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Document 62017CN0334

    Causa C-334/17 P: Impugnazione proposta il 5 giugno 2017 dalla Repubblica di Estonia avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 24 marzo 2017, causa T-117/15, Repubblica di Estonia/Commissione europea

    GU C 256 del 7.8.2017, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 256/18


    Impugnazione proposta il 5 giugno 2017 dalla Repubblica di Estonia avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 24 marzo 2017, causa T-117/15, Repubblica di Estonia/Commissione europea

    (Causa C-334/17 P)

    (2017/C 256/17)

    Lingua processuale: l’estone

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Lettonia

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale del 24 marzo 2017, causa T-117/15, nella parte in cui il ricorso della Repubblica di Estonia del 4 marzo 2015 è stato respinto in quanto irricevibile;

    rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sulle conclusioni di cui al ricorso dell’Estonia del 4 marzo 2015;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Il Tribunale avrebbe violato il diritto dell’Unione, dichiarando che le sentenze Pimix (1), Repubblica ceca/Commissione (2) e Repubblica di Lettonia/Commissione (3) non potevano essere considerate come fatti nuovi e rilevanti ai sensi della giurisprudenza, e perciò ha respinto in quanto irricevibile il ricorso della Repubblica di Estonia del 4 marzo 2015 volto all’annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione europea (Ares[2014]4324235) del 22 dicembre 2014.

    2.

    Inoltre, il Tribunale, ai punti 13 e 84 della sentenza del 24 marzo 2017, avrebbe erroneamente indicato che il regolamento n. 60/2004 (4) era stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 4 luglio 2004, anziché nella corretta data del 4 luglio 2005. Di conseguenza, il Tribunale si sarebbe fondato su fatti erronei nel pronunciarsi sulla possibilità di imporre a carico degli operatori privati un prelievo per le eccedenze di zucchero non eliminate esclusivamente sulla base del diritto interno.

    3.

    Infine, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione. In particolare non avrebbe approfondito la questione dell’obbligo di dichiarare le eccedenze di zucchero al 1o maggio 2004. Di conseguenza, la dichiarazione del Tribunale, secondo cui la mancata tempestiva pubblicazione in lingua estone del regolamento n. 60/2004 non avrebbe impedito alla Repubblica di Estonia di basarsi sul diritto interno al fine di imporre a carico degli operatori privati un prelievo per le eccedenze di zucchero non eliminate, non sarebbe condivisibile.


    (1)  Sentenza Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

    (2)  Sentenza Repubblica ceca/Commissione, T-248/07, EU:T:2012:170.

    (3)  Sentenza Repubblica di Lettonia/Commissione, T-262/07; EU:T:2012:171.

    (4)  Regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU 2004, L 9, pag. 8).


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