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Document 62015CC0221

Conclusioni dell’avvocato generale N. Wahl, presentate il 21 aprile 2016.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:288

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NILS WAHL

presentate il 21 aprile 2016 ( 1 )

Causa C‑221/15

Openbaar Ministerie

contro

Etablissements Fr. Colruyt NV

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio)]

«Direttiva 2011/64/UE — Accise applicabili al tabacco lavorato — Prezzo di vendita al minuto del tabacco lavorato — Bollo fiscale — Prezzi minimi — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Articolo 101 TFUE»

1. 

Quattro decenni dopo l’emanazione della prima direttiva sull’armonizzazione delle accise sui tabacchi lavorati ( 2 ) può destare una certa sorpresa il fatto che le disposizioni previste dalla direttiva più recente in materia ( 3 ) necessitino ancora di un’interpretazione da parte della Corte di giustizia.

2. 

Tuttavia, come dimostrano le questioni sollevate dal giudice del rinvio, la compatibilità con il diritto dell’Unione di misure nazionali che regolano il prezzo dei prodotti del tabacco nel mercato nazionale continua a presentare difficoltà e a richiedere chiarimenti. Tali difficoltà riguardano non solo le disposizioni della summenzionata direttiva, ma anche l’applicabilità a tali misure nazionali delle norme dell’Unione sulla libera circolazione delle merci e sulla libera concorrenza.

3. 

Nel presente procedimento si domanda alla Corte di chiarire se una legge nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale sia compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64, l’articolo 34 TFUE e l’articolo 101 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

I – Contesto normativo

A – La direttiva 2011/64

4.

La direttiva 2011/64 costituisce la codificazione di tre precedenti direttive riguardanti le imposte sui prodotti dei tabacchi lavorati ( 4 ).

5.

I considerando 3, 9 e 10 della direttiva 2011/64 così recitano:

«(3)

Uno degli obiettivi del trattato [su]ll’Unione europea è preservare un’unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nell’Unione.

(…)

(9)

L’armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri.

(10)

Le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati».

6.

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2011/64, tale strumento stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati.

7.

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 prevede quanto segue:

«I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nell’Unione, nonché gli importatori di tabacco da paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati a essere immessi in consumo.

Il primo comma non osta, tuttavia, all’applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi [o sul rispetto dei prezzi] imposti, sempreché siano compatibili con la normativa dell’Unione».

B – Il diritto belga

8.

L’articolo 7, paragrafo 2 bis, primo comma, della Wet 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten (legge del 24 gennaio 1977, relativa alla tutela della salute del consumatore in ordine ai prodotti alimentari e agli altri prodotti ( 5 ); in prosieguo: «la legge di cui trattasi») stabilisce quanto segue:

«È vietato fare pubblicità per il tabacco, i prodotti a base di tabacco e i prodotti affini, in prosieguo denominati prodotti del tabacco, ed esserne sponsorizzati.

Viene considerata pubblicità e sponsorizzazione ogni comunicazione o azione volta direttamente o indirettamente a promuovere la vendita di tabacco, a prescindere dal luogo, dai mezzi di comunicazione o dalle modalità utilizzate».

II – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

9.

La Etablissements Fr. Colruyt NV (in prosieguo: la «Colruyt») gestisce diversi supermercati in Belgio.

10.

Secondo il giudice del rinvio, la Colruyt ha venduto vari prodotti del tabacco a un prezzo unitario inferiore al prezzo indicato sul bollo fiscale apposto dal produttore o dall’importatore, ha applicato sia uno sconto generale temporaneo sia uno sconto quantitativo ad alcuni prodotti del tabacco e ha offerto uno sconto generale ai membri di movimenti giovanili. L’Openbaar Ministerie (il pubblico ministero) ha ritenuto che, così facendo, la Colruyt avesse violato la legge di cui trattasi poiché, tra l’altro, la vendita di prodotti del tabacco a un prezzo inferiore a quello sul bollo costituisce un atto direttamente o indirettamente finalizzato a promuovere la vendita di tali prodotti.

11.

Dopo che il correctionele rechtbank te Brussel (Tribunale penale di Bruxelles, Belgio) ha constatato la sussistenza di un’infrazione, è stato interposto appello avverso la sua decisione dinanzi allo hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles).

12.

