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Document 62017CA0667
Case C-667/17: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 19 December 2018 (request for a preliminary ruling from the Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italy) — Francesca Cadeddu v Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna — Agenzia regionale per il lavoro (Reference for a preliminary ruling — Regulation (EC) No 1083/2006 — Article 2(4) — Concept of beneficiary — Article 80 — Prohibition on making a deduction or withholding sums paid — Other specific charge or charge with equivalent effect — Concept — Study grant co-financed by the European Social Fund — Treatment as income from employment — Retention on account of income tax increased by additional regional and municipal taxes)
Causa C-667/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italia) — Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna — Agenzia regionale per il lavoro (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1083/2006 — Articolo 2, punto 4 — Nozione di «beneficiario» — Articolo 80 — Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati — Altro onere specifico o con effetto equivalente — Nozione — Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo — Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente — Ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, maggiorata dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale)
Causa C-667/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italia) — Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna — Agenzia regionale per il lavoro (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1083/2006 — Articolo 2, punto 4 — Nozione di «beneficiario» — Articolo 80 — Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati — Altro onere specifico o con effetto equivalente — Nozione — Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo — Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente — Ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, maggiorata dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale)
GU C 65 del 18.2.2019, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 65/17 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italia) — Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna — Agenzia regionale per il lavoro
(Causa C-667/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Articolo 2, punto 4 - Nozione di «beneficiario» - Articolo 80 - Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati - Altro onere specifico o con effetto equivalente - Nozione - Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo - Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente - Ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, maggiorata dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale))
(2019/C 65/21)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Francesca Cadeddu
Resistenti: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna — Agenzia regionale per il lavoro
Dispositivo
L’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi concessi a queste ultime, a titolo di borsa di studio, dall’organismo pubblico incaricato dell’attuazione del progetto selezionato dall’autorità di gestione del programma operativo di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del suddetto regolamento, e finanziato con fondi strutturali europei.