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Document 62017TA0377
Case T-377/17: Judgment of the General Court of 13 July 2018 — SQ v EIB (Civil Service — EIB staff — Complaint of psychological harassment — Administrative enquiry — Concept of ‘psychological harassment’ — Requirement that the conduct complained of must be repetitive in order to constitute ‘psychological harassment’ — Refusal to initiate disciplinary proceedings against the person responsible for that conduct — Duty of confidentiality in relation to an ongoing administrative enquiry and, subsequently, to the decision terminating the procedure finding that there had been psychological harassment)
Causa T-377/17: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — SQ/BEI («Funzione pubblica — Personale della BEI — Denuncia per molestie psicologiche — Indagine amministrativa — Nozione di “molestie psicologiche” — Necessità che il comportamento censurato sia reiterato affinché configuri una “molestia psicologica” — Rifiuto di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell’autore di simili comportamenti — Obbligo di riservatezza in merito alla sussistenza di un procedimento d’indagine amministrativa in corso e, successivamente, alla decisione di chiusura del procedimento che accerta l’esistenza di una caso di molestie psicologiche»)
Causa T-377/17: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — SQ/BEI («Funzione pubblica — Personale della BEI — Denuncia per molestie psicologiche — Indagine amministrativa — Nozione di “molestie psicologiche” — Necessità che il comportamento censurato sia reiterato affinché configuri una “molestia psicologica” — Rifiuto di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell’autore di simili comportamenti — Obbligo di riservatezza in merito alla sussistenza di un procedimento d’indagine amministrativa in corso e, successivamente, alla decisione di chiusura del procedimento che accerta l’esistenza di una caso di molestie psicologiche»)
GU C 341 del 24.9.2018, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/16 |
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — SQ/BEI
(Causa T-377/17) (1)
((«Funzione pubblica - Personale della BEI - Denuncia per molestie psicologiche - Indagine amministrativa - Nozione di “molestie psicologiche” - Necessità che il comportamento censurato sia reiterato affinché configuri una “molestia psicologica” - Rifiuto di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell’autore di simili comportamenti - Obbligo di riservatezza in merito alla sussistenza di un procedimento d’indagine amministrativa in corso e, successivamente, alla decisione di chiusura del procedimento che accerta l’esistenza di una caso di molestie psicologiche»))
(2018/C 341/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: SQ (rappresentanti: N. Cambonie e P. Walter, avocats)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Faedo e K. Carr, agenti, assistite da B. Wägenbaur, avocat, e J. Currall, barrister)
Oggetto
Domanda, presentata a norma dell’articolo 50 bis, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione del 20 marzo 2017 del presidente della BEI e, dall’altro, al risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito dalla ricorrente a causa di molestie psicologiche da parte del suo superiore gerarchico e della condotta tenuta dalla BEI.
Dispositivo
1) |
La decisione del 20 marzo 2017 del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) è parzialmente annullata, nella parte in cui applica una definizione errata della nozione di «molestie psicologiche», non prevede alcuna conseguenza disciplinare immediata ad un caso comprovato di molestie psicologiche in seno alla BEI e impone al destinatario di detta decisione un obbligo di riservatezza contraria alle finalità di un procedimento d’indagine relativo ad un caso asserito di molestie psicologiche. |
2) |
La domanda di annullamento è respinta quanto al resto. |
3) |
La BEI è condannata a corrispondere a SQ, per il danno morale subito, un importo di EUR 10 000. |
4) |
La domanda risarcitoria è respinta quanto al resto. |
5) |
La BEI sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute da SQ. |
6) |
SQ sopporta la metà delle proprie spese. |