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Document 62015CN0565
Case C-565/15: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Austria) lodged on 4 November 2015 — Hans-Peter Ofenböck
Causa C-565/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 4 novembre 2015 — Hans-Peter Ofenböck
Causa C-565/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 4 novembre 2015 — Hans-Peter Ofenböck
GU C 38 del 1.2.2016, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 4 novembre 2015 — Hans-Peter Ofenböck
(Causa C-565/15)
(2016/C 038/35)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Hans-Peter Ofenböck
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (1) osti all’applicazione di una disposizione nazionale che restringa, sotto il profilo temporale, la possibilità dei gestori di stazioni di servizio di modificare i prezzi dei carburanti, di modo che è consentito fissare un prezzo di vendita maggiore solo una volta al giorno. |
2) |
Nel caso in cui non si possa semplicemente rispondere in senso affermativo alla prima questione, ma, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’esame della legittimità di una siffatta restrizione alla luce delle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, dovrebbe essere effettuato in base alle circostanze del singolo caso: di quali aspetti si dovrebbe tener conto nell’esame, caso per caso, della legittimità di tale restrizione alla luce delle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, come richiesto dalla sentenza della Corte nella causa C-540/08, nell’ipotesi di una disposizione che restringa la possibilità di aumentare i prezzi al consumo. |