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Document 62008CJ0198

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 marzo 2010.
Commissione europea contro Repubblica d'Austria.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/59/CE - Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Art. 9, n. 1 - Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti - Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette nonché un prezzo minimo di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino - Giustificazione - Tutela della sanità pubblica - Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo.
Causa C-198/08.

European Court Reports 2010 I-01645

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:112

Causa C‑198/08

Commissione europea

contro

Repubblica d’Austria

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/59/CE — Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati — Art. 9, n. 1 — Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti — Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette nonché un prezzo minimo di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino — Giustificazione — Tutela della sanità pubblica — Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo»

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

(Direttiva del Consiglio 95/59, come modificata dalla direttiva 2002/10, art. 9, n. 1)

Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva 2002/10, lo Stato membro che adotti e mantenga in vigore una normativa in forza della quale i pubblici poteri fissano prezzi minimi per la vendita al minuto delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette se tale regime non consente di escludere, in ogni caso, che i prezzi minimi imposti pregiudichino il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti del tabacco, da prezzi di costo inferiori. Infatti, siffatto regime, che, inoltre, determina il prezzo minimo facendo riferimento al prezzo medio praticato sul mercato, può far sì che siano eliminate le differenze tra i prezzi dei prodotti concorrenti e che tali prezzi convergano verso il prezzo del prodotto più caro. Tale regime pregiudica quindi la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire i loro prezzi massimi di vendita al minuto, libertà garantita dall’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/59.

La convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo è inconferente per quanto attiene alla compatibilità o meno di siffatto regime con l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, atteso che tale convenzione non impone alle parti contraenti alcun obbligo concreto in relazione alla politica dei prezzi dei tabacchi lavorati, ma descrive unicamente possibili opzioni non vincolanti per tener conto degli obiettivi nazionali di salute con riferimento alla lotta al tabagismo. Infatti, l’art. 6, n. 2, di tale convenzione si limita a prevedere che ogni parte contraente adotti o mantenga misure che «possono comprendere» l’applicazione di politiche fiscali e, «all’occorrenza», di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco.

Gli Stati membri non possono richiamarsi all’art. 30 CE per giustificare una violazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 alla luce dell’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone. Infatti, l’art. 30 non può essere inteso nel senso che autorizza provvedimenti di natura diversa dalle restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione e dalle misure di effetto equivalente contemplate dagli artt. 28 CE e 29 CE.

Ciononostante, la direttiva 95/59 non impedisce agli Stati membri di perseguire la lotta al tabagismo, che si inserisce nell’obiettivo di tutela della sanità pubblica.

(v. punti 33-34, 38-39, 45 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 marzo 2010 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 95/59/CE – Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati – Art. 9, n. 1 – Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti – Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette nonché un prezzo minimo di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino – Giustificazione – Tutela della sanità pubblica – Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo»

Nella causa C‑198/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 maggio 2008,

Commissione europea, rappresentata dai sigg. W. Mölls e R. Lyal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata dai sigg. E. Riedl e J. Bauer nonché dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, adottando e mantenendo in vigore una legislazione in forza della quale i pubblici poteri fissano prezzi minimi per la vendita al minuto delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE (GU L 46, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva 95/59»).

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

2        Il secondo, terzo e settimo ‘considerando’ della direttiva 95/59 sono così formulati:

«(2)      considerando che obiettivo del trattato [CE] è di instaurare una unione economica che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno; che la realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nella Comunità;

(3)      considerando che l’armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che, per tal via, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri;

(...)

(7)      considerando che le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati».

3        Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva:

«Sono considerati tabacchi lavorati:

a)       le sigarette,

b)       i sigari e i sigaretti,

c)       il tabacco da fumo,

–        il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette,

–        gli altri tabacchi da fumo,

quali definiti agli articoli da 3 a 7».

4        L’art. 8 della direttiva 95/59 così dispone:

«1.      Le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un’accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un’accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

2.      L’aliquota dell’accisa proporzionale e l’importo dell’accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

(...)».

5        Ai sensi dell’art. 9, n. 1, di tale direttiva:

«Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.

I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo.

La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all’applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi [o sul rispetto dei prezzi] imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria».

6        L’art. 16 della citata direttiva così recita:

«1.      L’importo dell’accisa specifica è stabilito con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta secondo i dati al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1978.

2.      L’elemento specifico dell’accisa non può essere inferiore al 5% né superiore al 55% dell’onere fiscale totale risultante dall’importo cumulativo dell’accisa proporzionale, dell’accisa specifica e dell’imposta sul volume d’affari, riscosse su dette sigarette.

(...)

5.      Gli Stati membri possono applicare un’accisa minima alle sigarette vendute ad un prezzo inferiore al prezzo di vendita al minuto delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, a condizione che tale accisa non superi l’importo dell’accisa gravante sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta».

7        Le direttive del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316, pag. 8), e 92/80/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (GU L 316, pag. 10), come modificate dalla direttiva del Consiglio 5 dicembre 2003, 2003/117/CE (GU L 333, pag. 49), stabiliscono i tassi e/o gli importi minimi dell’accisa globale gravante, rispettivamente, sulle sigarette e sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette. La direttiva 92/80 contiene inoltre talune norme relative alla struttura dell’accisa su questi ultimi.

