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Document 62016CN0316

    Causa C-316/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 3 giugno 2016 — B/Land Baden-Württemberg

    GU C 343 del 19.9.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 343/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 3 giugno 2016 — B/Land Baden-Württemberg

    (Causa C-316/16)

    (2016/C 343/36)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

    Parti

    Ricorrente: B

    Convenuto: Land Baden-Württemberg

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se occorra escludere a priori che la comminazione e la successiva esecuzione di una pena detentiva possano condurre a ritenere interrotti i legami di integrazione di un cittadino dell’Unione entrato nello Stato membro ospitante all’età di tre anni con la conseguenza che non sussiste un soggiorno continuativo di dieci anni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 (1) e non debba pertanto essere garantita la protezione contro l’allontanamento ai sensi della suddetta disposizione, nel caso in cui il cittadino dell’Unione, dopo il suo ingresso in detto Stato membro ospitante all’età di tre anni, abbia ivi trascorso tutta la sua vita, non abbia più alcun legame con lo Stato membro di cui possiede la cittadinanza e il reato che porta alla comminazione e all’esecuzione della pena detentiva sia stato commesso solo dopo un soggiorno di vent’anni.

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione: se nello stabilire se l’esecuzione di una pena detentiva conduca all’interruzione dei legami di integrazione occorra non tener conto della pena detentiva comminata per il reato su cui si basa l’allontanamento.

    3)

    In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione: in base a quali criteri occorre stabilire se il cittadino dell’Unione interessato, in un caso del genere, benefici comunque della protezione contro l’allontanamento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38.

    4)

    In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione: se vi siano prescrizioni vincolanti di diritto dell’Unione in merito alla determinazione del «preciso momento in cui si pone il problema dell’allontanamento» e rispetto al quale deve essere compiuto un esame complessivo della situazione del cittadino dell’Unione interessato per valutare in che misura la discontinuità del soggiorno negli ultimi dieci anni prima del suo allontanamento gli impediscano di beneficiare della protezione rafforzata contro l’allontanamento.


    (1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158, pag. 77.


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