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Document 62017CA0623

    Causa C-623/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Investigatory Powers Tribunal — London — Regno Unito) — Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service (Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione – Salvaguardia della sicurezza nazionale – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE)

    GU C 433 del 14.12.2020, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 433/2


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Investigatory Powers Tribunal — London — Regno Unito) — Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service

    (Causa C-623/17) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche - Fornitori di servizi di comunicazione elettronica - Trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione - Salvaguardia della sicurezza nazionale - Direttiva 2002/58/CE - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 - Riservatezza delle comunicazioni elettroniche - Tutela - Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 - Articolo 4, paragrafo 2, TUE)

    (2020/C 433/02)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    Investigatory Powers Tribunal — London

    Parti

    Ricorrente: Privacy International

    Convenuti: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 3 e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, devono essere interpretati nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva una normativa nazionale che consente a un’autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trasmettere ai servizi di sicurezza e di intelligence dati relativi al traffico e dati di ubicazione ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.

    2)

    L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE nonché degli articoli 7, 8 e 11 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente a un’autorità statale di imporre, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica la trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione ai servizi di sicurezza e di intelligence.


    (1)  GU C 22 del 22.1.2018.


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