Dinanzi a tale giudice la Colruyt ha sostenuto che il divieto di applicare prezzi di vendita al minuto inferiori al prezzo sul bollo fiscale è incompatibile con il diritto dell’Unione, segnatamente con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64, l’articolo 34 TFUE e l’articolo 101 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

13.

Avendo dubbi sull’interpretazione di tali disposizioni, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, osti ad una disposizione nazionale che obbliga i dettaglianti a rispettare prezzi minimi, vietando di applicare per prodotti del tabacco prezzi inferiori al prezzo indicato dal fabbricante/importatore sul bollo fiscale.

2)

Se l’articolo 34 TFUE osti ad una disposizione nazionale che obbliga i dettaglianti a rispettare prezzi minimi, vietando di applicare per prodotti del tabacco prezzi inferiori al prezzo indicato dal fabbricante/importatore sul bollo fiscale.

3)

Se l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE] ( 6 ), in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE, osti ad una disposizione nazionale che obbliga i dettaglianti a rispettare prezzi minimi, vietando di applicare per prodotti del tabacco prezzi inferiori al prezzo indicato dal fabbricante/importatore sul bollo fiscale».

14.

La Colruyt, i governi belga, francese e portoghese e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. La Colruyt, i governi belga e francese e la Commissione hanno svolto le loro difese orali all’udienza del 17 febbraio 2016.

III – Analisi

A – Ricevibilità

15.

I governi belga e francese contestano la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per due motivi: essi sostengono, da un lato, che le questioni riguardano disposizioni del diritto dell’Unione che sono irrilevanti ai fini della controversia di cui al procedimento principale e, dall’altro, che lo hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) non ha fornito informazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale.

16.

Tali argomenti non sono convincenti.

17.

In primo luogo, non ritengo che le disposizioni dell’Unione europea cui fa riferimento lo hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) possano essere considerate irrilevanti ai fini della controversia di cui al procedimento principale. Detto giudice cerca di determinare se la disposizione nazionale che si asserisce essere stata violata dalla Colruyt sia conforme al diritto dell’Unione. Ovviamente, qualora tale disposizione fosse incompatibile con il diritto dell’Unione, non potrebbe essere inflitta alcuna sanzione penale alla Colruyt per averla violata. Tengo a precisare, in tale contesto, che le disposizioni penali nazionali che stabiliscono sanzioni per condotte consentite, o imposte, dalle norme del diritto dell’Unione, o che priverebbero tali norme del loro effet utile, sono incompatibili con il Trattato ( 7 ) e dovrebbero, di conseguenza, essere disapplicate dal giudice nazionale ( 8 ).

18.

In secondo luogo, anche se è vero che la domanda di pronuncia pregiudiziale potrebbe essere definita succinta, ritengo che gli elementi forniti siano sufficienti per rispondere alle questioni pregiudiziali. Tale domanda è, pertanto, conforme all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.

19.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’eccezione di irricevibilità è, quindi, infondata.

B – La prima questione

20.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 osti a una misura nazionale che vieta ai dettaglianti la vendita di prodotti di tabacchi lavorati a un prezzo inferiore al prezzo indicato dal fabbricante/importatore sul bollo fiscale.

21.

Ricordo anzitutto che la direttiva 2011/64, al pari delle normative che l’hanno preceduta, mira a garantire il funzionamento del mercato interno e a promuovere una sana concorrenza armonizzando i regimi degli Stati membri in materia di accise sui prodotti del tabacco. Il considerando 3 della direttiva 2011/64 dispone che tali obiettivi devono essere realizzati garantendo che le accise sui tabacchi lavorati non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione di tali prodotti nell’Unione.

22.

Ciò premesso, esaminerò ora la compatibilità della legge di cui trattasi con le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64.

1. Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2011/64

23.

L’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2011/64 impone agli Stati membri di riconosce al produttore o all’importatore la libertà di stabilire il prezzo massimo di vendita al minuto del tabacco lavorato. In tal senso, esso garantisce che i produttori e gli importatori possano competere sul prezzo assicurando, al contempo, che la determinazione della base imponibile delle accise proporzionali sia sottoposta alle stesse regole in tutti gli Stati membri ( 9 ).

24.

