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Document 62016CA0354
Case C-354/16: Judgment of the Court (First Chamber) of 13 July 2017 (request for a preliminary ruling from the Arbeitsgericht Verden — Germany) — Ute Kleinsteuber v Mars GmbH (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Articles 1, 2 and 6 — Equal treatment — Prohibition of any discrimination on grounds of sex — Occupational pension — Directive 97/81/EC — Framework Agreement on part-time work — Clause 4.1 and 4.2 — Method for calculating acquired pension rights — Legislation of a Member State — Different treatment of part-time workers)
Causa C-354/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden — Germania) — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 1, 2 e 6 — Parità di trattamento — Divieto di discriminazione basata sul sesso — Pensione aziendale — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Clausola 4, punti 1 e 2 — Modalità di calcolo dei diritti a pensione acquisiti — Normativa di uno Stato membro — Trattamento differente dei lavoratori a tempo parziale)
Causa C-354/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden — Germania) — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 1, 2 e 6 — Parità di trattamento — Divieto di discriminazione basata sul sesso — Pensione aziendale — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Clausola 4, punti 1 e 2 — Modalità di calcolo dei diritti a pensione acquisiti — Normativa di uno Stato membro — Trattamento differente dei lavoratori a tempo parziale)
GU C 293 del 4.9.2017, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden — Germania) — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH
(Causa C-354/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 1, 2 e 6 - Parità di trattamento - Divieto di discriminazione basata sul sesso - Pensione aziendale - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4, punti 1 e 2 - Modalità di calcolo dei diritti a pensione acquisiti - Normativa di uno Stato membro - Trattamento differente dei lavoratori a tempo parziale))
(2017/C 293/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Verden
Parti
Ricorrente: Ute Kleinsteuber
Convenuta: Mars GmbH
Dispositivo
1) |
La clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, allegato alla direttiva 97/81/CE, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata, nonché l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo dell’importo di una pensione aziendale, stabilisca una distinzione tra il reddito da lavoro inferiore alla soglia di reddito massima considerabile per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e il reddito da lavoro superiore ad essa e che non tratti il reddito derivante da un impiego a tempo parziale calcolando, innanzitutto, il reddito corrisposto per un impiego a tempo pieno corrispondente, determinando, in seguito, le quote parte, rispettivamente, superiore e inferiore alla soglia di reddito massima considerabile per il calcolo dei contributi e, infine, applicando tale rapporto al reddito ridotto derivante dall’impiego a tempo parziale. |
2) |
La clausola 4, punti 1 e 2, del suddetto accordo nonché l’articolo 4 della direttiva 2006/54 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nel calcolo dell’importo di una pensione aziendale di un lavoratore dipendente che abbia lavorato in parte a tempo pieno e in parte a tempo parziale, stabilisca un tasso di occupazione uniforme per la durata complessiva del rapporto di lavoro, purché tale metodo di calcolo della pensione di vecchiaia non violi la regola del prorata temporis. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò avvenga nel caso di specie. |
3) |
Gli articoli 1 e 2 nonché l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che preveda una pensione aziendale di entità corrispondente al rapporto tra l’anzianità di servizio e la durata del periodo compreso tra l’entrata in servizio nell’azienda e il raggiungimento del limite di età ordinario previsto dal regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e che applichi un limite massimo alle annualità di servizio che possono essere computate. |