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Document 62015TN0118

    Causa T-118/15: Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Slovenia/Commissione

    GU C 146 del 4.5.2015, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 146/41


    Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Slovenia/Commissione

    (Causa T-118/15)

    (2015/C 146/55)

    Lingua processuale: lo sloveno

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, avvocato dello Stato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2014/950/UE, del 24 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2014) 10135] (GU L 369, del 24 dicembre 2014, pag. 1), nella parte che si riferisce alla Repubblica di Slovenia, e cioè per quanto riguarda la rettifica finanziaria di EUR 8 7 00  815,25 disposta a motivo di un’irregolarità per l’anno finanziario 2009 in riferimento alla misura Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero;

    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

    In subordine, per il caso in cui il Tribunale non accogliesse la richiesta sopra formulata dalla Repubblica di Slovenia, quest’ultima chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2014/950/UE, del 24 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2014) 10135] (GU L 369, del 24 dicembre 2014, pag. 1), nella parte che si riferisce alla Repubblica di Slovenia, e cioè per quanto riguarda la rettifica finanziaria di EUR 8 7 00  815,25 disposta a motivo di un’irregolarità per l’anno finanziario 2009 in riferimento alla misura Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero, per l’ammontare eccedente l’importo di EUR 4 3 50  407,62;

    condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo: erronea applicazione del TFUE o di una norma giuridica relativa alla sua applicazione, manifesto errore di valutazione, difetto di motivazione della decisione e violazione del principio del contraddittorio

    A questo proposito, la ricorrente deduce l’erroneità della constatazione della Commissione secondo cui i silos costituirebbero parte integrante degli impianti di produzione e la ricorrente avrebbe dovuto come tali smantellarli sulla base del piano di ristrutturazione complessiva.

    2.

    Secondo motivo: violazione del principio di legalità e di leale cooperazione, nonché violazione del principio della tutela della fiducia nelle norme (legittimo affidamento) e del principio patere legem quam ipse fecisti

    A questo proposito, la ricorrente afferma che non si sarebbe arrivati alla rettifica finanziaria impugnata e alla causa vertente sulla decisione contestata se la Commissione, prima dell’8 agosto 2008 — data in cui la ricorrente ha approvato una modifica del piano di ristrutturazione relativa al mantenimento dei silos –, avesse risposto al quesito scritto della ricorrente medesima relativo al mantenimento di particolari costruzioni, se detta istituzione avesse modificato e integrato il regolamento (CE) n. 968/2006 (1), se dopo il ricevimento della comunicazione concernente la modifica del piano di ristrutturazione avesse informato la ricorrente in merito alla presunta irregolarità attinente al mantenimento dei silos, oppure se essa avesse informato per iscritto tutti gli Stati membri circa l’interpretazione da dare alle disposizioni non chiare della normativa in questione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 968/2006 del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32).


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