Mi sembra che la legge di cui trattasi non presenti difficoltà relativamente a tale disposizione. Essa impedisce ai dettaglianti semplicemente di vendere prodotti del tabacco a un prezzo inferiore a quello indicato sul bollo fiscale. È importante osservare che il prezzo sul bollo fiscale continua ad essere stabilito liberamente dai produttori o dagli importatori, che restano liberi di sfruttare qualsiasi vantaggio concorrenziale che potrebbero presentare rispetto ai loro concorrenti. Pertanto, la legge di cui trattasi non interferisce con il diritto dei produttori o degli importatori di stabilire liberamente il proprio prezzo massimo di vendita al minuto.

25.

Per quanto riguarda i dettaglianti, la direttiva 2011/64 semplicemente non li menziona, né tanto meno riconosce loro un diritto equivalente di stabilire liberamente i prezzi. Aggiungerei che tale omissione si spiega con l’obiettivo della direttiva che, come chiarito, mira ad armonizzare le accise ed è, quindi, volta a garantire condizioni equivalenti di accesso al mercato per gli importatori e per i fabbricanti di prodotti del tabacco.

26.

Tale valutazione sembra confermata dalla sentenza GB‑INNO‑BM. La misura nazionale di cui a tale causa era, infatti, quasi identica alla legge di cui trattasi ed era esaminata alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 72/464, la disposizione che ha preceduto l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64. Nella sua sentenza la Corte ha dichiarato che una disposizione nazionale che imponga, per la vendita al consumo di tabacchi lavorati nazionali o importati, un prezzo di vendita, corrispondente a quello indicato sul bollo fiscale, non è vietata, purché tale prezzo (vale a dire, quello indicato sul bollo fiscale) sia stabilito liberamente dal produttore o dall’importatore ( 10 ).

27.

Tuttavia, a partire dalla sentenza GB‑INNO‑BM la direttiva sulle accise applicate ai tabacchi lavorati è stata oggetto di rifusione e di codificazione e una corposa giurisprudenza ha fornito chiarimenti in merito alla sua interpretazione. Tale giurisprudenza ha affrontato, in particolare, la questione delle misure nazionali che imponevano prezzi minimi che, a loro volta, limitavano la capacità dei produttori o degli importatori di stabilire liberamente prezzi massimi. Dato che dalla legge di cui trattasi risulta de facto che il prezzo massimo e il prezzo minimo di vendita al minuto coincidono, ritengo utile e necessario esaminare tale legge alla luce di detti più recenti sviluppi sui prezzi minimi.

28.

Nella sentenza Commissione/Grecia, una misura ai sensi della quale il prezzo minimo di vendita al minuto per i prodotti del tabacco era stabilito con decreto ministeriale è stata dichiarata in contrasto con l’articolo 9 della direttiva 95/59 (un’altra disposizione che ha preceduto l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64). La Corte ha osservato che la fissazione di un prezzo minimo mediante decreto ministeriale limitava inevitabilmente la libertà dei produttori o degli importatori di determinare i loro prezzi, in quanto ad essi non era consentito fissare il loro prezzo massimo di vendita al minuto al di sotto del minimo obbligatorio ( 11 ).

29.

Successivamente, nella sentenza Commissione/Francia, anche una misura che vietava che il prezzo minimo di vendita al minuto per i prodotti del tabacco fosse inferiore al 95% del prezzo medio dei prodotti del tabacco in commercio è stata ritenuta contraria all’articolo 9 della direttiva 95/59, in quanto aveva la conseguenza di sopprimere la concorrenza sui prezzi tra produttori e importatori ( 12 ).

30.

In entrambe le cause le misure nazionali avevano l’effetto di limitare la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire i loro prezzi in normali condizioni concorrenziali. Infatti, un prezzo minimo, fissato unilateralmente dalle autorità nazionali o facendo riferimento a un prezzo medio, impedisce inevitabilmente ai produttori di stabilire liberamente i loro prezzi massimi di vendita al minuto: il prezzo massimo non può mai essere inferiore al minimo obbligatorio.

31.

La summenzionata giurisprudenza mi porta a ritenere che le misure che prevedono prezzi minimi siano vietate solo allorché pregiudicano la libertà dei produttori o degli importatori di stabilire i prezzi massimi e, di conseguenza, eliminano qualsiasi potenziale vantaggio concorrenziale che i produttori o gli importatori potrebbero avere rispetto ai loro concorrenti.

32.

La legge di cui trattasi riconosce ai produttori e agli importatori la libertà di stabilire il prezzo massimo di vendita al minuto e non pregiudica la loro capacità di concorrere sui prezzi. Per tali ragioni ritengo che l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2011/64 non osti a una misura, come la legge di cui trattasi, in base alla quale a un dettagliante è vietato vendere prodotti del tabacco a un prezzo inferiore al prezzo indicato dai produttori o dagli importatori sul bollo fiscale.

2. Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/64

33.

Nonostante tale affermazione, occorre menzionare che l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/64 dispone che il principio stabilito nel primo comma non osta all’applicazione delle «legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi [o sul rispetto dei prezzi] imposti, sempreché siano compatibili con la normativa dell’Unione».

34.

Come chiarito dal tenore letterale di tale disposizione, il secondo comma costituisce una deroga alla regola di cui al primo comma. In sostanza, ai sensi del secondo comma agli Stati membri è consentito – a determinate condizioni – introdurre o mantenere talune misure nazionali che possono incidere sulla capacità dei produttori e degli importatori di stabilire liberamente i prezzi massimi dei prodotti del tabacco.

35.

In via di principio, avendo affermato che la legge di cui trattasi non è incompatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2011/64, non sarebbe necessario riesaminare tale legge alla luce del secondo comma della medesima disposizione. La ragione è evidente: dato che la legge di cui trattasi non viola il principio sancito al primo comma, non vi è motivo di stabilire se la deroga a tale principio sia applicabile.

36.

Tuttavia, dato che tale questione è stata ampiamente discussa dalle parti, e solo per ragioni di completezza, spiegherò i motivi per cui ritengo che la legge di cui trattasi non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/64.

37.

Tale disposizione riguarda due categorie di misure nazionali: quelle relative al controllo del livello dei prezzi e quelle relative al rispetto dei prezzi imposti.

38.

Per quanto riguarda la prima categoria, secondo una costante giurisprudenza l’espressione «controllo del livello dei prezzi» si riferisce soltanto a normative nazionali di carattere generale destinate a frenare l’aumento dei prezzi ( 13 ). Tale espressione riguarda principalmente misure generali dirette a frenare l’inflazione dei prezzi ( 14 ).

39.

Per quanto riguarda la seconda categoria (il rispetto dei prezzi imposti), la Corte sembra aver interpretato tale categoria in modo assai restrittivo. Nella sentenza GB‑INNO‑BM, la Corte ha dichiarato che la disposizione in esame consentiva agli Stati membri di imporre un prezzo di vendita solo a condizione che tale prezzo fosse stato liberamente fissato dal produttore o dall’importatore ( 15 ).

40.

Successivamente, nella sentenza Commissione/Francia, è sorta la questione se una misura nazionale che fissava un prezzo minimo di vendita al minuto per prodotti del tabacco al 95% del prezzo medio dei prodotti in commercio potesse essere considerata come una misura finalizzata al «rispetto dei prezzi imposti» ai sensi dell’attuale secondo comma dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64. La Corte ha escluso inequivocabilmente tale possibilità in quanto il sistema francese non garantiva che il prezzo minimo imposto non pregiudicasse il potenziale vantaggio concorrenziale detenuto dai produttori o dagli importatori. Poiché pregiudicava la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire il loro prezzo massimo di vendita al minuto come garantito dall’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, il regime che imponeva un prezzo minimo non poteva beneficiare della deroga prevista nel secondo comma della medesima disposizione ( 16 ). In altre sentenze la Corte ha seguito sostanzialmente lo stesso approccio, escludendo la possibilità che le normative degli Stati membri sui prezzi dei prodotti del tabacco potessero essere interpretate come misure relative al rispetto di prezzi imposti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/64 ( 17 ).

41.

Infatti, nella sua giurisprudenza la Corte ha definito l’espressione «rispetto dei prezzi imposti» come «riferentesi ad un prezzo che, una volta determinato dal fabbricante o dall’importatore e approvato dalle pubbliche autorità, si impone in quanto prezzo massimo e deve essere rispettato come tale in tutte le fasi del circuito di distribuzione, fino alla vendita al consumatore» ( 18 ).

42.

Tale giurisprudenza mi porta a considerare che, per quanto riguarda le misure sul rispetto dei prezzi imposti, nell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, non è più prevista, se mai lo è stata, una deroga al diritto dei produttori o degli importatori di stabilire liberamente i prezzi. Semmai, si tratta di un mero rinvio a ciò che risulta già dalla direttiva in quanto tale, ossia che gli Stati membri hanno il diritto di introdurre misure per garantire il rispetto, fino alla vendita finale al consumatore, del prezzo massimo di vendita al minuto stabilito dal produttore o dall’importatore ( 19 ). Tale possibilità garantisce che, con il superamento del prezzo imposto, non sia pregiudicata l’integrità del regime delle accise ( 20 ).

