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Document 62017CC0115

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 12 aprile 2018.
Administration des douanes et droits indirects e Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) contro Hubert Clergeau e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia).
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 1964/82 – False dichiarazioni o manovre al fine di ottenere restituzioni particolari all’esportazione di talune carni bovine disossate – Modifica del regolamento n. 1964/82 che ha esteso il beneficio delle restituzioni particolari all’esportazione – Principio di retroattività della legge penale più mite – Articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Causa C-115/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:240

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 12 aprile 2018 ( 1 )

Causa C‑115/17

Administration des douanes et droits indirects

e

Etablissement national des produits de l’agriculture e de la mer (FranceAgriMer)

contro

Hubert Clergeau e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole – Articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentali – Restituzioni all’esportazione – Restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate – Restituzioni particolari all’esportazione ottenute con intento fraudolento o false dichiarazioni sulla natura delle merci esportate – Merci che al momento del rilascio delle false dichiarazioni non ricadevano nella disciplina dell’Unione in materia di restituzioni particolari all’esportazione, ma che sono state inserite nel suo ambito di applicazione successivamente, a seguito di una modifica del quadro normativo»

I. Introduzione

1.

Una persona che, con intento fraudolento e mediante falsa dichiarazione delle merci da essa esportate, abbia ottenuto sovvenzioni derivanti dal bilancio dell’Unione europea può essere sanzionata se le merci effettivamente esportate non erano ammissibili al sostegno all’epoca dei fatti ma lo sono divenute successivamente, a seguito della modifica delle disposizioni pertinenti?

2.

La Corte è chiamata a esaminare tale problematica alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Nel suo articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, è sancito il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), un diritto fondamentale di notevole rilevanza pratica, della cui interpretazione e applicazione la Corte si è già occupata più volte ( 2 ).

3.

Sullo sfondo del caso in esame giace uno scandalo di ampia portata che ha interessato il settore delle carni e che in Francia ha avuto una certa risonanza ( 3 ). Gli imputati nel procedimento principale avevano reso alle autorità competenti dichiarazioni false in relazione a carni bovine destinate all’esportazione in paesi terzi o avevano contribuito in tal senso. Così facendo, l’impresa per la quale essi lavoravano aveva ottenuto un sostegno finanziario derivante dal bilancio dell’Unione sotto forma di restituzioni particolari all’esportazione di carne bovina, benché ‑ all’epoca ‑ per la tipologia di pezzi di carne esportati non fossero previste sovvenzioni all’esportazione finanziate dai contribuenti europei. Solo successivamente, con una modifica del quadro normativo a livello di Unione, la suddetta tipologia di carni ha potuto beneficiare del sostegno europeo.

4.

Gli imputati si richiamano ora proprio alla suddetta successiva modifica giuridica e reclamano per sé l’impunità. Per contro, le autorità nazionali competenti muovono dal presupposto che la falsa dichiarazione delle parti di carni in questione, resa all’epoca, sia e rimanga una falsa dichiarazione che deve essere sanzionata in quanto tale, indipendentemente dal fatto che i relativi regimi di sostegno di diritto dell’Unione siano nel frattempo cambiati o meno.

5.

Pronunciandosi nell’ambito della presente causa, la Corte può fornire un contributo significativo alla gestione pratica dei meccanismi sanzionatori volti a tutelare, a livello degli Stati membri, gli interessi finanziari dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 325 TFUE.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

6.

Il contesto normativo dell’Unione rilevante per il presente caso è costituito, essenzialmente, dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. Occorre inoltre rimandare all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché ai regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012 ( 4 ), (CEE) n. 1964/82 ( 5 ), (CE) n. 2469/97 ( 6 ) e (CE) n. 1359/2007 ( 7 ). Per contro, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 ( 8 ), citato da alcune delle parti del procedimento, non è rilevante in quanto riguarda unicamente le sanzioni amministrative, ma non quelle penali a tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

1.   Diritto primario

7.

Il principio della legalità delle pene è sancito nell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta nei seguenti termini:

«Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima».

8.

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE esprime il principio di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri:

«In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.

Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione».

9.

L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE contiene inoltre la seguente disposizione a tutela degli interessi finanziari dell’Unione:

«L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione».

2.   Diritto derivato

a)   Il regolamento finanziario dell’Unione europea

10.

