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Document 62016CN0475

Causa C-475/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Rethymnis (Grecia) il 17 agosto 2016 — Procedimento penale a carico di K

GU C 428 del 21.11.2016, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Rethymnis (Grecia) il 17 agosto 2016 — Procedimento penale a carico di K

(Causa C-475/16)

(2016/C 428/10)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Protodikeio Rethymnis (Monomeles Plimmeleiodikeio Rethymnis) (Giudice penale monocratico di primo grado di Rethymno, Grecia)

Imputato nella causa principale

K

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 19 TUE e 263, 266 nonché 267 TFUE e il principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, TUE), in base ai quali gli Stati membri e le loro autorità competenti hanno l’obbligo di adottare ogni misura di carattere generale o particolare per porre rimedio a una violazione del diritto dell’Unione e per conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, specialmente ove sia in questione la validità di atti degli organi dell’Unione efficaci erga omnes, impongano agli Stati membri di abrogare o di modificare corrispondentemente un atto legislativo con il quale sia stata recepita una direttiva poi dichiarata invalida dalla Corte di giustizia per contrarietà (violazione) alle disposizioni dei Trattati o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al fine di garantire l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia e, in tal modo, di porre rimedio alla violazione dei Trattati o della Carta ed evitare nuove violazioni per il futuro.

2)

Con riferimento alla questione precedente, se l'articolo 266 TFUE (ex articolo 233 TCE) possa essere interpretato nel senso che la nozione di «organo o organismo» comprende (in senso lato o per analogia) anche lo Stato membro che abbia recepito nel proprio ordinamento giuridico una direttiva poi dichiarata invalida per violazione dei Trattati o della Carta oppure se, in una tale ipotesi, possa essere applicato in via di analogia l'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

3)

In caso di risposta sostanzialmente affermativa alle precedenti questioni, dunque qualora sussista l'obbligo per gli Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare per porre rimedio alla violazione del diritto primario dell'Unione abrogando o modificando corrispondentemente l’atto legislativo che ha recepito una direttiva poi dichiarata invalida dalla Corte di giustizia per violazione della Carta o dei Trattati, se tale obbligo si estenda anche ai giudici nazionali, nel senso che essi sono tenuti a disapplicare l’atto legislativo con il quale è stata recepita la direttiva dichiarata invalida — nella specie: la direttiva 2006/24/CE (1) –, (quantomeno nella parte) che viola la Carta o i Trattati, e a non considerare, di conseguenza, le prove ottenute sulla base di tali strumenti (della direttiva e dell’atto nazionale di recepimento).

4)

Se la normativa nazionale che recepisce la direttiva 2006/24, la quale è stata dichiarata invalida dalla Corte di giustizia con la sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd (2) (C-293/12 e C-594/12), per violazione della Carta, rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell'Unione, come richiede l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, per il semplice fatto di recepire la direttiva 2006/24, indipendentemente dalla successiva dichiarazione di invalidità di quest’ultima da parte della Corte.

5)

Atteso che la direttiva 2006/24, poi dichiarata invalida dalla Corte di giustizia, è stata adottata allo scopo di attuare a livello europeo un quadro armonizzato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE per la conservazione dei dati da parte dei fornitori di servizi di comunicazione a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, in modo che non sussistano ostacoli al mercato interno delle comunicazioni elettroniche, se la normativa nazionale che recepisce la direttiva 2006/24 s’inserisca nel contesto dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, così da rientrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, come richiede l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

6)

Atteso che un’eventuale condanna penale di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione, come nel caso di specie, implicherà inevitabilmente restrizioni all'esercizio dei diritti di libera circolazione che il medesimo trae dal diritto dell'Unione, benché in linea di principio giustificate, se debba per ciò solo ritenersi che complessivamente i relativi procedimenti penali rientrino nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, come richiede l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Se la risposta alle precedenti questioni è essenzialmente nel senso dell’applicabilità della Carta conformemente al suo articolo 51, paragrafo 1, allora:

7)

Se sia conforme agli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta che i dati conservati a norma della direttiva 2006/24 e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 siano accessibili e utilizzabili dalla polizia nel corso di un’indagine penale, in caso di urgenza e in particolare in caso di flagranza di reato, senza la previa autorizzazione di un organo giudiziario [o di un organo amministrativo indipendente] concessa in conformità di requisiti sostanziali e procedurali prestabiliti.

