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Document 62017CJ0457

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2018.
    Heiko Jonny Maniero contro Studienstiftung des deutschen Volkes eV.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
    Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – Ambito di applicazione – Nozione di “istruzione” – Assegnazione da parte di una fondazione privata di borse di studio destinate ad incoraggiare progetti di ricerca o di studio all’estero – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione indiretta – Assegnazione di tali borse di studio subordinata al previo superamento in Germania del primo esame di Stato in diritto (Erste Iuristische Staatsprüfung).
    Causa C-457/17.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:912

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    15 novembre 2018 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – Ambito di applicazione – Nozione di “istruzione” – Assegnazione da parte di una fondazione privata di borse di studio destinate ad incoraggiare progetti di ricerca o di studio all’estero – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione indiretta – Assegnazione di tali borse di studio subordinata al previo superamento in Germania del primo esame di Stato in diritto (Erste Juristische Staatsprüfung

    Nella causa C‑457/17,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania), con decisione del 1o giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2017, nel procedimento

    Heiko Jonny Maniero

    contro

    Studienstiftung des deutschen Volkes eV,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, A. Arabadjiev (relatore), E. Regan, C. G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

    avvocato generale: E. Sharpston

    cancelliere: R. Șereș, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 maggio 2018,

    considerate le osservazioni presentate:

    per H. J. Maniero, da S. Mennemeyer, P. Rädler e U. Baumann, Rechtsanwälte;

    per la Studienstiftung des deutschen Volkes eV, da E. Waclawik, Rechtsanwalt, nonché da G. Thüsing, professore di diritto;

    per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e E. Lankenau, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da D. Martin e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2018,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Heiko Jonny Maniero e la Studienstiftung des deutschen Volkes eV (Fondazione tedesca di studi accademici; in prosieguo: la «Fondazione») in merito a un’azione per la eliminazione e la cessazione della discriminazione asseritamente subita dal sig. Maniero a causa della sua età o della sua origine.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    A termini dei considerando 12 e 16 della direttiva 2000/43:

    «(12)

    Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall’origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l’origine etnica dovrebbero andare al di là dell’accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l’istruzione, la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l’assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

    (…)

    (16)

    È importante proteggere tutte le persone fisiche contro la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica (…)».

    4

    L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Nozione di discriminazione», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

    «1.   Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica.

    2.   Ai fini del paragrafo 1:

    (…)

    b)

    sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

    5

    L’articolo 3 della suddetta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 dispone come segue:

    «Nei limiti dei poteri conferiti [all’Unione europea], la presente direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

    (…)

    g)

    all’istruzione;

    (…)».

    Diritto tedesco

    6

    La direttiva 2000/43 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico tedesco con l’Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (legge generale sulla parità di trattamento), del 14 agosto 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1897; in prosieguo: l’«AGG»).

    7

    Ai sensi dell’articolo 1 dell’AGG, intitolato «Obiettivo della legge»;

    «La presente legge mira ad impedire o ad eliminare qualsiasi discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, sul sesso, sulla religione o sulle convinzioni, su un handicap, sull’età o sull’identità sessuale».

    8

    L’articolo 2 dell’AGG, rubricato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

    «Ai sensi della presente legge, le discriminazioni fondate su uno dei motivi indicati all’articolo 1 sono illecite per quanto attiene:

    (…)

    7)

    all’istruzione».

    9

    L’articolo 3 dell’AGG, intitolato «Definizioni»», enuncia, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

    «1.   Sussiste discriminazione diretta quando, a causa di uno dei motivi indicati all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra che si trovi in una situazione analoga. (…)

    2.   Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono, a causa di uno dei motivi indicati all’articolo 1, mettere talune persone in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

    10

    L’articolo 19 de l’AGG, intitolato «Divieto di discriminazione nelle relazioni di diritto civile», al suo paragrafo 2 così dispone:

    «Inoltre, ogni svantaggio fondato sulla razza o sull’origine etica è illegittimo anche in sede di creazione, di esecuzione o di cessazione di altre relazioni giuridiche di diritto civile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punti da 5 a 8».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    11

    Il sig. Maniero è un cittadino italiano nato in Germania ed ivi residente. Nel 2013, ha ottenuto presso l’Università Haybusak d’Erevan (Armenia) il titolo accademico di Bachelor of Laws.

    12

    La Fondazione è un’associazione registrata in Germania, il cui scopo è di promuovere, in particolare mediante la concessione di borse di studio, l’istruzione universitaria di giovani dalla cui elevata attitudine scientifica o artistica e dalla cui personalità sia lecito attendersi particolari prestazioni a vantaggio della collettività.