Il regolamento n. 966/2012 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. Al paragrafo 2, il suo articolo 59, rubricato «Gestione concorrente con gli Stati membri», prevede quanto segue:

«2.   Nell’ambito dell’espletamento delle funzioni connesse all’esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire:

(…)

b)

prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali.

Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale e dalle disposizioni specifiche dell’ordinamento nazionale.

(…)».

b)   Le restituzioni particolari all’esportazione di carni bovine disossate

11.

Le condizioni per la concessione delle restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate dall’Unione europea nei paesi terzi sono state modificate più volte nel corso degli anni. Inizialmente previste nel regolamento n. 1964/82, sono state in seguito modificate con il regolamento n. 2469/97 e, infine, recepite in una versione codificata nel regolamento n. 1359/2007.

– La versione originaria del regolamento n. 1964/82

12.

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1964/82 conteneva originariamente la seguente disposizione:

«I pezzi disossati provenienti da quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, imballati separatamente, possono beneficiare, alle condizioni del presente regolamento, di restituzioni particolari all’esportazione».

13.

Il secondo considerando del regolamento n. 1964/82 chiarisce il contesto in cui si colloca la disposizione de qua:

«considerando che, data la situazione del mercato, la situazione economica del settore delle carni bovine e le possibilità di collocamento di taluni prodotti del settore stesso, è opportuno prevedere le condizioni alle quali possono essere concesse per i prodotti in questione restituzioni particolari; che nella fattispecie tali condizioni vanno definite per alcune qualità di carni ricavate dal disossamento di quarti posteriori di bovini maschi».

– La versione modificata del regolamento n. 1964/82

14.

Alla fine del 1997 è stata prevista una nuova versione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1964/82:

«I pezzi disossati provenienti da quarti anteriori e da quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, avvolti in un involucro separatamente e aventi un tenore medio di carni bovine magre pari o superiore a 55% possono beneficiare, alle condizioni del presente regolamento, di restituzioni particolari all’esportazione».

15.

Quest’ultima versione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1964/82 è stata introdotta con il regolamento n. 2469/97. La sua entrata in vigore era disciplinata, nel suo articolo 4, nei termini di seguito indicati:

«Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1998.

Esso è applicabile alle operazioni per le quali è accettata una dichiarazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o all’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, accompagnata da un titolo di esportazione rilasciato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento».

16.

Il considerando 2 del regolamento n. 2469/97 fornisce informazioni in merito ai motivi della nuova disciplina introdotta dal regolamento in parola:

«considerando che in seguito all’attuazione dell’accordo agricolo dell’Uruguay Round è opportuno disporre di un regime che consenta di definire meglio i prodotti del settore delle carni bovine da esportare con un certa preferenza nei paesi terzi; che l’introduzione di una restituzione particolare per i pezzi disossati di quarti anteriori di bovini adulti maschi dovrebbe permettere di conseguire siffatto obiettivo; che è quindi opportuno estendere a tali prodotti il regime vigente del regolamento (CE) n. 1964/82».

– Il regolamento n. 1359/2007

17.

Attualmente trova applicazione l’articolo 1 del regolamento n. 1359/2007 con il seguente tenore letterale:

«I pezzi disossati provenienti da quarti anteriori e da quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, avvolti in un involucro separatamente e aventi un tenore medio di carni bovine magre pari o superiore al 55% possono beneficiare, alle condizioni del presente regolamento, di restituzioni particolari all’esportazione».

18.

Conformemente ai suoi articoli 11 e 12, il regolamento n. 1359/2007 è entrato in vigore il 1o gennaio 2008 e, con effetto a decorrere da tale data, ha abrogato il regolamento n. 1964/82. A norma del suo considerando 1, esso è diretto a codificare le numerose modifiche apportate a quest’ultimo regolamento a fini di razionalità e chiarezza.

19.

Il considerando 3 del regolamento n. 1359/2007 così prevede:

«Data la situazione del mercato, la situazione economica del settore delle carni bovine e le possibilità di collocamento di taluni prodotti del settore stesso, è opportuno prevedere le condizioni alle quali possono essere concesse per i prodotti in questione restituzioni particolari. Nella fattispecie, tali condizioni vanno definite per alcune qualità di carni ricavate dal disossamento di quarti di bovini maschi».

