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Document 62017TJ0201
Judgment of the General Court (Third Chamber, Extended Composition) of 12 February 2019.#Printeos, SA v European Commission.#Non-contractual liability — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Decision finding an infringement of Article 101 TFEU — Fines — Judgment partially annulling the decision — Reimbursement of the principal amount of the fine — Default interest — Sufficiently serious breach of a rule of law intended to confer rights on individuals — Causal link — Damage — Article 266 TFEU — Second sentence of Article 90(4)(a) of Delegated Regulation (EU) No 1268/2012.#Case T-201/17.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 12 febbraio 2019.
Printeos, SA contro Commissione europea.
Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Intese – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Ammende – Sentenza che annulla parzialmente la decisione – Rimborso dell’importo di base dell’ammenda – Interessi moratori – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Danno – Articolo 266 TFUE – Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Causa T-201/17.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 12 febbraio 2019.
Printeos, SA contro Commissione europea.
Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Intese – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Ammende – Sentenza che annulla parzialmente la decisione – Rimborso dell’importo di base dell’ammenda – Interessi moratori – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Danno – Articolo 266 TFUE – Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Causa T-201/17.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:81
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
12 febbraio 2019 ( *1 )
«Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Intese – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Ammende – Sentenza che annulla parzialmente la decisione – Rimborso dell’importo di base dell’ammenda – Interessi moratori – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Danno – Articolo 266 TFUE – Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012»
Nella causa T‑201/17,
Printeos, SA, con sede in Alcalá de Henares (Spagna), rappresentata da H. Brokelmann e P. Martínez‑Lage Sobredo, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da F. Dintilhac e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal rifiuto della Commissione di versare alla ricorrente interessi moratori sull’importo di base di un’ammenda rimborsata in seguito all’annullamento della sua decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di conformità all’articolo 101 [TFUE] e all’articolo 53 dell’accordo EEE (AT.39780 – Buste), mediante la sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T‑95/15, EU:T:2016:722), e, in subordine, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 26 gennaio 2017 recante diniego di detto rimborso,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),
composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz (relatore), I.S. Forrester, N. Półtorak ed E. Perillo, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 |
La Commissione europea, con la sua decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di conformità all’articolo 101 [TFUE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 – Buste) (in prosieguo: la «decisione del 2014»), accertava, segnatamente, che la ricorrente, Printeos, SA, aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) avendo partecipato, nel periodo compreso tra l’8 ottobre 2003 e il 22 aprile 2008, a un’intesa conclusa e posta in essere nel mercato europeo delle buste standard disponibili su catalogo e delle buste speciali stampate, comprendente la Danimarca, la Germania, la Francia, la Svezia, il Regno Unito e la Norvegia. Tale decisione è stata adottata a conclusione di una procedura di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18) e della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1). |
2 |
Tenuto conto dell’infrazione accertata all’articolo 1, paragrafo 5, della decisione del 2014, la Commissione infliggeva alla ricorrente, congiuntamente e solidalmente con alcune delle sue controllate, un’ammenda di importo pari a EUR 4729000 [articolo 2, paragrafo 1, lettera e), di detta decisione]. |
3 |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione, l’ammenda doveva essere pagata entro il termine di tre mesi dalla sua notifica. |
4 |
L’articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 2014 prevede quanto segue: «Dopo la scadenza di detto termine, saranno automaticamente applicati gli interessi, al tasso d’interesse applicato dalla B[anca centrale europea (BCE)] alle sue operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese nel quale tale decisione è stata adottata, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Qualora un’impresa di cui all’articolo 1 proponga un ricorso, tale impresa prevede una copertura dell’importo dell’ammenda alla data di scadenza o con la costituzione di una garanzia finanziaria accettabile o con il pagamento a titolo provvisorio dell’importo dell’ammenda conformemente all’articolo 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione [, del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1)]». |
5 |
L’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, della decisione del 2014, si basa sull’articolo 83 del regolamento delegato n. 1268/2012 il quale, all’interno della rubrica «Interessi di mora» prevede, segnatamente, quanto segue: «1. [O]gni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di: (…)
(…) 4. Nel caso delle ammende, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento, il tasso d’interesse da applicare con decorrenza dalla scadenza cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è il tasso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in vigore il primo giorno del mese di adozione della decisione che infligge l’ammenda e maggiorato soltanto di un punto percentuale e mezzo». |
6 |
L’articolo 83 del regolamento delegato n. 1268/2012 si basa sull’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo a modalità dettagliate in materia di interessi di mora. |
7 |
L’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012, menzionato all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della decisione del 2014 (v. precedente punto 4), prevede, in particolare, quanto segue: «1. Quando dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea è intentata un’azione legale contro una decisione della Commissione intesa a comminare un’ammenda o altre penali previste dal [trattato]FUE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono state esaurite tutte le vie di ricorso, il debitore paga, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti sul conto bancario indicato dal contabile oppure costituisce una garanzia finanziaria accettabile per il contabile. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda o le altre penali ed è esigibile alla prima richiesta. Essa copre il debito sia in capitale che in interessi dovuti a norma dell’articolo 83, paragrafo 4 [del regolamento finanziario]. 2. La Commissione garantisce gli importi incassati in via provvisoria investendoli in attivi finanziari, assicurando in tal modo la sicurezza e la liquidità delle somme di denaro e prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo. (…) 4. Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso e l’ammenda o la penale è stata annullata o ridotta è adottata una delle seguenti misure:
|
8 |
L’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 è basato sull’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento finanziario che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 del medesimo regolamento riguardo a norme dettagliate concernenti gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e interessi. |
9 |
La decisione del 2014 è stata notificata alla ricorrente l’11 dicembre 2014. |
10 |
Con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2015 la Commissione ha rammentato alla ricorrente che l’ammenda irrogata doveva essere pagata entro il termine di tre mesi a decorrere dalla notifica di detta decisione e che, nel caso in cui avesse deciso di presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, essa doveva costituire una garanzia bancaria sufficiente oppure effettuare il pagamento provvisorio dell’ammenda. |
11 |
A tale messaggio di posta elettronica era allegata una nota intitolata «Information Note on Provisionally Paid or Guaranteed Fines» (Nota informativa sulle ammende oggetto di un pagamento provvisorio o di una garanzia) del 20 luglio 2002. In tale nota si precisava, in particolare, quanto segue: «Ai sensi dell’articolo 85 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 [della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1)], il contabile riscuote a titolo provvisorio gli importi oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea dall’impresa interessata oppure può esigere che quest’ultima costituisca una garanzia. Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso, gli importi riscossi a titolo provvisorio e gli interessi da essi prodotti sono iscritti in bilancio oppure rimborsati in tutto o in parte all’impresa interessata. (…) Nel caso delle ammende irrogate dalla Commissione a partire dal 2010 quest’ultima investirà gli importi versati a titolo provvisorio in un fondo costituito da un portafoglio di attivi la cui esposizione al rischio sarà limitata a quella legata a crediti sovrani di elevata qualità di una durata residua di massimo [due] anni, e che sarà gestita dai servizi della Commissione. Se la Corte annulla l’ammenda totalmente o parzialmente, la Commissione rimborsa l’importo annullato in tutto o in parte, maggiorato di un rendimento garantito. Tale rendimento garantito è basato sulla performance del riferimento specifico, misurata sulla durata dell’investimento (…)». |
12 |
Ai sensi dell’articolo 85 bis del regolamento n. 2342/2002, in particolare: «1. Quando dinanzi a un tribunale comunitario è intentata un’azione legale contro una decisione della Commissione intesa a infliggere un’ammenda, una penale periodica o un’altra sanzione pecuniaria prevista dal trattato CE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono stat[e] esaurite tutte le vie di ricorso, il contabile riscuote dal debitore, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti oppure può esigere che il debitore costituisca una garanzia finanziaria. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda, la penale periodica o l’altra sanzione, è esigibile al primo richiamo e serve da copertura del credito comunitario, per l’importo di base e per gli interessi dovuti a norma dell’articolo 86, paragrafo 5 [del medesimo regolamento]. 2. Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso, gli importi riscossi a titolo provvisorio e gli interessi da essi prodotti sono iscritti in bilancio oppure rimborsati al debitore. Se è stata richiesta una garanzia finanziaria, questa viene richiamata oppure liberata». |
13 |
Conformemente all’articolo 290, primo comma, del regolamento delegato n. 1268/2012, a decorrere dal 1o gennaio 2013, l’articolo 85 bis del regolamento n. 2342/2002 è stato abrogato e sostituito dall’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 (v. precedente punto 7). |
14 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2015 la ricorrente ha presentato un ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e diretto, in via principale, all’annullamento parziale della decisione del 2014. |
15 |
Il 9 marzo 2015 la ricorrente ha pagato a titolo provvisorio l’ammenda che le era stata irrogata nella decisione in parola. |
16 |
Il 10 marzo 2015 i rappresentanti della ricorrente hanno informato la Commissione della presentazione di detto ricorso nonché del pagamento a titolo provvisorio dell’ammenda. |
17 |
Conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 1268/2012, l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio dalla ricorrente è stato versato in un fondo di attivi finanziari, creato in forza della decisione C(2009) 4264 final della Commissione, del 15 giugno 2009, relativa alla riduzione dei rischi in materia di gestione delle ammende incassate a titolo provvisorio, e gestito dalla direzione generale (DG) «Affari economici e finanziari» (in prosieguo: il «fondo BUFI»). Tale decisione si fondava sull’articolo 74 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), sostituito dall’articolo 83 del regolamento finanziario. |
18 |
Con sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T‑95/15, EU:T:2016:722, in prosieguo: la «sentenza Printeos»), il Tribunale ha stabilito che la Commissione aveva violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, e, di conseguenza, ha annullato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione del 2014. Tale sentenza è passata in giudicato. |
19 |
Con messaggio di posta elettronica del 14 dicembre 2016 la Commissione ha informato la ricorrente della sua intenzione di rimborsarle l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio e le ha inviato i formulari necessari a tal fine. |
20 |
Con messaggio di posta elettronica del 15 dicembre 2016, i rappresentanti della ricorrente hanno rinviato alla Commissione i formulari compilati. |
21 |
Con messaggio di posta elettronica del 26 gennaio 2017, la Commissione ha informato i rappresentanti della ricorrente che avrebbe effettuato il rimborso dell’ammenda nel corso della settimana successiva. |
22 |
In pari data, i rappresentanti della ricorrente hanno risposto alla Commissione accusando ricezione del messaggio e chiedendo che il rimborso dell’ammenda includesse gli interessi ad essa relativi dalla data del pagamento dell’ammenda da parte della ricorrente, ossia il 9 marzo 2015, al tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue operazioni principali di rifinanziamento (in prosieguo: il «tasso di rifinanziamento della BCE»), maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia al tasso d’interesse previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 2014 in caso di ritardato pagamento (ossia dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione in parola). |
23 |
Con due messaggi di posta elettronica dello stesso giorno (in prosieguo, considerati congiuntamente, il «messaggio di posta elettronica controverso»), la Commissione ha risposto quanto segue ai rappresentanti della ricorrente: «Come chiarito nella nota [informativa] che vi è stata trasmessa il 16 febbraio 2015, le ammende oggetto di incasso a titolo provvisorio sono investite in un fondo. In caso di annullamento di un’ammenda, la Commissione la rimborsa, maggiorata di un rendimento garantito sulla base della performance dell’indice di riferimento. Poiché tale performance è stata negativa, solo l’importo di base vi sarà rimborsato. Allego per informazione un calcolo dell’importo oggetto del rimborso verificato dalla [società] D». |
24 |
Secondo le dichiarazioni – non contestate – dalla Commissione il rendimento cumulato del fondo BUFI era negativo nel 2015 (–0,09%) e nel 2016 (–0,265%). Parimenti, il tasso sui depositi della BCE (ECB deposit facility rate) era negativo dal 5 giugno 2014, ossia –0,10 dal giugno 2014, –0,20 dal settembre 2014, –0,30 dal dicembre 2015 e –0,40 dal marzo 2016. Infine, il tasso di rifinanziamento della BCE era dello 0,05% dal 9 marzo 2015 e dello 0% dal 16 marzo 2016. |
25 |
Con messaggio di posta elettronica del 27 gennaio 2017 i rappresentanti della ricorrente hanno risposto che, a norma dell’articolo 266 TFUE, la Commissione era tenuta a prendere tutte le misure derivanti dall’esecuzione della sentenza Printeos. Hanno richiamato, in sostanza, la sentenza del 10 ottobre 2001, Corus UK/Commissione (T‑171/99, EU:T:2001:249, punti da 50 a 53; in prosieguo: la «sentenza Corus»), a sostegno del fatto che tale obbligo poteva comportare, nel caso di un atto che era già stato eseguito, il ripristino del ricorrente nella situazione in cui si trovava anteriormente a tale atto (principio della restitutio in integrum). Nel caso di una sentenza annullata o che riduce l’ammenda inflitta a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza, la Commissione avrebbe così l’obbligo di restituire l’ammenda indebitamente pagata da tale impresa che comprende non solo l’importo di base di detta ammenda, ma altresì gli interessi prodotti da tale importo. |
26 |
Il 1o febbraio 2017 la ricorrente ha ricevuto sul suo conto corrente bancario un bonifico della Commissione dell’importo di EUR 4729000, equivalente a quello dell’ammenda che essa aveva pagato a titolo provvisorio il 9 marzo 2015. |
27 |
Con messaggio di posta elettronica del 3 febbraio 2017 la Commissione ha respinto gli argomenti della ricorrente fondandosi, segnatamente, sull’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012. Essa ha inoltre precisato quanto segue: «Innanzitutto, la scelta di effettuare un pagamento provvisorio piuttosto che costituire una garanzia finanziaria è una decisione del vostro cliente. Inoltre, il vostro cliente era perfettamente conscio del fatto che l’importo del pagamento provvisorio sarebbe stato investito in un fondo. Il funzionamento di tale fondo e la nozione di rendimento garantito sono stati chiariti in dettaglio nella “nota informativa” che vi è stata inviata il 16 febbraio 2015. Poiché il rendimento complessivo generato in ragione del periodo trascorso tra il 10 marzo 2015 e il 25 gennaio 2017 era negativo, il rendimento garantito è pari a EUR 0 e solo l’importo di base è stato rimborsato al vostro cliente». |
Procedimento e conclusioni delle parti
28 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2017 la ricorrente ha presentato il presente ricorso. |
29 |
Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto alle parti quesiti scritti in relazione agli effetti sulla risoluzione della controversia, segnatamente, della sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83; in prosieguo: la «sentenza IPK»), invitandole a rispondere, in parte, per iscritto, in parte, all’udienza. Le parti hanno presentato le loro risposte ai quesiti scritti dal Tribunale nei termini assegnati. |
30 |
Su proposta della Terza Sezione, il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato. |
31 |
All’udienza del 3 luglio 2018 le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti scritti e orali posti dal Tribunale (Terza sezione ampliata). |
32 |
In risposta ai quesiti orali del Tribunale la ricorrente, da un lato, ha indicato di non voler più mantenere l’articolo 266, primo comma, TFUE, quale fondamento giuridico principale, come mezzo di ricorso autonomo, del primo capo di conclusioni del suo ricorso e, dall’altro, ha confermato che i termini «interessi compensativi» ivi menzionati dovevano essere intesi come riguardanti «interessi moratori» ai sensi del punto 30 della sentenza IPK, cosa di cui si è preso atto nel verbale di udienza. |
33 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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34 |
All’udienza, la ricorrente ha chiesto di estendere la maggiorazione del tasso di rifinanziamento della BCE, di cui al precedente punto 33, primo trattino, a 3,5 punti percentuali. |
35 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sull’oggetto della controversia
36 |
In via principale, la ricorrente, dopo aver rinunciato al primo capo delle conclusioni del suo ricorso in quanto si basava sull’articolo 266, primo comma, TFUE come mezzo di ricorso autonomo (v. precedente punto 32), chiede, in forza dell’articolo 266, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 340, secondo comma, TFUE, e con l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), la concessione di un risarcimento pari all’importo degli interessi moratori che la Commissione avrebbe dovuto versarle, in esecuzione della sentenza Printeos, al momento del rimborso dell’importo di base dell’ammenda da essa indebitamente pagata conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione del 2014, annullata da detta sentenza. |
37 |
La ricorrente precisa che, in particolare, la disposizione controversa non si applica al risarcimento danni, a titolo dell’articolo 266, secondo comma, TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. Anche supponendo che sia così, essa violerebbe gli articoli 266 e 340 TFUE nonché l’articolo 41, paragrafo 3, e l’articolo 47 della Carta, violazione che la ricorrente invoca a titolo di eccezione d’illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE. |
38 |
In subordine, la ricorrente chiede, in forza dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento del messaggio di posta elettronica controverso, in quanto fondato su una base giuridica abrogata e non applicabile e in quanto viola, in ogni caso, gli articoli 266 e 340 TFUE nonché l’articolo 41, paragrafo 3, e l’articolo 47 della Carta. |
Sulla domanda di risarcimento principale a titolo del primo capo delle conclusioni
Sintesi degli argomenti delle parti
39 |
Secondo la ricorrente, la Commissione si è illegittimamente astenuta dal versarle gli interessi moratori afferenti all’importo di base dell’ammenda pagata provvisoriamente. Il pagamento di detti interessi costituirebbe una componente indispensabile del suo ripristino nella situazione in cui essa si sarebbe trovata se la decisione del 2014 non fosse stata adottata (sentenza Corus, punto 54). La mancata fruizione dell’importo di base dell’ammenda indebitamente pagato sarebbe all’origine di un danno subito dalla ricorrente, in quanto essa ha dovuto procurarsi altre fonti di finanziamento e sopportare le spese di tre prestiti bancari conclusi durante il periodo di riferimento e si fonderebbe su una violazione sufficientemente qualificata di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli, imputabile, segnatamente, al considerando 92 della decisione del 2014. L’insufficienza di motivazione che vizia tale considerando, addirittura la sua contrarietà al vero, constatata al punto 54 della sentenza Printeos, dimostrerebbe il carattere intenzionale, manifesto, grave e inescusabile della violazione del diritto dell’Unione europea da parte della Commissione, che equivarrebbe a uno sviamento di potere. Ciò sarebbe confermato, segnatamente, dal considerando 16 della decisione C(2017) 4112 final della Commissione, del 16 giugno 2017, che modifica la decisione del 2014, il quale riconosce che «tutte le imprese, ad eccezione della Hamelin, possedevano rapporti individuali prodotto/fatturato molto elevati». Infatti, l’obbligo di motivazione a norma dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta sarebbe un diritto fondamentale che garantisce l’esercizio efficace di un altro diritto fondamentale, ossia quello a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Parimenti, l’omissione del versamento d’interessi sull’importo di base dell’ammenda indebitamente pagato costituirebbe una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE [ordinanza del 21 marzo 2006, Holcim (Francia)/Commissione, T‑86/03, non pubblicata, EU:T:2006:90, punto 32, in prosieguo: l’«ordinanza Holcim»], conferendo un diritto soggettivo alla corretta e integrale esecuzione delle sentenze del Tribunale, senza che la Commissione disponga di un margine discrezionale a tal riguardo. Detta illegittimità non può essere sanata dalle norme di diritto invocate nel messaggio di posta elettronica controverso. |
40 |
A tal riguardo, da un lato, la ricorrente precisa che l’articolo 85 bis del regolamento n. 2342/2002 era abrogato dal 1o gennaio 2013, data di entrata in vigore del regolamento delegato n. 1268/2012. Il regolamento n. 2342/2002 non era quindi in vigore né il 16 febbraio 2015, quando la Commissione ha inviato le informazioni relative al pagamento provvisorio dell’ammenda, né il 1o febbraio 2017, quando essa ha rimborsato l’importo di base dell’ammenda, né il 26 gennaio 2017, quando ha inviato il messaggio di posta elettronica controverso. Orbene, la Commissione non può sanare a posteriori l’assenza di base giuridica, né la sua omissione del versamento degli interessi dovuti, fondandosi, per la prima volta nel suo messaggio di posta elettronica del 3 febbraio 2017, sull’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012. Dall’altro, nel caso in cui si dovesse ritenere che tale articolo costituisca comunque una base giuridica rilevante, la ricorrente eccepisce, in forza dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità della disposizione controversa, alla luce degli articoli 266 e 340 TFUE nonché dell’articolo 41, paragrafo 3, e dell’articolo 47 della Carta, nei limiti in cui tale disposizione prevede la possibilità di non versare interessi. |
41 |
In primo luogo, la ricorrente rileva, in sostanza, che la disposizione controversa viola l’articolo 266, primo comma, TFUE e più precisamente il principio della restitutio in integrum, come riconosciuto nelle sentenze IPK e Corus (punti 54 e 57), secondo cui la Commissione è tenuta a rimborsare non solo l’importo di base dell’ammenda indebitamente pagata, ma anche gli interessi ad essa afferenti durante il periodo in cui il ricorrente non poteva fruire di detto importo. Tale requisito di diritto primario prevarrebbe su tutte le norme di diritto derivato che fossero eventualmente contrarie. In secondo luogo, la disposizione controversa violerebbe l’articolo 47 della Carta in quanto la tutela giurisdizionale di cui all’articolo 263 TFUE non sarebbe effettiva se, dopo l’annullamento da parte del giudice dell’Unione di una decisione che irroga un’ammenda per violazione delle norme sulla concorrenza dell’Unione, l’impresa interessata non fosse in grado di ottenere gli interessi afferenti all’ammenda indebitamente pagata. La presentazione di ricorsi avverso le decisioni che irrogano una sanzione sarebbe scoraggiata. In terzo luogo, la disposizione controversa sarebbe altresì contraria all’articolo 41, paragrafo 3, della Carta e all’articolo 340, secondo comma, TFUE, in quanto la Corte ha giudicato, nella sua sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 95), che, in forza del diritto di ciascuno a chiedere il risarcimento del danno causato, le persone che hanno subìto un danno devono poter chiedere non solo il risarcimento del danno reale (damnum emergens) e del mancato guadagno (lucrum cessans), ma anche il pagamento di interessi. Pertanto, la disposizione in parola non sarebbe stata applicabile al caso di specie né sarebbe stata in grado di sanare l’assenza di base giuridica per autorizzare la Commissione a negare il versamento degli interessi. |
42 |
La Commissione replica che, nella sentenza Printeos, il Tribunale si è limitato a constatare l’esistenza di un’insufficienza di motivazione che vizia il considerando 92 della decisione del 2014, senza tuttavia pronunciarsi nel merito, vale a dire sulla partecipazione della ricorrente a una infrazione all’articolo 101 TFUE. L’argomento secondo cui i motivi in questione erano contrari al vero sarebbe quindi irrilevante e la Commissione sarebbe stata autorizzata ad adottare la decisione C(2017) 4112 final che le irrogava la medesima ammenda irrogata nella decisione del 2014. In ogni caso, una siffatta insufficienza di motivazione non costituirebbe una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione. Inoltre, le modalità di rimborso dell’ammenda sarebbero state fissate nella decisione del 2014, mediante rinvio alla disposizione controversa, senza essere contestate dalla ricorrente. |
43 |
In subordine, la Commissione rammenta che, conformemente all’articolo 278 TFUE, i ricorsi proposti dinanzi al giudice dell’Unione non hanno effetto sospensivo. Poiché la ricorrente non ha chiesto la sospensione della decisione del 2014, quest’ultima avrebbe costituito titolo esecutivo che giustificava il pagamento provvisorio dell’ammenda nonostante il ricorso di annullamento proposto contro di essa. Nel caso di specie, la ricorrente non avrebbe subito alcun danno, dal momento che l’importo di base dell’ammenda le era stato rimborsato, e ciò anche se il rendimento del fondo era stato negativo. Inoltre, la Commissione non si sarebbe trovata in una situazione di mancato pagamento, segnatamente, in quanto essa avrebbe effettuato diligentemente il rimborso di detto importo di base ancor prima che la sentenza Printeos passasse in giudicato. |
44 |
La Commissione sostiene che, nell’ambito del contenzioso in materia di risarcimento danni, l’oggetto degli interessi compensativi consista principalmente nel risarcimento del danno causato dalla rivalutazione monetaria successiva all’evento dannoso fino al pagamento del risarcimento e nella ricostituzione, per quanto possibile, del patrimonio del danneggiato (principio della restitutio in integrum). Pertanto, la concessione di interessi compensativi sarebbe subordinata alla sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale, non assodata nel caso di specie. In ogni caso, tali interessi dovrebbero essere calcolati in funzione del danno effettivamente subito, determinato in genere tenendo conto del tasso d’inflazione constatato per il periodo interessato da Eurostat nello Stato membro in cui il ricorrente ha la propria sede. Orbene, nel caso di specie, durante il periodo di riferimento compreso tra il 13 marzo 2015 e il 1o febbraio 2017 il tasso d’inflazione in Spagna sarebbe stato dello 0%. Anche se il calcolo degli interessi compensativi si fosse dovuto effettuare sulla base del tasso di rifinanziamento della BCE (v. precedente punto 24) e non del tasso d’inflazione, il tasso di rifinanziamento applicabile non sarebbe stato quello dello 0,05% in vigore al 9 marzo 2015, ma quello in vigore durante il periodo di riferimento e che avrebbe dovuto essere fissato a un tasso dello 0% dal 16 marzo 2016. Un aumento di 2 punti percentuali sarebbe escluso, nei limiti in cui gli interessi compensativi non sarebbero diretti a imporre ulteriori oneri a carico del debitore al fine di evitare o limitare il ritardo nell’esecuzione del suo obbligo di pagamento, obiettivo che sarebbe invece perseguito dagli interessi moratori. La Commissione contesta che la ricorrente abbia subito un danno per il pagamento provvisorio dell’ammenda e per il ricorso a fonti di finanziamento che hanno generato spese. Quanto agli interessi moratori, inflitti a seguito del ritardo nell’esecuzione dell’obbligo di pagamento di un determinato importo, essa precisa, in sostanza, che tali interessi devono essere calcolati dalla data della sentenza che dichiara tale obbligo fino alla data del loro pagamento integrale. A differenza degli interessi compensativi, il tasso d’interesse applicabile a detti interessi moratori sarebbe il tasso di rifinanziamento della BCE aumentato di 2 punti percentuali. L’aumento di 3,5 punti percentuali richiesto per analogia al tasso d’interesse applicato in caso di mancato pagamento dell’ammenda nella decisione del 2014 non può quindi essere accolto. |
45 |
La Commissione ritiene che l’eccezione d’illegittimità sollevata nei confronti della disposizione controversa sia irricevibile e, in ogni caso, infondata. La ricevibilità di una siffatta eccezione dipenderebbe da quella del ricorso principale. Orbene, nel caso di specie il messaggio di posta elettronico controverso non sarebbe un atto impugnabile. Si tratterebbe di un atto meramente confermativo dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della decisione del 2014, che prevede l’applicazione della disposizione controversa nel caso in cui la ricorrente optasse per il pagamento provvisorio dell’ammenda. Avendo omesso di contestare tale articolo nel suo ricorso avverso la decisione in parola, la ricorrente ne avrebbe accettato il carattere definitivo, cosa che comporterebbe l’irricevibilità della sua domanda di annullamento e, di conseguenza, quella dell’eccezione d’illegittimità. |
46 |
Nel merito, in primo luogo, la Commissione rammenta che la disposizione controversa ha sostituito l’articolo 85 bis del regolamento n. 2342/2002 precisando le condizioni di rimborso di un pagamento provvisorio in caso d’interessi negativi. In forza di tale disposizione, qualora il destinatario dell’ammenda scelga, come nel caso di specie, di pagare l’ammenda in modo provvisorio invece di costituire una garanzia, gli importi pagati sono investiti in attività finanziarie dirette, segnatamente, a ottenere un rendimento positivo sull’investimento, cosa di cui la ricorrente sarebbe stata informata «in qualsiasi momento». In caso di annullamento da parte del giudice dell’Unione della decisione che irroga l’ammenda, essa prevedrebbe, conformemente alla giurisprudenza, il rimborso dell’importo di base e degli interessi ad esso afferenti. Tali interessi avrebbero natura compensativa diretta a porre rimedio all’indisponibilità dell’importo pagato a titolo provvisorio a partire dalla data del pagamento fino a quella del rimborso dell’importo di base nonché a risarcire il danno che potrebbe essere stato causato. Nell’interesse del destinatario, la disposizione controversa garantirebbe che, in caso d’interesse negativo, egli percepisca quanto meno l’importo di base integrale, di modo che il costo di un rendimento negativo durante il periodo di riferimento sia a carico della Commissione. |
47 |
In secondo luogo, la Commissione ritiene che la disposizione controversa sia conforme all’articolo 266 TFUE e al principio della restitutio in integrum. Tale principio non imporrebbe il rimborso artificiale di interessi in tutti i casi, ma solo in circostanze specifiche, non soddisfatte nel caso di specie, tenuto conto della situazione macroeconomica in cui l’investimento di cui trattasi ha prodotto un interesse negativo. In fase di adozione della sentenza Corus e dell’ordinanza Holcim, norme specifiche, come la disposizione controversa, non sussistevano ancora e il Tribunale non avrebbe potuto tener conto del contesto economico attuale, caratterizzato da tassi d’interesse bassi, addirittura negativi, poiché prima della crisi economica del 2008, tassi d’interesse negativi erano difficilmente prevedibili nel contesto economico dei paesi dell’Unione. Orbene, il diritto a percepire interessi positivi sarebbe contrario alla realtà economica se sussistesse in un contesto in cui i tassi d’interesse sono negativi e potrebbe generare un arricchimento ingiustificato. Nel caso di specie, la disposizione controversa sarebbe addirittura favorevole alla ricorrente poiché, senza una siffatta regola specifica, il rendimento negativo rilevato al precedente punto 24 avrebbe dovuto essere detratto dall’importo di base al momento del suo rimborso. |
48 |
In terzo luogo, la Commissione nega che la disposizione controversa violi l’articolo 340, secondo comma, TFUE, l’articolo 41, paragrafo 3, e l’articolo 47 della Carta, poiché la ricorrente non chiarisce i motivi per cui ritiene che la disposizione in parola comprometta l’esercizio del suo diritto a essere risarcita o il suo diritto alla riscossione degli interessi, e essa non sarebbe stata in grado di esercitare il proprio diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Essa non sarebbe neppure legittimata a sostenere che il mancato pagamento d’interessi dissuaderebbe i destinatari di una decisione in materia di concorrenza dall’adire il Tribunale per ottenere il suo annullamento, poiché il rimborso degli interessi (negativi o positivi) è accessorio rispetto alla domanda di annullamento dell’importo di base dell’ammenda e non prevedibile in fase di deposito del ricorso. |
Sulle condizioni del sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione
49 |
Conformemente a una giurisprudenza constante, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone che ricorrano varie condizioni, ossia l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato (v. sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). |
50 |
Per quanto riguarda la prima condizione, una giurisprudenza costante richiede che si dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (v. sentenze del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 65 e giurisprudenza ivi citata, e del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). |
51 |
È stato altresì precisato che una siffatta violazione è dimostrata qualora essa implichi una violazione grave e manifesta da parte dell’istituzione interessata dei limiti posti al suo potere discrezionale. Al riguardo, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno sottolineati il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità dell’Unione (v. sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). È solo quando tale istituzione dispone di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, che la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2003, Commissione/Fresh Marine, C‑472/00 P, EU:C:2003:399, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 39). |
52 |
Nel caso di specie, le parti sono in disaccordo sulla questione se l’omissione del pagamento degli interessi sull’importo di base dell’ammenda rimborsato alla ricorrente si fondi su una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto volta a conferire diritti ai singoli. |
53 |
A sostegno della sua domanda risarcitoria, la ricorrente invoca, da un lato, la violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta che vizia, segnatamente, il considerando 92 della decisione del 2014 e che ha portato il Tribunale ad annullare detta decisione nei suoi confronti attraverso la sentenza Printeos, e, dall’altro lato, una violazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE che sancisce il diritto soggettivo all’attuazione completa e corretta di detta sentenza, in quanto la Commissione non dispone di margine discrezionale a tal riguardo, incluso per quanto riguarda la concessione d’interessi moratori. |
54 |
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare in primo luogo l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE. |
Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE
55 |
In forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza con cui detto atto è stato dichiarato nullo e non avvenuto comporta. È giocoforza constatare che tale articolo costituisce una norma giuridica diretta a conferire diritti ai singoli ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 50. Infatti, essa prevede un obbligo assoluto e incondizionato dell’istituzione da cui emana l’atto annullato di adottare, nell’interesse del ricorrente risultato vittorioso, le misure che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta, al quale corrisponde un diritto del ricorrente al pieno rispetto di tale obbligo. |
56 |
Così, nel caso di annullamento di una decisione che irroga un’ammenda, come nel caso di specie, o di una decisione che dispone la ripetizione dell’indebito, la giurisprudenza ha riconosciuto, a titolo di tale norma, il diritto del ricorrente a ottenere il suo ripristino nella situazione in cui si trovava prima di tale decisione, cosa che implica, in particolare, il rimborso dell’importo di base indebitamente pagato a motivo della decisione annullata, nonché il versamento degli interessi moratori (v., in tal senso, sentenze IPK, punto 29, e Corus, punti 50, 52 e 53; ordinanza Holcim, punti 30 e 31, e conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Commissione/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2014:2170, punti 78 e 79). La Corte ha sottolineato a tale riguardo che il versamento di interessi moratori costituiva un provvedimento di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mirava a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a incitare il debitore ad eseguire quanto prima la sentenza di annullamento (sentenza IPK, punti 29 e 30). |
57 |
Nel caso di specie, ai fini dell’esecuzione della sentenza Printeos e per giustificare la sua decisione di non concedere interessi alla ricorrente, la Commissione si è fondata, segnatamente, sulla disposizione controversa. |
58 |
In tale contesto, la censura invocata dalla ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe applicato erroneamente l’articolo 85 bis del regolamento n. 2341/2002 invece della disposizione controversa, che l’ha sostituito (v. precedente punto 40), non può essere accolta. Come afferma la Commissione, l’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della decisione del 2014, che non era stato contestato dalla ricorrente nell’ambito della causa T‑95/15 e che è quindi divenuto definitivo, fa esplicitamente riferimento all’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 in relazione alla facoltà, per l’impresa interessata, di versare a titolo provvisorio l’importo dell’ammenda. Tale valutazione non è messa in discussione dal fatto che la nota informativa inviata alla ricorrente con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2015 faceva ancora riferimento, per errore, come ammesso dalla stessa Commissione, all’articolo 85 bis del regolamento n. 2314/2002. Inoltre, la ricorrente non contesta che, nel caso di specie, durante il periodo di riferimento, il rendimento dell’investimento dell’importo di base dell’ammenda nei fondi BUFI non ha prodotto alcun interesse, ma è stato negativo, e che la Commissione ha quindi rispettato i criteri di applicazione della disposizione controversa. |
59 |
Tenuto conto della giurisprudenza menzionata al precedente punto 56, si deve quindi esaminare se, nel caso di specie, il mancato pagamento da parte della Commissione di interessi moratori e l’attuazione della disposizione controversa costituivano un’esecuzione della sentenza Printeos conforme ai requisiti derivanti dall’articolo 266, primo comma, TFUE. |
Sull’applicabilità della disposizione controversa e sull’obbligo di versamento degli interessi moratori alla luce dell’articolo 266, primo comma, TFUE
60 |
Come riconosciuto dalla Commissione all’udienza, tenuto conto del suo contesto normativo e della sua chiara formulazione, con il suo riferimento espresso ai mezzi di ricorso e, segnatamente, a una situazione in cui l’ammenda irrogata mediante una decisione è stata annullata, la disposizione controversa è diretta ad attuare i requisiti previsti dall’articolo 266, primo comma, TFUE. Parimenti, nelle sue memorie, la Commissione ha confermato che la disposizione controversa è stata introdotta allo scopo di rendere la normativa conforme ai requisiti riconosciuti dalla giurisprudenza, ossia quelli derivanti dalla sentenza Corus e dall’ordinanza Holcim. |
61 |
La disposizione controversa deve quindi essere interpretata alla luce dei requisiti risultanti dall’articolo 266, primo comma, TFUE, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla sua formulazione. Infatti, da una giurisprudenza costante emerge che un testo di diritto derivato dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un senso conforme alle disposizioni del trattato e ai principi generali del diritto dell’Unione. Invece, un approccio del genere non può condurre a un’interpretazione contra legem inammissibile di detto testo, quando il suo senso è chiaro e privo di ambiguità e non suscettibile di una siffatta interpretazione [v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2017, Yingli Energy (Cina) e a./Consiglio, T‑160/14, non pubblicata, EU:T:2017:125, punti 151 e 152 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 29 giugno 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, punto 33 e giurisprudenza ivi citata]. Nei confronti di una disposizione il cui senso sia chiaro e privo di ambiguità, spetta quindi soltanto al Tribunale, investito da un’eccezione d’illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, controllarne la conformità alle disposizioni del Trattato e ai principi generali del diritto dell’Unione. |
62 |
Il regolamento delegato n. 1268/2012 non precisa il senso dei termini «e gli interessi prodotti» impiegati dalla disposizione controversa. In particolare, non qualifica tali interessi come «moratori» o «di mora», come quelli che sono previsti dal suo articolo 83. Parimenti, l’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento finanziario, ossia la base giuridica della disposizione controversa, si limita a enunciare altresì i termini ambigui «interessi prodotti». Invece, l’articolo 78, paragrafo 4, del medesimo regolamento finanziario, vertente sulla constatazione dei crediti dell’Unione nei confronti di un debitore, fa esplicitamente riferimento alla nozione di «interessi di mora». Inoltre, in risposta ai quesiti scritti e orali del Tribunale a tal riguardo, la Commissione ha sostenuto, in sostanza, che gli «interessi prodotti» in tal senso non costituivano né interessi moratori né interessi compensativi, ma interessi sui generis riferiti esclusivamente al rendimento o alla redditività che sarebbe stato possibile ottenere depositando su un conto l’importo di base o investendolo in attivi finanziari. |
63 |
A tal riguardo, la Commissione ritiene, in sostanza, che la disposizione controversa e le altre disposizioni del regolamento delegato n. 1268/2012 presentino una normativa completa in materia di interessi che devono essere concessi in caso di rimborso di un debito a seguito dell’annullamento di una decisione che irroga un’ammenda, che le impedisce, in linea di principio, di concedere interessi qualora, come nel caso di specie, le condizioni della disposizione controversa non siano soddisfatte. Invece, indipendentemente dall’applicazione di detta disposizione, la Commissione non esclude né la possibilità di versare interessi compensativi per risarcire un danno né quella di versare interessi moratori in caso di rimborso tardivo dell’importo di base dell’ammenda. In ogni caso, la Commissione ritiene che, nel caso di specie, essa non si trovasse in una situazione di ritardo nel pagamento che potesse giustificare la concessione di siffatti interessi moratori, ma insiste sul carattere immediato e diligente del suo rimborso alla ricorrente dell’importo di base dell’ammenda ancora prima che la sentenza Printeos passasse in giudicato, escludendo così un ritardo nel pagamento. |
64 |
Tuttavia, com’è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di cui al precedente punto 56, l’obbligo che discende direttamente dall’articolo 266, primo comma, TFUE di versare interessi moratori a seguito di una sentenza che annulla, con effetto retroattivo, una decisione che dispone la ripetizione dell’indebito o che irroga un’ammenda mira, segnatamente, a risarcire forfettariamente la privazione del godimento del credito di cui trattasi. A tal riguardo, la giurisprudenza tiene conto del fatto che, grazie all’annullamento ex tunc della decisione in parola, tale credito sussiste da quando il suo destinatario ha indebitamente versato l’importo richiesto, di modo che, a partire da tale fase, l’autore di tale decisione, in quanto debitore, si trova necessariamente in una situazione di ritardo nel pagamento (v., in tal senso, sentenze IPK, punti 30 e 76, e Corus, punti da 50 a 54). Occorre precisare che tale giurisprudenza non distingue a seconda che si tratti di una situazione a seguito dell’annullamento di una decisione che dispone la ripetizione dell’indebito o di quella di una decisione che irroga un’ammenda, ma si applica a ogni credito sorto a seguito dell’annullamento retroattivo di una misura adottata da un’istituzione, fatta salva la portata della disposizione controversa e la sua applicabilità nel caso di specie. |
65 |
La Commissione afferma quindi erroneamente di non essersi trovata in una situazione di ritardo nel pagamento, dal 9 marzo 2015, data in cui la ricorrente ha indebitamente pagato a titolo provvisorio l’importo di base dell’ammenda irrogata, e che di conseguenza non era debitrice d’interessi moratori. Poiché la decisione del 2014 è stata annullata con effetto retroattivo, la Commissione si trovava necessariamente, a partire da detto pagamento provvisorio, in una situazione di ritardo nel rimborso di tale importo di base. Essa era quindi tenuta a versare interessi moratori conformemente all’articolo 266, primo comma, TFUE, per rispettare il principio della restitutio in integrum e a risarcire forfettariamente la ricorrente per la privazione del godimento di detto importo. |
66 |
Ne consegue altresì che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la disposizione controversa le impedisse di adempiere al proprio obbligo assoluto e incondizionato di versare interessi moratori in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE. In ogni caso, tale disposizione non può né far venir meno tale obbligo né escludere un siffatto pagamento, in quanto i termini «interessi prodotti» in esso menzionati non possono essere qualificati come «interessi moratori» o di risarcimento forfettario ai sensi della giurisprudenza di cui al precedente punto 64, ma designano esclusivamente un rendimento positivo reale dell’investimento dell’importo di cui trattasi. |
67 |
Di conseguenza, correttamente la ricorrente sostiene che, a seguito della sentenza Printeos e indipendentemente dalla disposizione controversa, la Commissione era tenuta, a norma dell’articolo 266, primo comma, TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza, a titolo delle misure di esecuzione di detta sentenza, non solo a rimborsare l’importo di base dell’ammenda, ma altresì a versare interessi moratori per il risarcimento forfettario della privazione del godimento di detto importo durante il periodo di riferimento, ed essa non disponeva di un margine discrezionale a tal fine. |
68 |
A tal riguardo, deve essere respinto l’argomento della Commissione di un eventuale arricchimento senza causa della ricorrente a motivo del rendimento negativo dell’importo di base dell’ammenda nel periodo di riferimento, se non di una compensazione eccessiva a motivo del rimborso del valore nominale di detto importo, in quanto una siffatta interpretazione contrasta direttamente con la logica di risarcimento forfettario mediante la concessione di interessi moratori sottolineata dalla giurisprudenza. |
69 |
In tali circostanze, tenuto conto dell’obbligo assoluto e incondizionato imposto alla Commissione dall’articolo 266, primo comma, TFUE, di versare siffatti interessi, senza che essa disponga di un margine discrezionale a tal riguardo, si deve constatare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale norma giuridica la quale può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 266, secondo coma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 340, secondo comma, TFUE. In tali circostanze, non vi è necessità di pronunciarsi né sulle altre censure sollevate dalla ricorrente a tal fine, né sull’eccezione d’illegittimità sollevata della ricorrente avverso la disposizione controversa. |