8        Con decisione del Consiglio 2 giugno 2004, 2004/513/CE (GU L 213, pag. 8), la convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, sottoscritta a Ginevra il 21 maggio 2003 (in prosieguo: la «convenzione OMS»), è stata approvata a nome della Comunità. L’art. 6 di tale convenzione, dal titolo «Misure finanziarie e fiscali finalizzate alla riduzione del tabagismo», è così formulato:

«1. Le Parti riconoscono che le misure finanziarie e fiscali sono un mezzo efficace ed importante per ridurre il consumo di tabacco per diverse categorie della popolazione, in particolare i giovani.

2. Fatto salvo il diritto delle Parti di determinare e di fissare la loro politica fiscale, ogni Parte deve tenere conto dei suoi obiettivi nazionali di salute per quel che riguarda la lotta al tabagismo e adotta o mantiene, a seconda dei casi, delle misure che possono comprendere:

a)      l’applicazione di politiche fiscali e, all’occorrenza, di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salute tendenti a ridurre il consumo di tabacco, (...)

(...)».

 La normativa nazionale

9        L’art. 2, n. 4, della legge federale 30 giugno 1995 sulla produzione e l’immissione in consumo di tabacchi lavorati nonché sulla pubblicità dei tabacchi lavorati e la tutela dei non fumatori (in prosieguo: la «legge sul tabacco») [Bundesgesetz über das Herstellen und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die Werbung für Tabakerzeugnisse und den Nichtraucherschutz («Tabakgesetz»), BGBl. 431/1995], come modificata dalla legge federale 30 marzo 2006 (BGBl. I, 47/2006), prevede quanto segue:

«Il Ministro federale della Salute e delle Donne è autorizzato, in accordo con il Ministro federale delle Finanze, a stabilire con decreto, nell’interesse della prevenzione del tabagismo, il prezzo minimo di vendita al minuto dei tabacchi lavorati, per garantire un livello minimo di prezzi. È vietata la vendita dei tabacchi lavorati a un prezzo inferiore al prezzo minimo di vendita al minuto».

10      L’art. 1 del decreto del Ministro federale della Salute e delle Donne 27 aprile 2006, che instaura un regime di prezzi minimi di vendita al minuto per i tabacchi lavorati allo scopo di garantire un livello minimo di prezzi (Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über die Festsetzung des Mindestkleinverkaufspreises für Tabakerzeugnisse zur Sicherstellung eines Mindestpreisniveaus, BGBl. II, 171/2006) così dispone:

«Ai sensi del presente decreto, il prezzo minimo di vendita al minuto è il prezzo sotto il quale non è consentita la vendita di tabacchi lavorati ai consumatori».

11      Ai sensi dell’art. 2 di tale decreto:

«(1)  Per le sigarette, il prezzo minimo di vendita al minuto per sigaretta è pari quanto meno al 92,75% del prezzo medio ponderato della totalità delle sigarette vendute nel corso dell’anno civile precedente.

(2)       Per il tabacco trinciato a taglio fino, il prezzo minimo di vendita al minuto per grammo di tabacco trinciato a taglio fino è pari quanto meno al 90% del prezzo medio ponderato per grammo della totalità dei tabacchi trinciati a taglio fino venduti nel corso dell’anno civile precedente».

12      Ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, i prezzi minimi di vendita al minuto sono applicabili dal 15 maggio 2006.

 Fase precontenziosa del procedimento

13      Dopo aver invitato la Repubblica d’Austria a presentare le proprie osservazioni in merito alla presunta incompatibilità della normativa austriaca relativa alla fissazione di prezzi minimi per la vendita al minuto delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino con l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, la Commissione, con lettera 27 giugno 2007, ha inviato un parere motivato a tale Stato membro, invitandolo a conformarsi ai propri obblighi derivanti da tale disposizione entro un termine di due mesi dal ricevimento di detto parere. Considerando che la situazione continuasse ad essere insoddisfacente alla luce della risposta fornita dalla Repubblica d’Austria, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

14      Secondo la Commissione, l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 sancisce il principio secondo cui i produttori e gli importatori hanno il diritto di stabilire liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati. Orbene, la normativa austriaca in questione, instaurando un regime di prezzi minimi stabiliti in maniera indiretta per la vendita al minuto delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino, impedirebbe ai produttori e agli importatori di tali prodotti di venderli a prezzi inferiori rispetto ai citati prezzi minimi e limiterebbe in tal modo la loro libertà in ordine alla fissazione dei prezzi. Tale normativa sarebbe quindi contraria alla citata disposizione di diritto comunitario.

15      La normativa nazionale in questione non sarebbe giustificata da considerazioni attinenti alla tutela della salute pubblica. Simili considerazioni sarebbero già state svolte dal legislatore comunitario in sede di adozione delle direttive sui diritti d’accisa sul tabacco. Data l’assenza di tassi massimi dell’accisa globale, le regole comunitarie riguardanti l’imposizione dei prodotti del tabacco consentirebbero agli Stati membri di aumentare il livello di tale imposizione e di mantenere in tal modo prezzi sufficientemente elevati da scoraggiare il consumo di tabacco. Una politica fiscale sarebbe quindi sufficiente a garantire il livello auspicato di tutela della salute pubblica.