B. Diritto nazionale

20.

L’articolo 426 del codice doganale francese ( 9 ), già in vigore all’epoca del compimento delle azioni controverse, stabilisce quanto segue:

«Si considerano importazione o esportazione di merci vietate in assenza di dichiarazione

(…)

4.

false dichiarazioni o atti fraudolenti con i quali, con riferimento all’importazione o all’esportazione, si intende conseguire o sono conseguiti, in tutto o in parte, un rimborso, un’esenzione, una riduzione delle imposte o un vantaggio di qualsiasi natura, fatta eccezione per le violazioni delle disposizioni in materia di qualità o di imballaggio, se mediante dette violazioni non si intende conseguire o non è conseguito alcun rimborso, esenzione, riduzione delle imposte o un vantaggio finanziario;

(…)».

21.

Come si evince, inoltre, dall’articolo 414 del codice doganale francese, l’importazione o l’esportazione di merci vietate in assenza di dichiarazione sono sanzionate con la reclusione fino a tre anni e con l’applicazione di varie sanzioni pecuniarie accessorie.

22.

Infine, all’articolo 112-1 del codice penale francese ( 10 ), il principio della legalità delle pene è configurato come segue:

«Solo punibili unicamente gli atti che, al momento della loro commissione, costituivano reato.

Possono essere comminate soltanto le pene previste ex lege a tale data.

Tuttavia, le disposizioni nuove si applicano ai reati commessi prima della loro entrata in vigore, che non siano sfociati in una condanna definitiva, quando sono meno rigorose delle norme precedenti».

III. Fatti e procedimento principale

23.

Nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi ai giudici francesi, ai – complessivamente – nove imputati del procedimento principale viene contestato un reato doganale cui avrebbero partecipato in qualità di autori o di complici. Il fulcro della contestazione consiste nel fatto che, tra il 1987 e il 1992, mediante dichiarazioni doganali false e atti fraudolenti, gli imputati avrebbero procurato alla società francese Clergeau SA ( 11 ) restituzioni all’esportazione per carni bovine superiori rispetto a quelle che, all’epoca dei fatti, le sarebbero spettate conformemente al diritto dell’Unione.

24.

Nello specifico, agli imputati viene contestato di aver falsamente dichiarato, con intento fraudolento, carni bovine provenienti da quarti anteriori di bovini adulti maschi come provenienti da quarti posteriori. Tuttavia, nel periodo controverso, le carni bovine provenienti da quarti anteriori – diversamente da quelle provenienti da quarti posteriori – non rientravano ancora nell’ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione in materia di restituzioni particolari all’esportazione, ma vi sono state ricomprese solo successivamente, a decorrere dal 19 gennaio 1998.

25.

Al procedimento penale partecipano, per conto dello Stato francese, l’Administration des douanes et droits indirects ( 12 ) (Administration des douanes) e, quale parte civile, l’Établissement national des produits de l’Agriculture et de la Mer ( 13 ) (FranceAgriMer). Quest’ultima è responsabile dell’applicazione delle disposizioni di diritto dell’Unione in materia di aiuti al settore agricolo e dei relativi controlli.

26.

Con sentenza del 3 dicembre 2013, il Tribunal correctionnel de La Rochelle ( 14 ) ha assolto tutti gli imputati in forza del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, poiché, oggi, non solo le carni bovine provenienti da quarti posteriori, ma anche quelle provenienti da quarti anteriori sarebbero prese in considerazione ai fini di una restituzione particolare all’esportazione a norma del diritto dell’Unione. Tale sentenza è stata confermata in secondo grado dalla Cour d’appel de Poitiers ( 15 ) con sentenza del 13 marzo 2015. A fronte dei ricorsi per cassazione proposti dall’Administration des douanes ( 16 ) e dalla FranceAgriMer, il procedimento penale pende ora dinanzi alla sezione penale della Cour de cassation francese ( 17 ) per l’esame, in punto di diritto, della sentenza d’appello.

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

27.

Con sentenza del 23 novembre 2016, pervenuta il 6 marzo 2017, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale:

Se l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una persona sia condannata per avere ottenuto indebite restituzioni all’esportazione mediante manovre o false dichiarazioni sulla natura delle merci per le quali erano chieste le restituzioni, laddove, in seguito a un cambiamento della regolamentazione intervenuto successivamente ai fatti, le merci che essa ha effettivamente esportato sono state ammesse al beneficio di tali restituzioni.

