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Document 62016TN0377
Case T-377/16: Action brought on 14 July 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank v SRB
Causa T-377/16: Ricorso proposto il 14 luglio 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB
Causa T-377/16: Ricorso proposto il 14 luglio 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB
GU C 343 del 19.9.2016, p. 41–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/41 |
Ricorso proposto il 14 luglio 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB
(Causa T-377/16)
(2016/C 343/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)
Convenuto: Comitato unico di risoluzione (CUR)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la «decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions of the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)», nonché la prima decisione che, a quanto sembra, risale al 15 aprile 2016 e che è manifestamente connessa inscindibilmente alla decisione del 20 maggio 2016; |
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in subordine, annullare la «decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions of the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)», nella misura in cui la medesima ordina che la restituzione dell’importo pagato in eccesso avvenga nel 2017 nel contesto dell’imposizione dell’importo che deve essere versato al Fondo di risoluzione unico; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo: manifesta violazione delle forme sostanziali per insufficiente motivazione della decisione impugnata. |
2. |
Secondo motivo: manifesta violazione delle forme sostanziali per incompletezza della pubblicazione della decisione impugnata. |
3. |
Terzo motivo: insufficienza della correzione dell’importo relativo alla ricorrente che deve essere versato al Fondo di risoluzione unico per l’anno 2016. |
4. |
Quarto motivo: illegittimità del fatto che la restituzione dell’importo pagato in eccesso non è avvenuta fino al 2017. |