8)

Se, ai sensi degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta, nel corso di un’indagine penale da parte della polizia o di altre autorità non prettamente giurisdizionali, che chiedano di accedere a dati conservati a norma della direttiva 2006/24 e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 e di utilizzarli, in particolare quando detta indagine non abbia lo scopo di prevenire, investigare e perseguire reati specificamente individuati, qualificati dal legislatore nazionale come gravi, l’eventuale consenso della persona cui i dati si riferiscono elimini la necessità della previa autorizzazione di un giudice [o di un organo amministrativo indipendente] all’accesso a tali dati e al loro utilizzo, concessa in conformità di requisiti sostanziali e procedurali prestabiliti, tenuto segnatamente conto che i dati richiesti inevitabilmente includono anche dati di terzi (per esempio: chiamante-chiamato).

9)

Se il mero assenso del Pubblico Ministero all’accesso, nel corso di un’indagine penale, ai dati conservati a norma della direttiva 2006/24 e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 e al loro utilizzo sia conforme agli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta allorché manchi la previa autorizzazione di un giudice [o di un organo amministrativo indipendente] che sia stata concessa in conformità di requisiti sostanziali e procedurali prestabiliti, in particolare quando l’indagine non abbia lo scopo di prevenire, investigare e perseguire reati specificamente individuati e qualificati come gravi dal legislatore nazionale.

10)

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punti 60 e 61) e dell’espressione «reati gravi» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/24, se tale espressione costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea e, in caso affermativo, quale ne sia il contenuto sostanziale, in base al quale un determinato reato può essere considerato sufficientemente grave da giustificare l’accesso a dati conservati a norma della direttiva 2006/24 e il loro utilizzo.

11)

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punti 60 e 61) e indipendentemente dall’autonomia o meno dell’espressione «reati gravi» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/24, se gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta descrivano criteri generali in base ai quali un determinato reato deve essere considerato sufficientemente grave da giustificare l’accesso a dati conservati a norma della direttiva 2006/24 e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 e il loro utilizzo e, in caso affermativo, quali siano tali criteri.

12)

In caso di risposta sostanzialmente affermativa alla precedente questione, se tale verifica di proporzionalità consista, in definitiva, in una valutazione delle caratteristiche del reato in indagine (a) da parte della sola Corte di giustizia o (b) da parte del giudice nazionale, in base ai criteri generali fissati dalla Corte di giustizia.

13)

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punti da 58 a 68 nonché dispositivo), se siano conformi agli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta l’accesso ai dati conservati e il loro utilizzo effettuati nell’ambito di un procedimento penale sulla base di un regime generale di conservazione dei dati istituito a norma della direttiva 2006/24, e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, regime che soddisfa i presupposti enunciati ai punti 60, 61, 62, 67 e 68 di detta sentenza, ma non quelli di cui ai punti 58, 59, 63 e 64 della stessa.

