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Document 62017CA0697

    Causa C-697/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA) (Rinvio pregiudiziale — Aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 2014/24/UE — Articolo 28, paragrafo 2 — Procedura ristretta — Operatori economici ammessi a presentare un’offerta — Necessità di mantenere un’identità giuridica e sostanziale tra il candidato prequalificato e quello che presenta l’offerta — Principio di parità di trattamento tra gli offerenti)

    GU C 305 del 9.9.2019, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.9.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 305/9


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)

    (Causa C-697/17) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 28, paragrafo 2 - Procedura ristretta - Operatori economici ammessi a presentare un’offerta - Necessità di mantenere un’identità giuridica e sostanziale tra il candidato prequalificato e quello che presenta l’offerta - Principio di parità di trattamento tra gli offerenti)

    (2019/C 305/10)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Telecom Italia SpA

    Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)

    nei confronti di: OpEn Fiber SpA

    Dispositivo

    L’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto del requisito dell’identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte, esso non osta a che, nell’ambito di una procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico, un candidato prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un’offerta.


    (1)  GU C 112 del 26.3.2018.


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