43.

In tale contesto, rilevo che la normativa di cui trattasi non costituisce né una misura diretta a frenare l’inflazione né una misura destinata a garantire l’integrità del regime delle accise. Pertanto, ritengo che, in ogni caso, la legge di cui trattasi non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/64.

3. Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali

44.

Infine, il giudice del rinvio ha del pari chiesto alla Corte di interpretare l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 alla luce degli articoli 20 («Uguaglianza davanti alla legge») e 21 («Non discriminazione») della Carta dei diritti fondamentali.

45.

Tuttavia, il giudice del rinvio non spiega il motivo per cui ritiene che tali disposizioni possano essere rilevanti nel presente procedimento. Inoltre, non vedo come la legge di cui trattasi possa essere interpretata nel senso che essa tratta in maniera differente situazioni analoghe o che introduce discriminazioni fondate, tra l’altro, sul sesso, sulla razza, sul credo religioso e politico.

46.

L’esame degli articoli 20 e 21 della Carta non modifica, quindi, l’esito della mia analisi.

47.

Per concludere, l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 non osta a una misura nazionale che impone ai dettaglianti di rispettare i prezzi minimi vietando l’applicazione di un prezzo, per i prodotti del tabacco, inferiore al prezzo indicato sul bollo fiscale, purché la misura sia tale da consentire che il prezzo indicato sul bollo fiscale sia stabilito liberamente dal produttore o dall’importatore.

C – La seconda questione

48.

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 34 TFUE osti a una misura nazionale che impone ai dettaglianti di rispettare i prezzi minimi vietando l’applicazione di un prezzo, per i prodotti del tabacco, inferiore al prezzo indicato dal produttore o dall’importatore sul bollo fiscale.

49.

Anzitutto, vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che il giudice del rinvio limita la sua questione al divieto di promozioni riguardanti i prezzi dei prodotti dei tabacchi lavorati. Anche se la medesima normativa nazionale sembra del pari vietare la pubblicità e altre forme di promozione, tali aspetti della normativa non sono oggetto della questione sollevata dal giudice del rinvio e, pertanto, non li esaminerò ( 21 ).

50.

L’articolo 34 TFUE vieta restrizioni quantitative all’importazione o misure di effetto equivalente. Secondo una costante giurisprudenza, qualsiasi normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi in seno all’Unione va considerata come una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative ai fini di tale disposizione del Trattato ( 22 ).

51.

Tuttavia, in linea con la giurisprudenza derivante dalla sentenza Keck e Mithouard, la Corte ha dichiarato che non costituisce un tale ostacolo l’assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Ove tali requisiti siano soddisfatti, l’applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l’accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarli in misura maggiore rispetto all’ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali ( 23 ).

52.

In tale contesto, ritengo che l’aspetto della legge di cui trattasi che, in sostanza, vieta la vendita dei prodotti del tabacco a un prezzo inferiore a quello stabilito liberamente dal produttore o dall’importatore, dovrebbe essere considerato una «modalità di vendita» ai sensi della giurisprudenza Keck e Mithouard.

53.

Infatti, le norme previste in tale legge non incidono sulle caratteristiche che i prodotti del tabacco devono avere per essere commercializzati in Belgio, ma esclusivamente sulle modalità secondo cui essi possono essere venduti ( 24 ).

54.

Pertanto, occorre considerare se la legge di cui trattasi si applichi nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e se incida in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri.

55.

In primo luogo, è pacifico che la legge di cui trattasi si applica senza distinzioni a tutti i prodotti del tabacco fabbricati localmente o importati in Belgio. Non risulta che tale normativa ponga oneri aggiuntivi sui prodotti importati o renda più difficile il loro accesso al mercato belga, in quanto i produttori o gli importatori di altri Stati membri (nonché di paesi terzi) rimangono completamente liberi di stabilire il prezzo dei loro prodotti come ritengono opportuno e sono, quindi, in grado di competere con i produttori nazionali su piano di parità.

56.