28.

A seguito di una richiesta della Corte a termini dell’articolo 101 del regolamento di procedura, il giudice del rinvio ha precisato che gli imputati nel procedimento principale sono perseguiti per il rilascio di false dichiarazioni o per la commissione di atti fraudolenti mediante i quali, con riferimento all’esportazione, sono stati conseguiti, in tutto o in parte, un rimborso, un’esenzione, una riduzione delle imposte o un vantaggio di qualsiasi natura.

29.

Nel procedimento dinanzi alla Corte, quattro imputati nel procedimento principale hanno presentato una memoria comune ( 18 ); inoltre, hanno presentato osservazioni scritte il governo francese, greco e austriaco nonché la Commissione europea. Ad eccezione del governo austriaco, le medesime parti del procedimento sono state rappresentate anche all’udienza tenutasi il 28 febbraio 2018.

V. Analisi

30.

Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta in cui è sancito, a livello di Unione, il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole.

31.

Gli imputati nel procedimento principale temono che i diritti riconosciuti loro dall’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, possano essere sacrificati sull’altare di una lotta, quanto più efficace possibile, alle frodi a danno degli interessi finanziari dell’Unione. Tuttavia, tale timore è infondato. È chiaro che la tutela degli interessi finanziari dell’Unione può essere attuata unicamente con mezzi conformi allo Stato di diritto ( 19 ). Pertanto, la garanzia procedurale di base sancita all’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta è altresì a beneficio di chiunque sia chiamato a rispondere penalmente in una fattispecie disciplinata dal diritto dell’Unione e nessuno può privare gli imputati del godimento dei diritti che per essi ne derivano. Nel caso di specie occorre tuttavia chiarire il contenuto esatto del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole.

Applicabilità dell’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta

32.

Conformemente al suo articolo 51, paragrafo 1, la Carta, nella specie, è applicabile ratione materiae, dal momento che la questione dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole si pone nel quadro dell’attuazione del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali. Dette autorità si occupano della liquidazione e del controllo delle restituzioni particolari all’esportazione riconosciute dall’Unione europea per le carni bovine e, in tale contesto, sono tenute a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione anche mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 4, paragrafo 3, TUE, articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012) ( 20 ).

33.

Peraltro, all’applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta non osta neppure il fatto che gli atti perseguiti dall’autorità giudiziaria francese nel caso di specie sono avvenuti prima del 1o dicembre 2009, vale a dire, anteriormente alla data in cui la Carta è divenuta giuridicamente vincolante e ha acquisito rango costituzionale con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona (v., in particolare, articolo 6, paragrafo 1, TUE). Infatti, la disposizione della Carta oggetto di interpretazione sancisce un principio generale del diritto dell’Unione che già prima della sua entrata in vigore si fondava sulle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ( 21 ) nonché sui trattati internazionali da essi sottoscritti ( 22 ) ed era stato riconosciuto in più occasioni dalla Corte ( 23 ).

Interazione tra disposizioni penali ed extrapenali

34.

Le particolari difficoltà incontrate nella specie dalla Corte di cassazione francese nell’interpretare e applicare il principio in parola ( 24 ) si fondano, in definitiva, sull’interazione tra una disposizione penale e una disposizione extrapenale.

35.

La disposizione penale in quanto tale è contenuta nel diritto nazionale e si limita a sanzionare dichiarazioni false e atti fraudolenti con cui, nel quadro dell’importazione o dell’esportazione, si cerca di ottenere o si è ottenuto un vantaggio finanziario ingiustificato (articolo 426, punto 4, del codice doganale francese). Tuttavia, cosa integri un siffatto vantaggio finanziario ingiustificato, si desume unicamente da una disposizione extrapenale di diritto dell’Unione nel settore del diritto agrario o della normativa in materia di commercio con l’estero ‑ nel caso di specie, dalla disciplina sulle restituzioni particolari all’esportazione di carni bovine.

36.