    13

    Con messaggio di posta elettronica dell’11 dicembre 2013, il sig. Maniero ha posto alla Fondazione talune questioni in merito alle condizioni richieste ai fini dell’ottenimento di una borsa di studio nell’ambito di un programma della Fondazione denominato «Bucerius Jura» (in prosieguo: il «programma Bucerius Jura»), relativo alla promozione di progetti di ricerca o di studi giuridici all’estero.

    14

    Con messaggio di posta elettronica del 17 gennaio 2014, la Fondazione ha informato il sig. Maniero che il superamento del primo esame di Stato in diritto (Erste Juristische Staatsprüfung) costituiva un presupposto per l’ottenimento di una borsa di studio.

    15

    Con un messaggio di posta elettronica in pari data, il ricorrente ha replicato alla Fondazione che il titolo accademico quinquennale da lui ottenuto era analogo al secondo esame di Stato in diritto (Zweite Juristische Staatsprüfung), poiché consentiva, in detto Paese terzo, l’accesso alla magistratura e alla professione forense. Egli ha aggiunto che la condizione richiesta ai fini dell’ottenimento di una borsa di studio nell’ambito del programma Bucerius Jura rappresentava potenzialmente una violazione del principio generale della parità di trattamento, dato che costituiva una discriminazione fondata sull’origine etnica o sociale.

    16

    Il sig. Maniero non ha presentato, entro il termine a tal uopo previsto, la sua candidatura per una borsa di studio nell’ambito del suddetto programma. Nella successiva corrispondenza con la Fondazione, il sig. Maniero ha affermato di essere stato dissuaso dal presentare la sua candidatura dalla posizione negativa assunta da quest’ultima.

    17

    Il sig. Maniero ha presentato avverso la Fondazione un ricorso volto ad ottenere l’eliminazione e la cessazione della discriminazione fondata sulla sua età o sulla sua origine, il pagamento di EUR 18734,60 nonché l’accertamento dell’obbligo dell’ulteriore risarcimento danni a titolo di spese di viaggio.

    18

    Poiché i giudici tedeschi di primo grado e di appello non hanno accolto il ricorso, il sig. Maniero ha proposto un ricorso per Revision dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania).

    19

    Il giudice del rinvio considera che la decisione della controversia dipende, in primo luogo, dalla questione di sapere se l’assegnazione, da parte di un’associazione registrata, di borse di studio destinate ad incoraggiare progetti di ricerca o di studio all’estero rientri nella nozione di «istruzione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43. A tal riguardo, il Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia) rileva che la proposta della Commissione europea all’origine della suddetta direttiva faceva riferimento all’«istruzione, comprese le borse di studio, nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri quanto al contenuto dell’insegnamento, all’organizzazione dei sistemi educativi, nonché per quanto riguarda la loro diversità culturale e linguistica». Detto giudice s’interroga quindi sui motivi per i quali è stato infine scelto solo il termine «istruzione».

    20

    In secondo luogo, in caso di risposta affermativa alla prima questione, tale giudice ritiene che la soluzione della controversia dipenda inoltre dalla questione di sapere se, nell’ambito dell’assegnazione di tali borse di studio, la condizione relativa al superamento del primo esame di Stato in diritto costituisca una discriminazione indiretta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, nei confronti di un cittadino dell’Unione che abbia ottenuto un laurea analoga al di fuori dell’Unione, qualora la scelta del luogo di conseguimento di detta laurea sia priva di qualsiasi nesso con l’origine etnica dell’interessato e quest’ultimo, residente in Germania ed in possesso di una completa padronanza della lingua tedesca, abbia avuto la possibilità di seguire il corso universitario in giurisprudenza in Germania e d’ivi sostenere il primo esame di Stato in diritto.

    21

    È vero che, come dedotto dal sig. Maniero, una siffatta condizione avrebbe l’effetto di svantaggiare le persone di diversa origine etnica in possesso di una laurea equivalente ottenuta all’estero, nel caso in cui questi ultimi non avrebbero potuto studiare in Germania, almeno non con facilità.

    22

    Tuttavia, il Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia) nutre dubbi in merito alla circostanza che il sig. Maniero appartenga a un tale gruppo svantaggiato. Infatti, secondo detto giudice, da un lato, egli possiede una completa padronanza della lingua tedesca, risiede in Germania e avrebbe quindi potuto studiare senza difficoltà in tale Stato membro. Inoltre, la sua scelta di conseguire la laurea in Armenia sarebbe stata priva di nesso con la sua origine etnica.

