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Document 62016CN0470

    Causa C-470/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 22 agosto 2016 — North East Pylon Pressure Campaing Limited, Maura Sheehy/An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlanda, Attorney General

    GU C 428 del 21.11.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 428/7


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 22 agosto 2016 — North East Pylon Pressure Campaing Limited, Maura Sheehy/An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlanda, Attorney General

    (Causa C-470/16)

    (2016/C 428/09)

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    High Court (Irlanda)

    Parti

    Ricorrenti: North East Pylon Pressure Campaing Limited, Maura Sheehy

    Resistenti: An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlanda, Attorney General

    Questioni pregiudiziali

    i)

    se, nel contesto di un ordinamento giuridico nazionale in cui il legislatore non abbia stabilito in modo espresso e definitivo in quale fase del procedimento una decisione possa essere impugnata e in cui tale questione debba essere risolta dal giudice nell’ambito di ogni singolo ricorso, caso per caso, secondo le regole di common law, il diritto di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE (1) ad una procedura «non eccessivamente onerosa» si applichi al giudizio dinanzi ad un giudice nazionale nell’ambito del quale si accerta se lo specifico ricorso in questione sia stato presentato nella fase appropriata;

    ii)

    se il requisito secondo cui una procedura debba essere «non eccessivamente onerosa», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE, si applichi a tutti gli elementi di un procedimento giudiziario mediante il quale si impugna la legittimità (in base al diritto nazionale o dell’Unione) di una decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla direttiva, o unicamente agli elementi di diritto dell’Unione di tale impugnazione (o, in particolare, unicamente agli elementi dell’impugnazione relativi a questioni riguardanti le disposizioni della direttiva sulla partecipazione del pubblico);

    iii)

    se la locuzione «decisioni, atti od omissioni» di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE comprenda le decisioni amministrative adottate durante l’esame di una richiesta di autorizzazione, indipendentemente dal fatto che dette decisioni amministrative stabiliscano o meno i diritti delle parti in maniera irreversibile e definitiva;

    iv)

    se un giudice nazionale, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto dell’ambiente dell’Unione, debba interpretare il proprio diritto nazionale nella maniera più conforme possibile agli obiettivi enunciati nell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, a) in un procedimento in cui si contesta la validità di una procedura di autorizzazione relativa ad un progetto di interesse comune designato ai sensi del regolamento n. 347/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, e/o b) in un procedimento in cui si contesta la validità di una procedura di autorizzazione di un progetto che riguarda un sito europeo designato ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

    v)

    se, nel caso in cui alla questione sub iv), a) e/o b), sia data risposta affermativa, la prescrizione secondo cui i ricorrenti devono «[soddisfare] i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale» impedisca che la convenzione sia considerata come dotata di effetto diretto, nel caso in cui i ricorrenti abbiano soddisfatto tutti i criteri previsti dal diritto nazionale per presentare un ricorso e/o siano chiaramente legittimati a presentare il ricorso a) in un procedimento in cui si contesta la validità di una procedura di autorizzazione relativa ad un progetto di interesse comune designato ai sensi del regolamento n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, e/o b) in un procedimento in cui si contesta la validità di una procedura di autorizzazione di un progetto che riguarda un sito europeo designato ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

    vi)

    se uno Stato membro sia libero di prevedere nella propria legislazione eccezioni alla norma secondo cui i ricorsi in materia ambientale non dovrebbero essere eccessivamente onerosi, sebbene né la direttiva 2011/92/UE né la convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, prevedano una simile eccezione;

    vii)

    in particolare, se un requisito posto dal diritto nazionale che prescrive la sussistenza di un nesso di causalità fra l’atto o la decisione asseritamente illegittimi e il danno all’ambiente, quale condizione per l’applicazione della legislazione nazionale che attua l’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, al fine di garantire che i procedimenti in materia ambientale non siano eccessivamente onerosi, sia compatibile con la convenzione.


    (1)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115, pag. 39).


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