Mentre la disposizione penale di cui all’articolo 426, punto 4, del codice doganale francese è rimasta invariata, la norma extrapenale di diritto dell’Unione è mutata nel corso del tempo. Infatti, mentre originariamente – in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1964/82 – ai fini di una restituzione particolare all’esportazione erano prese in considerazione unicamente carni bovine provenienti da quarti posteriori, a decorrere dal 19 gennaio 1998, in seguito alle modifiche apportate con il regolamento n. 2469/97, anche le carni bovine provenienti da quarti anteriori sono ammissibili al sostegno; il quadro normativo da ultimo indicato è stato poi codificato all’articolo 1 del regolamento n. 1359/2007 e trova tuttora applicazione.

37.

Si può sostenere che l’entrata in vigore di una legge penale più favorevole è avvenuta all’atto della modifica della sola disposizione extrapenale – nella specie, quella sull’ammissibilità al sostegno di determinate merci nell’ambito delle restituzioni particolari all’esportazione dell’Unione europea – mentre la disposizione di natura prettamente penale – nella fattispecie quella sulla sanzionabilità delle false dichiarazioni e degli atti fraudolenti – è rimasta invariata? Tale è, in sostanza, la questione che la Corte è chiamata ad affrontare nell’ambito del caso in esame.

38.

Nel rispondere occorre far riferimento alla ratio del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole.

La ratio dell’applicazione retroattiva delle leggi penali più favorevoli

39.

L’applicazione di leggi penali successive più favorevoli costituisce una deroga al principio fondamentale della legalità delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), in quanto viene applicata retroattivamente una legge diversa da quella in vigore all’epoca dei fatti ( 25 ).

40.

Tale deroga, in definitiva, è fondata su considerazioni di equità ( 26 ). L’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole si fonda sulla considerazione che un imputato non deve venire condannato sulla base di un comportamento che, secondo il punto di vista (modificato) del legislatore, non è più penalmente rilevante al momento del procedimento penale. Quindi, le nuove valutazioni legislative devono essere a vantaggio dell’imputato ( 27 ).

41.

Tuttavia, nel caso di specie, non è intervenuta alcuna variazione nella valutazione da parte del legislatore della rilevanza penale del comportamento degli imputati nel procedimento principale, né a livello di Unione, né a livello nazionale. Tale aspetto è stato sottolineato, non da ultimo, molto correttamente dalla Francia e dall’Austria.

42.

Le false dichiarazioni o gli atti fraudolenti mediante i quali si cerca di ottenere o sono ottenuti vantaggi finanziari ingiustificati con riferimento all’importazione o all’esportazione erano, al momento dei fatti, e sono rimasti ancora oggi, senza alcuna variazione, sanzionabili, non da ultimo, a tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea. Il legislatore non ha mai inteso, né a livello dell’Unione, né a livello nazionale, depenalizzare le suddette azioni o allentare in qualche modo la tutela riconosciuta agli interessi finanziari dell’Unione.

43.

Le modifiche legislative apportate a livello di Unione relativamente alla concessione di restituzioni particolari all’esportazione per le carni bovine erano invece finalizzate unicamente ad adeguare le pertinenti disposizioni di diritto agrario all’evoluzione delle condizioni di mercato, in particolare, a una mutata situazione sul mercato mondiale a seguito dei negoziati dell’Uruguay Round in seno all’OMC ( 28 ). Si è trattato pertanto di una mera nuova valutazione economica e non, ad esempio, di una nuova valutazione della rilevanza penale di una determinata condotta da parte delle autorità politiche competenti nell’Unione europea.

44.

Il solo fatto che, attualmente, viga una disciplina più generosa sulla concessione di restituzioni particolari all’esportazione che comprende carni bovine provenienti da quarti anteriori e posteriori, non permette assolutamente di concludere che la disciplina precedentemente in vigore, applicabile soltanto a carni bovine provenienti da quarti posteriori, sia apparsa retrospettivamente, a giudizio del legislatore, eccessivamente rigorosa o restrittiva. Come evidenziano correttamente il giudice del rinvio e la Commissione, condizioni di mercato diverse in momenti differenti possono richiedere, di volta in volta, una disciplina diversa sull’ammissibilità al sostegno delle esportazioni di prodotti agricoli dall’Unione verso paesi terzi. Solo i soggetti che, con i propri prodotti, soddisfano i presupposti vigenti nel momento considerato hanno diritto al sostegno.

45.