    23

    Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che, come risulta dal punto 60 della sentenza del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480), la nozione di «discriminazione fondata sull’origine etnica» di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 si applica, indifferentemente, a seconda che la misura di cui trattasi interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura

    24

    In terzo luogo, ove così fosse, si porrebbe, secondo detto giudice, la questione di sapere se l’obiettivo di politica dell’istruzione perseguito dal programma Bucerius Jura, non correlato a caratteristiche discriminatorie, costituisca un’oggettiva giustificazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43.

    25

    In base al tenore testuale del bando, il programma Bucerius Jura sarebbe inteso ad aiutare i laureati in giurisprudenza particolarmente qualificati che hanno seguito il corso universitario in Germania ad acquisire, mediante il finanziamento di progetti di ricerca o di studio all’estero, una conoscenza di ordinamenti giuridici stranieri, un’esperienza internazionale e l’apprendimento di altre lingue. Tuttavia, dato che tale obiettivo non è legato ad alcuna caratteristica discriminatoria, il giudice del rinvio ritiene che la prassi della Fondazione non costituisca una discriminazione indiretta.

    26

    In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se la concessione di borse di studio, destinate a finanziare progetti di ricerca o di studio all’estero, da parte di un’associazione registrata rientri nella nozione di “istruzione” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [2000/43].

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    se, nella concessione delle borse di studio menzionate nella prima questione pregiudiziale, la condizione richiesta per la partecipazione consistente nel superamento in Germania dell’Erstes Juristisches [Staatsprüfung] (primo esame di Stato in diritto) rappresenti una discriminazione indiretta di un candidato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2000/43], nel caso in cui il candidato, cittadino dell’Unione, sebbene abbia conseguito un titolo analogo in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, in assenza di nesso tra la scelta del luogo di conseguimento di detto titolo e l’origine etnica del candidato, avesse tuttavia la possibilità, in ragione della sua residenza nel territorio nazionale e della completa padronanza della lingua tedesca, al pari di un cittadino tedesco, di sostenere l’Erstes Juristisches [Staatsprüfung] alla conclusione di un corso universitario in giurisprudenza nel territorio nazionale.

    Se sia a tal proposito rilevante il fatto che con il programma di borse di studio venga perseguito l’obiettivo, non correlato a caratteristiche discriminatorie, di consentire ai laureati in giurisprudenza in Germania, attraverso il sostegno finanziario ad un progetto di ricerca o di studio all’estero, la conoscenza di ordinamenti giuridici stranieri, un’esperienza internazionale e l’apprendimento di altre lingue».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    27

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che l’assegnazione, da parte di una fondazione privata, di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studio all’estero rientri nella nozione di «istruzione» ai sensi di tale disposizione.

    28

    In via preliminare, occorre ricordare che, come consta dal fascicolo agli atti della Corte, il programma Bucerius Jura ha per oggetto essenziale la promozione dell’accesso a progetti di ricerca o di studi giuridici universitari all’estero, mediante l’assegnazione ai candidati di prestazioni finanziarie consistenti in una borsa di studio completa mensile di EUR 1000 oppure, qualora gli studi siano compiuti in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, di EUR 1500, un indennità una tantum per la partenza di EUR 500, il rimborso delle spese di viaggio nonché un’indennità a titolo di diritti d’iscrizione con un tetto massimo di EUR 12500, là dove i diritti di iscrizione sono integralmente presi in carico fino a un ammontare di EUR 5000 e, al di là di tale importo, nella misura del 50%.

    29

    Pertanto, si deve verificare se il termine «istruzione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43, comprenda l’accesso all’istruzione e, in caso affermativo, se talune borse di studio, quali quelle concesse nell’ambito del programma Bucerius Jura, possano rientrare nell’ambito di applicazione di tale nozione.

    30

    A tal riguardo, occorre ricordare che, in assenza di qualsivoglia definizione, nella direttiva 2000/43, della nozione di «istruzione», la determinazione del senso e della portata di tale termine dev’essere effettuata, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 19 nonché giurisprudenza ivi citata).

    31

    In primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 22 e 23 delle sue conclusioni, il termine «istruzione» è inteso, nel significato abituale nel linguaggio corrente, come avente ad oggetto gli atti o i processi con cui sono trasmessi o acquisiti, in particolare, informazioni, conoscenze, nozioni, atteggiamenti, valori, capacità, competenze o comportamenti alle generazioni successive.

