragionevole probabilità che il debito non venga onorato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |