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Document 62015TN0152

Causa T-152/15 P: Impugnazione proposta il 31 marzo 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 gennaio 2015, cause riunite F-1/14 e F-48/14, Kakol/Commissione

GU C 190 del 8.6.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 190/21


Impugnazione proposta il 31 marzo 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 gennaio 2015, cause riunite F-1/14 e F-48/14, Kakol/Commissione

(Causa T-152/15 P)

(2015/C 190/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Curral e G. Gattinara, agenti)

Controinteressata nel procedimento: Danuta Kakol (Lussemburgo, Lussemburgo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 gennaio 2015 nelle cause riunite F-1/14 e F-48/14, Kakol/Commissione;

rinviare la causa F-48/14 dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, vista la rinuncia della ricorrente al proprio ricorso nella causa F-1/14;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») ha ritenuto che, in presenza di requisiti di ammissione «simili», una commissione giudicatrice sia obbligata a motivare la decisione di non ammettere alle prove un candidato rispetto alla valutazione sui titoli del medesimo candidato formulata da un’altra commissione giudicatrice di un diverso concorso.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto il TFP ha riconosciuto che la cittadinanza dei candidati era un requisito di ammissione che si sommava agli altri ma che, ciononostante, non valeva a differenziare i due bandi di concorso in questione.

3.

Terzo motivo, vertente sullo snaturamento di un elemento essenziale del fascicolo, in quanto il TFP ha ritenuto che la commissione giudicatrice non avesse spiegato sotto quale profilo la propria decisione fosse diversa da quella della precedente commissione, mentre la Commissione aveva chiaramente integrato questa motivazione, tanto nelle sue memorie quando all’udienza.


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