Sul nesso di causalità e sul danno da risarcire
70 |
Si deve rammentare che la condizione relativa al nesso di causalità posta dall’articolo 340, secondo comma, TFUE verte sull’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra il comportamento illegittimo contestato e il danno lamentato (v. sentenze del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, e del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). |
71 |
Nel caso di specie, la violazione da parte della Commissione del suo obbligo di concedere gli interessi moratori a titolo dell’articolo 266, primo comma, TFUE, presenta un nesso causa-effetto sufficientemente diretto con il danno subito dalla ricorrente. Tale danno è equivalente alla perdita di detti interessi moratori durante il periodo di riferimento che costituiscono il risarcimento forfettario per la privazione di godimento dell’importo di base dell’ammenda durante tale medesimo periodo e corrispondono al tasso di rifinanziamento della BCE applicabile, maggiorato, come richiesto nel caso di specie, di 2 punti percentuali (v. infra, punto 74). |
72 |
A tal riguardo, la Commissione non può contestare alla ricorrente di aver liberamente scelto di pagare provvisoriamente l’ammenda invece di costituire una garanzia bancaria, che avrebbe peraltro generato anch’essa costi di finanziamento, nonostante conoscesse o avrebbe dovuto conoscere le condizioni di rimborso previste dalla disposizione controversa a seguito di un’eventuale sentenza di annullamento. Come riconosciuto dalla stessa Commissione, conformemente all’articolo 278 TFUE, in mancanza di effetto sospensivo di un ricorso avverso una decisione che irroga un’ammenda che costituisce titolo esecutivo, il pagamento provvisorio dell’ammenda costituisce l’obbligo di principio e primario dell’impresa interessata, che, peraltro, nel caso di specie, è stato richiesto dall’articolo 2, paragrafo 2, della decisione del 2014. Ne consegue che la scelta della ricorrente di pagare l’ammenda provvisoriamente è la conseguenza logica di tale decisione e non può inficiare il nesso di causalità tra l’illegittimità constatata e il danno subito. |
73 |
Per quanto attiene all’importo del danno da risarcire, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, la Commissione non ha contestato l’importo di base risarcibile pari a EUR 184592,95 in quanto tale, che la ricorrente chiede a titolo di compensazione per gli interessi moratori maturati e non versati dal 9 marzo 2015, ma unicamente la loro maggiorazione di 3,5, al posto di 2, punti percentuali rispetto al tasso di rifinanziamento della BCE (v. precedente punto 44). Alla luce di tali circostanze, occorre dichiarare che l’importo di base richiesto è risarcibile nella fattispecie. |
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Tuttavia, tenuto conto di tale contestazione e della circostanza che la ricorrente si è limitata a chiedere, nel suo primo capo delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso, un risarcimento il cui importo comprende gli interessi moratori al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di solo 2 punti percentuali, il principio del ne ultra petita vieta al Tribunale di andare al di là di tale pretesa (v., per analogia, sentenza del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione, (C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:1992:217, punto 35). A tal riguardo, la domanda della ricorrente, presentata all’udienza, di portare la maggiorazione a 3,5 punti percentuali – analogamente alla sua domanda nel suo messaggio di posta elettronica del 26 gennaio 2017 (v. precedente punto 22) – è tardiva e contraria al principio di immutabilità delle conclusioni delle parti (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017,HX/Consiglio, C‑423/16 P, EU:C:2017:848, punto 18). Infine, è solo in subordine, ossia in caso di rigetto della domanda a titolo principale, che la ricorrente ha chiesto di concederle un tasso d’interesse che il Tribunale riterrà adeguato. |
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Di conseguenza, si deve respingere tale domanda di maggiorazione e l’importo risarcibile deve essere fissato in EUR 184592,95. |
Sulla domanda di concessione di interessi moratori a titolo del secondo capo delle conclusioni
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Poiché la ricorrente ha chiesto, nell’ambito del suo secondo capo delle conclusioni, la concessione d’interessi moratori sull’importo rimborsabile, come indicato al precedente punto 75, occorre attribuire interessi moratori a partire dalla pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale da parte della Commissione e, come richiesto, al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, per analogia con l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012. (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2017, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea, T‑577/14 EU:T:2017:1, punti 178 e 179). |
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Invece, si deve respingere tale domanda nella parte in cui riguarda la concessione di interessi moratori a partire dal 1o febbraio 2017. |
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Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve accogliere la domanda risarcitoria, come indicata nel primo capo delle conclusioni, senza che occorra pronunciarsi sulla domanda di annullamento, in subordine, del messaggio di posta elettronica controverso. |
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta essenzialmente soccombente, va condannata alle spese. |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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Frimodt Nielsen Kreuschitz Forrester Półtorak Perillo Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2019. Firme |
Indice
Fatti |
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Procedimento e conclusioni delle parti |
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In diritto |
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Sull’oggetto della controversia |
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Sulla domanda di risarcimento principale a titolo del primo capo delle conclusioni |
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Sintesi degli argomenti delle parti |
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Sulle condizioni del sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione |
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Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE |
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Sull’applicabilità della disposizione controversa e sull’obbligo di versamento degli interessi moratori alla luce dell’articolo 266, primo comma, TFUE |
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Sul nesso di causalità e sul danno da risarcire |
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Sulla domanda di concessione di interessi moratori a titolo del secondo capo delle conclusioni |
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Sulle spese |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.