Sotto questo profilo, il caso in esame presenta delle analogie con la normativa fiscale. Anche nell’ambito di quest’ultima le disposizioni di diritto tributario sostanziale che i soggetti passivi sono tenuti a rispettare possono mutare di anno in anno. Coloro che, per l’anno 2017, hanno evaso una determinata imposta conseguendo in tal modo un vantaggio finanziario non possono sottrarsi ad una persecuzione in sede penale richiamandosi all’abolizione dell’imposta interessata, alla riduzione dell’aliquota fiscale applicabile o alla previsione di deroghe più ampie all’imposta a partire dal 2018. Penalmente sanzionabile è, e resta, l’atto dell’evasione fiscale per il periodo in cui l’imposta era esigibile.

Analogie con la causa Paoletti e a.

46.

Come osservato correttamente da talune parti del procedimento, la causa in esame presenta alcune analogie con la causa Paoletti e a. ( 29 ). Detta causa riguardava il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi. A giudizio della Corte, il reato in esame può essere ancora perseguito anche se, con l’adesione del loro Stato d’origine all’Unione europea, i cittadini di paesi terzi interessati hanno acquisito lo status di cittadini dell’Unione. Invero, l’acquisizione della cittadinanza dell’Unione costituisce una circostanza di fatto che non è di natura tale da modificare gli elementi costitutivi del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ( 30 ).

47.

Certamente, il caso in esame e la causa Paoletti e a. si differenziano, in particolare, per il fatto che nella seconda è intervenuta una modifica in una circostanza di fatto (l’acquisizione dello status di cittadini dell’Unione da parte delle persone interessate), mentre nel primo è mutata una circostanza di diritto (l’ammissibilità al sostegno di carni bovine provenienti da quarti anteriori). Tuttavia, dirimente è la circostanza che, in entrambi i casi, sono variate unicamente delle circostanze extrapenali, mentre la rilevanza penale della condotta incriminata (nella causa Paoletti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nella specie le false dichiarazioni o gli atti fraudolenti nell’ambito dell’esportazione di merci con intento fraudolento) è rimasta immutata e non è stata oggetto di una nuova valutazione.

48.

Come correttamente osservato dalla Francia e dall’Austria, ove si volesse ritenere che anche la modifica di siffatte circostanze extrapenali sia sufficiente a determinare l’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, ciò costituirebbe addirittura un incentivo a commettere atti fraudolenti ( 31 ).

49.

Ove emerga, ad esempio, che in un prossimo futuro non soltanto le carni provenienti da quarti posteriori, ma anche quelle provenienti da quarti anteriori beneficeranno delle restituzioni particolari all’esportazione per le carni bovine, gli operatori economici potrebbero essere maggiormente tentati di dichiarare all’esportazione, già in anticipo, carni provenienti da tagli anteriori oggetto di false dichiarazioni, per poi invocare l’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole.

50.

Il nobile pensiero posto alla base del principio sancito all’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta sarebbe in tal modo ribaltato.

Conclusione intermedia

51.

Nel complesso, il principio di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta) non osta a che una persona sia condannata per aver cercato di ottenere oppure per aver ottenuto un vantaggio indebito mediante atti fraudolenti o false dichiarazioni sulla natura delle merci per le quali era chiesta una restituzione particolare all’esportazione a norma del diritto dell’Unione se, all’epoca dei suddetti atti fraudolenti o dichiarazioni, le merci effettivamente esportate non erano ammesse al beneficio delle restituzioni ma lo sono state solo successivamente in ragione di una modifica della disciplina di diritto dell’Unione intervenuta dopo la commissione dei fatti.

VI. Osservazioni aggiuntive

52.

Solo a fini di completezza, mi permetto di affrontare in conclusione due aspetti discussi, a margine, dalle parti del procedimento.

Sul vantaggio finanziario perseguito

53.

Il primo di questi due aspetti riguarda il vantaggio finanziario (vale a dire, le restituzioni particolari all’esportazione) che gli imputati avrebbero indebitamente procurato all’impresa per cui lavoravano mediante false dichiarazioni o atti fraudolenti in relazione all’esportazione di prodotti a base di carni bovine.

54.

Ai fini della valutazione del caso in esame, dalla prospettiva dell’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta, esiste una differenza se gli imputati nel procedimento principale siano perseguiti penalmente in ragione dell’effettivo conseguimento di un siffatto indebito vantaggio finanziario per la loro impresa o soltanto per aver agito fraudolentemente nell’ottica di conseguirlo?