In secondo luogo, sebbene la capacità dei dettaglianti di fissare i prezzi dei prodotti del tabacco sia fortemente ridotta, essa non è completamente eliminata. Infatti, almeno in teoria, niente impedisce ai dettaglianti (soprattutto ai grandi dettaglianti) di negoziare con i produttori o con gli importatori (compresi gli importatori paralleli) onde fissare un prezzo dei prodotti inferiore a quello di regola praticato ( 25 ). A condizione che il produttore o l’importatore accetti di apporre un bollo fiscale con un prezzo inferiore, la vendita dei prodotti del tabacco a tale prezzo inferiore è, e dovrebbe essere, consentita.

57.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la legge di cui trattasi rientra nella nozione di «modalità di vendita» come definita dalla sentenza Keck e Mithouard e, dal momento che essa tratta allo stesso modo i prodotti del tabacco locali e i prodotti del tabacco importati, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, non rientra nel divieto stabilito dall’articolo 34 TFUE.

58.

Si dovrebbe, quindi, rispondere alla seconda questione nel senso che l’articolo 34 TFUE non osta a una misura nazionale che impone ai dettaglianti di rispettare i prezzi minimi vietando l’applicazione di un prezzo, per i prodotti del tabacco, inferiore al prezzo indicato dal produttore o dall’importatore sul bollo fiscale.

D – La terza questione

59.

Con la sua terza e ultima questione, il giudice nazionale chiede se l’articolo 101 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osti a una normativa nazionale come quella di cui trattasi.

60.

Occorre sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, sebbene gli articoli 101 e 102 TFUE riguardino esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, tali norme, lette in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, obbligano nondimeno gli Stati membri a non introdurre o mantenere in vigore misure, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere inefficaci le norme di concorrenza applicabili alle imprese ( 26 ).

61.

La Corte ha dichiarato, in particolare, che si ha violazione degli articoli 4, paragrafo 3, TUE e 101 TFUE, qualora uno Stato membro imponga o promuova l’adozione di accordi, decisioni o pratiche concordate in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzi i loro effetti, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica ( 27 )

62.

Nel presente procedimento non vi è alcuna indicazione che la situazione nel procedimento principale possa rientrare in una di tali tre serie di circostanze.

63.

In primo luogo, la legge di cui trattasi non impone o promuove l’adozione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE. Infatti, allorché è imposto un prezzo minimo unilateralmente da parte di autorità pubbliche o mediante l’applicazione automatica di una norma giuridica, non vi è motivo di ritenere che una legge come quella di cui trattasi imponga agli importatori, ai produttori o ai dettaglianti di concludere accordi anticoncorrenziali ( 28 ). Ciò vale in particolare quando la norma nazionale è di per sé sufficiente e non richiede accordi di attuazione per divenire efficace ( 29 ).

64.

In secondo luogo, il giudice del rinvio non indica che sussistessero accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE quando la legge di cui trattasi è stata adottata o che siano divenuti efficaci in seguito all’entrata in vigore di tale legge.

65.

Infine, non rilevo alcun elemento nelle informazioni fornite dal giudice del rinvio che indichi che le autorità belghe hanno delegato poteri a operatori privati.

66.

Dalle suesposte considerazioni consegue che l’articolo 101 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, non osta a una disposizione nazionale come quella di cui trattasi.

IV – Conclusione

67.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dallo hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) nei seguenti termini:

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, l’articolo 34 TFUE e l’articolo 101 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, non ostano a una disposizione nazionale che vieta le promozioni riguardanti i prezzi del tabacco lavorato, la quale impone ai dettaglianti di rispettare i prezzi minimi vietando l’applicazione di un prezzo, per i prodotti del tabacco, inferiore al prezzo indicato dal produttore o dall’importatore sul bollo fiscale.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Si trattava della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall’imposta sulla cifra d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (GU L 303, pag. 1).

( 3 ) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (in prosieguo: la «direttiva 2011/64») (GU L 176, pag. 24).

( 4 ) Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316, pag. 8); direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (GU L 316, pag. 10), nonché direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40).

( 5 ) Moniteur belge, 8 aprile 1977, pag. 4501.

( 6 ) Lo hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 3, TFUE che considero un mero errore di redazione, in quanto tale disposizione non è pertinente ai fini della questione in esame.

( 7 ) V., tra le altre, sentenze del 19 marzo 2002, Commissione/Italia, C‑224/00, EU:C:2002:185, e del 6 marzo 2007, Placanica e a., C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, EU:C:2007:133.

