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Document 62015TN0245
Case T-245/15: Action brought on 15 May 2015 — Klymenko v Council
Causa T-245/15: Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Klymenko/Consiglio
Causa T-245/15: Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Klymenko/Consiglio
GU C 302 del 14.9.2015, p. 54–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 302/54 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Klymenko/Consiglio
(Causa T-245/15)
(2015/C 302/70)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentanti: B. Kennelly e J. Pobjoy, Barristers, e R. Gherson, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25) nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente; |
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in subordine, dichiarare inapplicabili, in considerazione della loro illegittimità, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificata), e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento d’esecuzione (UE) n. 208/2014 del Consiglio (come modificato), nella parte riguardante il ricorrente; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Il primo motivo attiene al fatto che il Consiglio non ha individuato un fondamento normativo adeguato per la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio e per il regolamento d’esecuzione (UE) 2015/357. L’articolo 29 del Trattato sull’Unione europea non costituisce un fondamento normativo idoneo per la decisione (PESC) 2015/364, in quanto gli addebiti formulati nei confronti del ricorrente non lo identificano quale persona che abbia attentato alla democrazia in Ucraina ovvero che abbia privato il popolo ucraino dei vantaggi derivanti da un durevole sviluppo del paese (ai sensi dell’articolo 23 TUE e delle disposizioni generali di cui all’articolo 21, paragrafo 2, TUE). Essendo invalida la decisione (PESC) 2015/364, il Consiglio non poteva fondarsi sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE ai fini dell’emanazione del regolamento (UE) 2015/357; |
2. |
il secondo motivo attiene al fatto che il Consiglio è incorso in manifesti errori di valutazione laddove ha ritenuto che il criterio che consente di inserire il ricorrente sull’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificata), nonché di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificato), sussistessero nella specie. Il ricorrente non è stato oggetto di procedimenti penali né per «sviamento di fondi o beni pubblici» né per «abuso di potere nella sua qualità di titolare di funzioni pubbliche al fine di procurare a se stesso o a terzi vantaggi ingiustificati»; |
3. |
il terzo motivo attiene al fatto che il Consiglio ha violato il diritto di difesa del ricorrente nonché il diritto ad una corretta amministrazione e ad una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha esaminato in modo rigoroso e imparziale se le ragioni dedotte che avrebbero dovuto giustificare una nuova designazione fossero fondate, alla luce delle osservazioni presentate dal ricorrente anteriormente alla sua nuova designazione; |
4. |
il quarto motivo attiene al fatto che il Consiglio è venuto meno al proprio obbligo di fornire motivazioni adeguate atte a giustificare una nuova designazione del ricorrente; |
5. |
il quinto motivo attiene al fatto che il Consiglio ha violato, senza giustificazione, ovvero in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali del ricorrente, ivi compreso il proprio diritto alla tutela della proprietà e della reputazione. L’impatto della decisione 2015/364/PESC e del regolamento (UE) n. 2015/357 sul ricorrente riveste grande portata, con riguardo tanto alle sue proprietà quanto alla sua reputazione a livello mondiale. Il Consiglio non ha dimostrato che il congelamento dei beni e delle risorse economiche del ricorrente sia connesso ad un qualsivoglia legittimo scopo, ovvero sia giustificato da un siffatto scopo, e tanto meno che tale provvedimento sia proporzionato allo scopo medesimo; |
6. |
il sesto motivo, dedotto a sostegno della domanda di declaratoria di illegittimità, attiene al fatto che se, contrariamente agli argomenti dedotti nell’ambito del secondo motivo, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificata), e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificato), dovessero essere interpretati nel senso di includere (a) qualsiasi inchiesta di un’autorità ucraina indipendentemente dalla questione se esista una decisione o un procedimento giudiziario che la giustifichino, la seguano o la controllino, e (b) qualsiasi «abuso di potere nella sua qualità di titolare di funzioni pubbliche al fine di procurare a se stesso o a terzi vantaggi ingiustificati» indipendentemente dalla questione se sia stato fatto valere uno sviamento di fondi pubblici, il criterio della designazione risulterebbe, in considerazione della portata e della sfera di applicazione arbitrarie derivanti da una così ampia interpretazione, privo di fondamento normativo adeguato, ovvero risulterebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi della decisione 2015/364/PESC e del regolamento (UE) n. 2015/357. La disposizione sarebbe quindi illegittima. |