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Document 62016CA0383

    Causa C-383/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Vion Livestock BV / Staatssecretaris van Economische Zaken [Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati — Protezione degli animali durante il trasporto — Restituzioni all’esportazione — Regolamento (UE) n. 817/2010 — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Obbligo di aggiornare una copia del giornale di viaggio sino all’arrivo degli animali al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale — Recupero degli importi indebitamente versati]

    GU C 424 del 11.12.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 424/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Vion Livestock BV / Staatssecretaris van Economische Zaken

    (Causa C-383/16) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Organizzazione comune dei mercati - Protezione degli animali durante il trasporto - Restituzioni all’esportazione - Regolamento (UE) n. 817/2010 - Regolamento (CE) n. 1/2005 - Obbligo di aggiornare una copia del giornale di viaggio sino all’arrivo degli animali al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale - Recupero degli importi indebitamente versati])

    (2017/C 424/12)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    College van Beroep voor het Bedrijfsleven

    Parti

    Ricorrente: Vion Livestock BV

    Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken

    Dispositivo

    L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, nonché con i punti 3, 7 e 8 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretato nel senso che il rimborso delle restituzioni all’esportazione a titolo del regolamento n. 817/2010 può essere richiesto allorché il trasportatore di animali della specie bovina non ha aggiornato una copia del giornale di viaggio previsto all’allegato II del regolamento n. 1/2005 sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.


    (1)  GU C 371 del 10.10.2016.


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