55.

A mio parere, non sussiste una differenza siffatta. Invero, se un’impresa abbia diritto a restituzioni particolari all’esportazione per l’esportazione di talune merci dall’Unione europea in un paese terzo, non costituisce, di per sé, ancora una questione concernente la punibilità della condotta dei suoi collaboratori.

56.

Come espressamente confermato dal giudice del rinvio su richiesta dalla Corte, gli imputati nel procedimento principale sono perseguiti penalmente per aver, fraudolentemente, reso false dichiarazioni con riferimento a tali restituzioni particolari all’esportazione e commesso atti fraudolenti.

Sull’errata dichiarazione di carni surgelate quali carni fresche o refrigerate

57.

Il secondo aspetto riguarda l’allusione contenuta nella domanda di pronuncia pregiudiziale al fatto che gli imputati nel procedimento principale, relativamente a carni bovine per le quali era stata richiesta la restituzione particolare all’esportazione, avrebbero non solo reso dichiarazioni false circa la provenienza delle carni da quarti anteriori o posteriori, ma anche fraudolentemente dichiarato carni bovine surgelate come carni bovine fresche o refrigerate ( 32 ).

58.

Tale circostanza, che il giudice del rinvio non ha approfondito in alcun passaggio, non sembra aver svolto un ruolo essenziale ai fini della questione pregiudiziale da esso sollevata. Pertanto, nemmeno io ho provveduto a sottoporla a un’analisi giuridica accurata nelle presenti conclusioni.

59.

Mi limito a ricordare che, sul punto, il diritto dell’Unione applicabile è rimasto invariato poiché, ai fini delle restituzioni particolari all’esportazione in esame, sono sempre state prese in considerazione unicamente carni bovine fresche o refrigerate, ma mai surgelate. Pertanto, gli imputati nel procedimento principale non possono far valere, a priori, l’applicazione retroattiva di una legge penale più favorevole ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta per quanto riguarda la loro responsabilità penale per eventuali false informazioni fornite sul grado di freschezza dei pezzi di carni di cui trattasi.

VII. Conclusione

60.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) come segue:

L’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una persona sia condannata per aver cercato di ottenere oppure per aver ottenuto un vantaggio indebito mediante atti fraudolenti o false dichiarazioni sulla natura delle merci per le quali era chiesta una restituzione particolare all’esportazione a norma del diritto dell’Unione se, all’epoca dei suddetti atti fraudolenti o dichiarazioni, le merci effettivamente esportate non erano ammesse al beneficio delle restituzioni ma lo sono diventate solo successivamente in ragione di una modifica della disciplina di diritto dell’Unione intervenuta dopo la commissione dei fatti.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Particolarmente degna di nota è, in questo contesto, la sentenza del 3 maggio 2005, Berlusconi e a. (C387/02, C‑391/02 e C‑403/02, EU:C:2005:270). V., inoltre – in particolare, per il diritto agrario – sentenze del 1o luglio 2004, Gerken (C‑295/02, EU:C:2004:400, punto 61); dell’8 marzo 2007, Campina (C‑45/06, EU:C:2007:154, punti 3240), e del 4 ottobre 2012, Société ED et F Man Alcohols (C‑669/11, EU:C:2012:618, punto 52).

( 3 ) Pierre‑Marie Lemaire, nell’articolo dal titolo «Clergeau: tambouille et carambouille» apparso nel quotidiano francese Sud Ouest del 2 ottobre 2013, racconta così, ad esempio, di una «vaste escroquerie présumée aux fonds agricoles européens [presunta vasta truffa a danno dei fondi agricoli europei]».

( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (GU 2012, L 212, pag. 48).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 2469/97 della Commissione, dell’11 dicembre 1997, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1964/82, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate, (CEE) n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione e (CEE) n. 1445/95, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU 1997, L 341, pag. 8).

( 7 ) Regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (GU 2007, L 304, pag. 21).

( 8 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).

( 9 ) Code des douanes.

( 10 ) Code pénal.

( 11 ) Come comunicato dal governo francese, si tratta di un’impresa attiva nel settore dell’acquisto, della vendita, del trasporto, dell’importazione ed esportazione di carni, nonché nel settore della macellazione.

( 12 ) Amministrazione doganale (Francia).