( 8 ) V. sentenze del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 55, e del 29 febbraio 1996, Skanavi e Chryssanthakopoulos, C‑193/94, EU:C:1996:70, punto 17.

( 9 ) V. sentenze del 4 marzo 2010, Commissione/Francia, C‑197/08, EU:C:2010:111, punto 36, e del 19 ottobre 2000, Commissione/Grecia, C‑216/98, EU:C:2000:571, punto 20.

( 10 ) V. sentenza del 16 novembre 1977, GB‑Inno‑BM, 13/77, EU:C:1977:185, punto 64.

( 11 ) V. sentenza del 19 ottobre 2000, Commissione/Grecia, C‑216/98, EU:C:2000:571, punto 21.

( 12 ) V. sentenza del 4 marzo 2010, Commissione/Francia, C‑197/08, EU:C:2010:111, punto 41.

( 13 ) V. sentenze del 21 giugno 1983, Commissione/Francia, 90/82, EU:C:1983:169, punto 22, e del 19 ottobre 2000, Commissione/Grecia, C‑216/98, EU:C:2000:571, punto 25.

( 14 ) V. sentenza del 4 marzo 2010, Commissione/Francia, C‑197/08, EU:C:2010:111, punto 43, e giurisprudenza ivi citata.

( 15 ) V. sentenza del 16 novembre 1977, GB‑Inno‑BM, 13/77, EU:C:1977:185, punto 64.

( 16 ) Sentenza del 4 marzo 2010, Commissione/Francia, C‑197/08, EU:C:2010:111, punti da 41 a 44.

( 17 ) V. sentenze del 4 marzo 2010, Commissione/Austria, C‑198/08, EU:C:2010:112, punto 30, e del 4 marzo 2010, Commissione/Irlanda, C‑221/08, EU:C:2010:113, punto 41.

( 18 ) V. sentenza del 7 maggio 1991, Commissione/Belgio, C‑287/89, EU:C:1991:188, punto 13 e giurisprudenza ivi citata.

( 19 ) V. sentenza del 4 marzo 2010, Commissione/Francia, C‑197/08, EU:C:2010:111, punto 43 e giurisprudenza ivi citata.

( 20 ) V. sentenze del 4 marzo 2010, Commissione/Francia, C‑197/08, EU:C:2010:111, punto 43, e del 19 ottobre 2000, Commissione/Grecia, C‑216/98, EU:C:2000:571 punto 26.

( 21 ) Mi limito semplicemente a osservare che la pubblicità relativa ai prodotti del tabacco è stata oggetto della normativa dell’Unione, segnatamente della direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152, pag. 16), che vieta la pubblicità transfrontaliera dei prodotti del tabacco.

( 22 ) V. sentenza dell’11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, punto 5.

( 23 ) V. sentenza del 24 novembre 1993, Keck e Mithouard, C‑267/91 e C‑268/91, EU:C:1993:905, punti 1617. V. anche sentenza del 10 febbraio 2009, Commissione/Italia, C‑110/05, EU:C:2009:66, punto 36.

( 24 ) V., a tal fine, sentenza del 30 aprile 2009, Fachverband der Buch‑und Medienwirtschaft, C‑531/07, EU:C:2009:276, punto 20.

( 25 ) V., a tal fine, sentenze del 7 maggio 1991, Commissione/Belgio, C‑287/89, EU:C:1991:188, e del 14 luglio 1988, Commissione/Belgio, 298/86, EU:C:1988:404.

( 26 ) Tra le tante, v. sentenze del 16 novembre 1977, GB‑Inno‑BM, 13/77, EU:C:1977:185, punto 31; del 5 dicembre 2006, Cipolla e a.C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 46, e del 4 settembre 2014, API e a., da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punto 28.

( 27 ) V., in particolare, sentenze del 5 ottobre 1995, Centro Servizi Spediporto, C‑96/94, EU:C:1995:308, punto 21; del 19 febbraio 2002, Arduino, C‑35/99, EU:C:2002:97 punto 35; del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 47, e del 4 settembre 2014, API e a., da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punto 29.

( 28 ) V. sentenza del 29 gennaio 1985, Cullet e Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de produits pétroliers, 231/83, EU:C:1985:29, punto 17.

( 29 ) V. sentenze del 17 novembre 1993, Meng, C‑2/91, EU:C:1993:885, punto 15, e del 17 novembre 1993, Ohra Schadeverzekeringen, C‑245/91, EU:C:1993:887, punto 11.

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