    32

    Orbene, se non vi è dubbio che rientrino nella nozione di «istruzione», nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, le ricerche e gli studi giuridici universitari cui il programma Bucerius Jura mira a promuovere l’accesso, si deve necessariamente rilevare che tale nozione non include, di per sé, prima facie, l’accesso all’istruzione né la concessione di vantaggi finanziari come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

    33

    Inoltre, per quanto riguarda il contesto normativo in cui è utilizzata la nozione di «istruzione», si deve rilevare che quest’ultima figura all’articolo 3 della direttiva 2000/43. Orbene, tale articolo riguarda l’ambito di applicazione materiale di tale direttiva, il cui obiettivo è, conformemente al suo articolo 1, di stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

    34

    Infine, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla direttiva, il considerando 16 della stessa enuncia che è importante proteggere tutte le persone fisiche contro la discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica.

    35

    Per quanto riguarda specificamente l’ambito di applicazione materiale della direttiva 2000/43, dal suo considerando 12 risulta che, per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall’origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l’origine etnica dovrebbero andare al di là dell’accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali quelli citati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola (sentenze del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 41, e del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 40).

    36

    Pertanto, come la Corte ha già dichiarato, tenuto conto dell’oggetto della direttiva 2000/43 e della natura dei diritti che essa mira a salvaguardare nonché del fatto che tale direttiva non è altro che l’espressione, nella materia considerata, del principio di uguaglianza, costituente uno dei principi generali del diritto dell’Unione, riconosciuto all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’ambito di applicazione della direttiva in parola non può essere definito in modo restrittivo (sentenza del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 43, e del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 42).

    37

    Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 32 e 34 delle sue conclusioni, un’interpretazione teleologica della nozione di «istruzione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43 impone, in primo luogo, che l’accesso all’istruzione sia considerato uno degli aspetti essenziali di tale nozione, dal momento che non può esistere l’istruzione senza possibilità di accedervi e che, pertanto, l’obiettivo della direttiva, che è quello di combattere la discriminazione nell’ambito dell’istruzione, non potrebbe essere conseguito se la discriminazione fosse consentita al momento dell’accesso all’istruzione.

    38

    In secondo luogo, i costi connessi alla partecipazione a un progetto di ricerca o a un programma di istruzione devono essere considerati come elementi che costituiscono l’accesso all’istruzione e, come tali, inclusi nella nozione di «istruzione», poiché la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a una siffatta partecipazione è tale da condizionare l’accesso a tale progetto o programma.

    39

    Pertanto, si deve ritenere che prestazioni finanziarie sotto forma di borse di studio rientrino nella nozione di «istruzione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43, qualora sussista un nesso sufficientemente stretto fra le prestazioni finanziarie e la partecipazione a un progetto di ricerca oppure ad un programma d’istruzione specifico, a sua volta rientrante nella medesima nozione. Ciò si verifica, in particolare, laddove tali prestazioni finanziarie siano legate alla partecipazione dei potenziali candidati a un siffatto progetto di ricerca o di studio, abbiano l’obiettivo di eliminare in tutto o in parte i potenziali ostacoli finanziari a tale partecipazione e siano idonee a conseguire tale obiettivo.

    40

    Orbene, ferma restando la verifica, da parte del giudice del rinvio, ciò sembra verificarsi nel caso delle borse di studio oggetto del procedimento principale, dato che esse sembrano essere tali da rimuovere in tutto o in parte gli i potenziali ostacoli finanziari alla partecipazione a progetti di ricerca o a programmi di studi giuridici all’estero, contribuendo a consentire ai candidati interessati di far fronte alle spese di viaggio e di mantenimento più elevate conseguenti al trasferimento all’estero nonché ai diritti di iscrizione connessi ai suddetti progetti di ricerca o programmi d’istruzione.

    41

    Contrariamente a quanto sostenuto dalla Fondazione e dal governo tedesco, tali constatazioni non sono rimesse in discussione né dalle considerazioni tratte dalla genesi legislativa dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43, né dall’economia di tale disposizione.

    42

    Infatti, da un lato, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, la genesi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43 non indica in modo inequivocabile che la soppressione, nel corso della procedura legislativa, dei termini «comprese le borse di studio, nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri quanto al contenuto dell’insegnamento, all’organizzazione dei sistemi educativi, nonché per quanto riguarda la loro diversità culturale e linguistica», che figurava nella proposta iniziale della Commissione alla base di tale direttiva, sia stata motivata dalla volontà del legislatore dell’Unione di restringere l’ambito di applicazione della disposizione in argomento.