[vale a dire un regime di conservazione che, da un lato, richiede la previa autorizzazione da parte di un giudice in conformità di requisiti sostanziali e procedurali prestabiliti, in particolare a fini di prevenzione, investigazione e perseguimento di reati precisamente determinati ed elencati dal legislatore nazionale e da esso qualificati come gravi, e che garantisce l'effettiva protezione dei dati conservati contro il rischio di abusi e contro ogni accesso e utilizzo illeciti (v. punti 60, 61, 62, 67 e 68 di detta sentenza), e, dall’altro, permette la conservazione dei dati a) indistintamente per tutte le persone che fanno uso di servizi di comunicazione elettronica, senza che per le medesime persone (imputati o indagati) sussista alcun elemento che indichi un loro nesso, ancorché lontano, con un reato grave, prima del verificarsi della circostanza con riferimento alla quale sono state richieste le informazioni ai fornitori dei servizi di comunicazione; b) senza che i dati richiesti debbano riguardare, prima del verificarsi del fatto oggetto di indagine, (i) un determinato periodo di tempo e/o una determinata area geografica e/o una determinata cerchia di persone che possano essere coinvolte, in un modo o nell’altro, in un reato grave, oppure (ii) persone la conservazione dei cui dati, per altri motivi, possa contribuire alla prevenzione, all’investigazione o al perseguimento di reati gravi; c) per un periodo di tempo (12 mesi nel caso di specie) che viene fissato senza distinguere in alcun modo tra le categorie di dati previste all’articolo 5 della direttiva in parola sulla base della loro eventuale utilità ai fini dell’obiettivo perseguito o a seconda delle persone interessate (v. punti 58, 59, 63 e 64 della citata sentenza]

14)

Qualora la risposta alla questione precedente sia, in sostanza, che l’accesso a tali dati e il loro utilizzo non è conforme agli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta, se il giudice nazionale debba disapplicare l’atto nazionale di recepimento della direttiva 2006/24 dichiarata invalida dalla Corte di giustizia, o l’atto basato sull'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, in quanto contrario alla Carta e, quindi, non debba tener conto dei dati conservati e acquisiti sulla loro base.

15)

Alla luce della direttiva 2006/24, in particolare del suo considerando 6, a termini del quale «differenze giuridiche (…) fra le disposizioni nazionali relative alla conservazione dei dati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati costituiscono un ostacolo al mercato interno», dell’obiettivo dichiarato del suo articolo 1, paragrafo 1, che è di «armonizzare le disposizioni degli Stati membri», nonché dei restanti considerando, segnatamente [3, 4, 5, 11 e 21], e alla luce altresì della sentenza della Corte di giustizia del 10 febbraio 2009, Irlanda/Parlamento e Consiglio (C-301/06, EU:C:2009:68, punti da 70 a 72), se mantenere in vigore la legge che recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2006/24, nonostante quest’ultima sia stata dichiarata invalida dalla Corte di giustizia, costituisca un ostacolo all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno, fermo restando che nessuna più recente misura di diritto dell’Unione è ancora entrata in vigore.

16)

In particolare, se mantenere in vigore la legge che recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2006/24, nonostante quest’ultima sia stata dichiarata invalida dalla Corte di giustizia, o la legge nazionale di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 costituisca un ostacolo all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno per il fatto che, cumulativamente o alternativamente:

a)

la normativa nazionale di cui trattasi stabilisce criteri oggettivi e condizioni sostanziali sulla cui base le autorità nazionali competenti possono accedere tra l’altro ai dati conservati relativi al traffico e all’ubicazione e successivamente utilizzarli, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di un reato, ma tali criteri e condizioni si riferiscono a un determinato elenco di attività illecite redatto dal legislatore nazionale nell’esercizio del suo potere discrezionale e senza armonizzazione a livello dell'Unione;

b)

la normativa nazionale di cui trattasi per la protezione e la sicurezza dei dati conservati stabilisce requisiti tecnici e termini, ma tali termini e requisiti non sono stati armonizzati a livello dell'Unione.

17)

In caso di risposta affermativa ad almeno una delle questioni precedenti, se il giudice nazionale debba, conformemente al diritto dell'Unione, disapplicare l’atto nazionale di recepimento della direttiva 2006/24 dichiarata invalida dalla Corte di giustizia in quanto contrario all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno e, di conseguenza, non tener conto dei dati conservati ai quali si è potuto accedere sulla base della direttiva 2006/24 o della legislazione nazionale adottata in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.


(1)  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU 2006 L 105, pag. 54).

(2)  EU:C:2014:238.


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