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Document 62017CN0126

Causa C-126/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 10 marzo 2017 — Orsolya Czakó/ERSTE Bank Hungary Zrt.

GU C 221 del 10.7.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 10 marzo 2017 — Orsolya Czakó/ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Causa C-126/17)

(2017/C 221/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Orsolya Czakó

Resistente: ERSTE Bank Hungary Zrt..

Questioni pregiudiziali

1)

Se, al fine di determinare l'importo del contratto di credito, soddisfi i criteri relativi al carattere chiaro e comprensibile richiesti agli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13/CEE (1) [del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29)] una formulazione come quella figurante agli articoli I/1. e II/l del contratto controverso, che riporta l’importo di 64 731 CHF come somma avente valore indicativo e, invece, l’importo massimo di 8 280 000 HUF quale domanda di finanziamento e subordina la determinazione dell’importo del contratto di credito a una dichiarazione giuridica della controparte contrattuale del consumatore e ai dati che risultano registrati.

2)

Qualora la determinazione effettuata negli articoli I/1. e II/1 del contratto non corrisponda alla nozione di clausole chiare e comprensibili e possa essere verificato il carattere abusivo delle pattuizioni, nel caso in cui risulti sussistere detto carattere abusivo, se si possa dichiarare l’invalidità dell'intero contratto, tenuto conto del fatto che, per l’ipotesi di indeterminatezza dell’oggetto, il diritto nazionale prevede quale conseguenza giuridica l’invalidità dell’intero contratto.

3)

Nel caso in cui possa essere dichiarata la validità del contratto, se l’importo sia determinabile in modo che sia più favorevole per il consumatore.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


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