    43

    Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 44 e 45 delle sue conclusioni, né il fatto che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 specifichi la portata della maggior parte delle nozioni ivi elencate mediante elementi complementari né il fatto che la formazione professionale sia espressamente menzionata all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva impongono un’interpretazione restrittiva della nozione di «istruzione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della medesima direttiva, il che sarebbe in contrasto con gli obiettivi di quest’ultima, quali ricordati ai punti da 34 a 36 della presente sentenza.

    44

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, alla prima questione occorre rispondere nel senso che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43 deve essere interpretato nel senso che l’assegnazione, da parte di una fondazione privata, di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studio all’estero rientra nella nozione di «istruzione», ai sensi di tale disposizione, qualora sussista un nesso sufficientemente stretto fra le prestazioni finanziarie concesse e la partecipazione a tali progetti di ricerca o di studio, a loro volta rientranti nella medesima nozione di «istruzione». Ciò si verifica, in particolare, laddove tali prestazioni finanziarie siano legate alla partecipazione dei potenziali candidati a un siffatto progetto di ricerca o di studio, abbiano l’obiettivo di eliminare in tutto o in parte i potenziali ostacoli finanziari a tale partecipazione e siano idonee a conseguire tale obiettivo.

    Sulla seconda questione

    45

    Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, ai sensi di tale disposizione, il fatto che una fondazione privata stabilita in uno Stato membro riservi l’assegnazione di borse di studio, destinate a sostenere progetti di ricerca o di studi giuridici all’estero, ai candidati che abbiano superato, in detto Stato membro, un esame in diritto come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

    46

    Ai sensi di detto articolo, sussiste una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

    47

    La nozione di «particolare svantaggio» ai sensi di tale disposizione dev’essere intesa come indicante che sono precisamente le persone di una determinata razza o origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 100, e del 6 aprile 2017, Jyske Finans, C‑668/15, EU:C:2017:278, punto 27).

    48

    Una tale nozione trova quindi applicazione soltanto nel caso in cui la misura ritenuta discriminatoria abbia l’effetto di svantaggiare un’origine etnica in particolare. Inoltre, l’esistenza di un trattamento sfavorevole non può essere accertata in maniera generale e astratta, bensì in modo specifico e concreto, in riferimento al trattamento favorevole in questione (sentenza del 6 aprile 2017, Jyske Finans, C‑668/15, EU:C:2017:278, punti 3132).

    49

    Nel caso di specie, è pacifico che il gruppo favorito dalla Fondazione per quanto riguarda l’assegnazione delle borse di studio di cui trattasi nel procedimento principale comprende le persone che soddisfano la condizione di aver superato il primo esame di Stato in diritto, mentre il gruppo svantaggiato è costituito da tutte le persone che non soddisfano detta condizione.

    50

    Ebbene, si deve necessariamente constatare che, al pari delle circostanze esistenti nel caso oggetto della sentenza del 6 aprile 2017, Jyske Finans (C‑668/15, EU:C:2017:278), nessun elemento del fascicolo agli atti della Corte permette di affermare che le persone appartenenti ad una determinata etnia siano maggiormente colpite dalla suddetta condizione riguardante il superamento del primo esame di Stato in diritto rispetto a quelle appartenenti ad altre etnie.

    51

    Pertanto, si deve escludere, in ogni caso, di poter constatare una discriminazione indiretta a motivo di una condizione di questo tipo.

    52

    Ne consegue che alla seconda questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 deve essere interpretato nel senso che il fatto che una fondazione privata stabilita in uno Stato membro riservi l’assegnazione di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studi giuridici all’estero ai candidati che abbiano superato, in detto Stato membro, un esame in diritto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, ai sensi di tale disposizione.

    Sulle spese

    53

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, deve essere interpretato nel senso che l’assegnazione, da parte di una fondazione privata, di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studio all’estero rientra nella nozione di «istruzione», ai sensi di tale disposizione, qualora sussista un nesso sufficientemente stretto fra le prestazioni finanziarie concesse e la partecipazione a tali progetti di ricerca o di studio, a loro volta rientranti nella medesima nozione di «istruzione». Ciò si verifica, in particolare, laddove tali prestazioni finanziarie siano legate alla partecipazione dei potenziali candidati ad un siffatto progetto di ricerca o di studio, abbiano l’obiettivo di eliminare in tutto o in parte i potenziali ostacoli finanziari a tale partecipazione e siano idonee a conseguire tale obiettivo.

     

    2)

    L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 deve essere interpretato nel senso che il fatto che una fondazione privata stabilita in uno Stato membro riservi l’assegnazione di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studi giuridici all’estero ai candidati che abbiano superato, in detto Stato membro, un esame in diritto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, ai sensi di tale disposizione.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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