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Document 62017TA0377

    Causa T-377/17: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — SQ/BEI («Funzione pubblica — Personale della BEI — Denuncia per molestie psicologiche — Indagine amministrativa — Nozione di “molestie psicologiche” — Necessità che il comportamento censurato sia reiterato affinché configuri una “molestia psicologica” — Rifiuto di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell’autore di simili comportamenti — Obbligo di riservatezza in merito alla sussistenza di un procedimento d’indagine amministrativa in corso e, successivamente, alla decisione di chiusura del procedimento che accerta l’esistenza di una caso di molestie psicologiche»)

    GU C 341 del 24.9.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 341/16


    Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — SQ/BEI

    (Causa T-377/17) (1)

    ((«Funzione pubblica - Personale della BEI - Denuncia per molestie psicologiche - Indagine amministrativa - Nozione di “molestie psicologiche” - Necessità che il comportamento censurato sia reiterato affinché configuri una “molestia psicologica” - Rifiuto di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell’autore di simili comportamenti - Obbligo di riservatezza in merito alla sussistenza di un procedimento d’indagine amministrativa in corso e, successivamente, alla decisione di chiusura del procedimento che accerta l’esistenza di una caso di molestie psicologiche»))

    (2018/C 341/27)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: SQ (rappresentanti: N. Cambonie e P. Walter, avocats)

    Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Faedo e K. Carr, agenti, assistite da B. Wägenbaur, avocat, e J. Currall, barrister)

    Oggetto

    Domanda, presentata a norma dell’articolo 50 bis, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione del 20 marzo 2017 del presidente della BEI e, dall’altro, al risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito dalla ricorrente a causa di molestie psicologiche da parte del suo superiore gerarchico e della condotta tenuta dalla BEI.

    Dispositivo

    1)

    La decisione del 20 marzo 2017 del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) è parzialmente annullata, nella parte in cui applica una definizione errata della nozione di «molestie psicologiche», non prevede alcuna conseguenza disciplinare immediata ad un caso comprovato di molestie psicologiche in seno alla BEI e impone al destinatario di detta decisione un obbligo di riservatezza contraria alle finalità di un procedimento d’indagine relativo ad un caso asserito di molestie psicologiche.

    2)

    La domanda di annullamento è respinta quanto al resto.

    3)

    La BEI è condannata a corrispondere a SQ, per il danno morale subito, un importo di EUR 10 000.

    4)

    La domanda risarcitoria è respinta quanto al resto.

    5)

    La BEI sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute da SQ.

    6)

    SQ sopporta la metà delle proprie spese.


    (1)  GU C 277 del 21.8.2017.


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