( 13 ) Agenzia di Stato per i prodotti agricoli e della pesca (Francia).

( 14 ) Tribunale penale di La Rochelle (Francia).

( 15 ) Corte d’appello di Poitiers (Francia).

( 16 ) Più specificamente, si tratta in questo caso della Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, una sezione preposta alle indagini in materia di truffe doganali.

( 17 ) Corte di Cassazione (Francia).

( 18 ) Trattasi degli imputati Clergeau, Labrousse, Bouchet e Matrat.

( 19 ) In questo senso, di recente, anche sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, punti 48, 5152).

( 20 ) Nello stesso senso, con riferimento alle sanzioni penali in caso di irregolarità nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, in particolare, punti 27 e 28), e del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 52).

( 21 ) Sentenze del 3 maggio 2005, Berlusconi e a. (C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, EU:C:2005:270, punti 6869); del 28 aprile 2011, El Dridi (C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 61); del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, punto 64), e del 6 ottobre 2016, Paoletti e a. (C‑218/15, EU:C:2016:748, punto 25).

( 22 ) V., in particolare, articolo 15, paragrafo 1, primo periodo, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (aperto alla firma il 19 dicembre 1966, UN Treaty Series, volume 999, pag. 171). Inoltre, la giurisprudenza deduce il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole dall’articolo 7 della CEDU; v., in proposito, sentenza della Corte EDU (Grande Camera) del 17 settembre 2009, Scoppola/Italia (n. 2), (ricorso n. 10249/03, CE:ECHR:2009:0917JUD001024903, §§ 108 e 109).

( 23 ) V., sul punto, la giurisprudenza citata supra alla nota 2.

( 24 ) Si osservi, a titolo meramente incidentale, che il 18 novembre 2016, dunque solo pochi giorni prima della domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata nella fattispecie, la Cour de cassation in seduta plenaria si è occupata di una questione simile concernente il principio sancito dal diritto dell’Unione dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, senza tuttavia sottoporre alla Corte la causa all’epoca decisa a norma dell’articolo 267 TFUE (sentenza n. 15-21.438, ECLI:FR:CCASS:2016:AP00630).

( 25 ) V., sul punto, le mie conclusioni nelle cause riunite Berlusconi e a. (C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, EU:C:2004:624, paragrafo 159), e nella causa Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2011:552, paragrafo 60).

( 26 ) V., sul punto, le mie conclusioni nelle cause riunite Berlusconi e a. (C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, EU:C:2004:624, paragrafo 160) e nella causa Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2011:552, paragrafo 60).

( 27 ) V., sul punto, le mie conclusioni nelle cause riunite Berlusconi e a. (C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, EU:C:2004:624, paragrafo 161), e nella causa Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2011:552, paragrafo 60); v. anche sentenza del 6 ottobre 2016, Paoletti e a. (C‑218/15, EU:C:2016:748, punto 27).

( 28 ) V., sul punto, il secondo considerando del regolamento n. 2469/97 e il terzo considerando del regolamento n. 1359/2007 e, ad integrazione, sulla disciplina originaria, il secondo considerando del regolamento n. 1964/82. Da essi emerge chiaramente che, ai fini della concreta definizione delle condizioni di volta in volta vigenti per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per carni bovine, assumevano carattere determinante la situazione del mercato, la situazione economica del settore delle carni bovine e le possibilità di collocamento [dei prodotti].

( 29 ) Sentenza del 6 ottobre 2016, Paoletti e a. (C‑218/15, EU:C:2016:748).

( 30 ) Sentenza del 6 ottobre 2016, Paoletti e a. (C‑218/15, EU:C:2016:748, punti 3342).

( 31 ) V. anche sentenza del 6 ottobre 2016, Paoletti e a. (C‑218/15, EU:C:2016:748, punto 36).

( 32 ) La distinzione tra le carni bovine fresche o refrigerate, da un lato, e carni bovine congelate, dall’altro, assume notevole rilievo ai fini dell’importazione e dell’esportazione di merci attraverso i confini doganali dell’Unione europea, come mostra, non da ultimo, la nomenclatura combinata: Il codice NC 0201 copre le «Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate», e il codice NC 0202, invece, «Carni di animali della specie bovina, congelate». Ai succitati codici NC fa espresso riferimento anche il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (GU 1987, L 366, pag. 1).

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