16      Secondo la Commissione, i prezzi medi ponderati imposti in Austria come prezzi minimi per la vendita al minuto dei prodotti del tabacco in questione risultano non già da processi di mercato, bensì dall’azione delle autorità pubbliche tendente proprio a neutralizzare siffatti processi. Il fatto che detti prezzi minimi siano calcolati in maniera aritmetica a partire dai prezzi medi osservati sul mercato non metterebbe in discussione tale analisi. Inoltre, non sarebbe certo che tale regime di prezzi minimi incida sulla concorrenza in maniera minore rispetto ai regimi di altri Stati membri esaminati in precedenti sentenze della Corte. In ogni caso, il divieto di stabilire regimi di prezzi minimi per i tabacchi lavorati, derivante dall’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, non presupporrebbe una valutazione dell’intensità dell’intervento che ciascuno di tali regimi implica alla luce del sistema su cui questo si basa.

17      La Commissione ritiene inoltre che l’art. 93 CE rappresenti una base giuridica sufficiente anche per l’art. 9 della direttiva 95/59. Il carattere fiscale di quest’ultima direttiva non potrebbe autorizzare gli Stati membri a ignorare le sue disposizioni per il fatto che essi perseguono altri obiettivi, segnatamente quello di tutela della salute pubblica. Inoltre, gli Stati membri non sarebbero autorizzati a invocare l’art. 30 CE, trattandosi di una questione disciplinata in forma armonizzata.

18      La Commissione ritiene inoltre che l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 sia compatibile con la convenzione OMS, dal momento che quest’ultima non obbliga le parti contraenti a fissare prezzi minimi per i prodotti del tabacco. Secondo la Commissione, in caso contrario sarebbero state apportate modifiche a tale direttiva, il che non è avvenuto. Inoltre, la citata convenzione non conferirebbe agli Stati membri un diritto, opponibile alla Comunità, di scegliere tra l’applicazione di politiche fiscali e l’applicazione di politiche di prezzi, dal momento che tale questione sarebbe riconducibile al funzionamento interno della Comunità.

19      Infine, le disposizioni della raccomandazione del Consiglio 2 dicembre 2002, 2003/54/CE, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (GU 2003, L 22, pag. 31), cui fa riferimento la Repubblica d’Austria, non sarebbero vincolanti e, comunque, non potrebbero essere interpretate come un’incitazione a violare l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59.

20      Secondo la Repubblica d’Austria, un sistema di imposizione di prezzi minimi è il solo strumento efficace e sicuro per contrastare rapidamente la caduta di prezzi dei prodotti del tabacco, che sono oggetto della legislazione nazionale in esame, nell’ambito di una guerra di prezzi. Infatti, eventuali provvedimenti fiscali potrebbero essere vanificati dagli operatori economici attivi nel settore del tabacco, in quanto simili provvedimenti non impedirebbero la vendita a prezzi di dumping, attuata allo scopo di avvicinare nuove classi di consumatori, al prezzo di perdite finanziarie temporanee. L’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 non farebbe sorgere alcun diritto illimitato alla libera fissazione dei prezzi. In particolare, tale disposizione non escluderebbe la possibilità per gli Stati membri di adottare misure appropriate e necessarie intese a garantire la tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 30 CE.

21      La Repubblica d’Austria sostiene altresì che il regime di prezzi minimi in questione non è idoneo a falsare la concorrenza, dal momento che tali prezzi sono in realtà stabiliti dal mercato, in quanto il Ministro competente si limita ad assumere come riferimento il prezzo medio sul mercato stesso. Di conseguenza, un simile regime presenterebbe una minore intensità di intervento rispetto alle disposizioni degli Stati membri esaminate, segnatamente, nelle sentenze 19 ottobre 2000, causa C‑216/98, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑8921), e 27 febbraio 2002, causa C‑302/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑2055), che prevedevano, ad esempio, un aumento dei prezzi pari ad almeno il 20% rispetto ai prezzi vigenti. L’intensità dell’intervento caratterizzante una misura nazionale sarebbe altresì importante per valutare la proporzionalità della misura stessa, essendo necessario esaminare se non esistano strumenti meno restrittivi per raggiungere l’obiettivo perseguito.

22      Secondo detto Stato membro, l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 deve essere interpretato in maniera restrittiva con riferimento alla sua base giuridica, vale a dire l’art. 93 CE, che non consente né di perseguire obiettivi diversi da quelli propri del diritto fiscale, né di limitare il perseguimento di tali diversi obiettivi. Gli Stati membri avrebbero quindi il diritto di stabilire il livello di tutela della salute pubblica che essi giudicano appropriato, nonché le misure adeguate e necessarie per raggiungere tale livello, tra cui vi potrebbe essere l’imposizione di prezzi minimi per i prodotti del tabacco. Di conseguenza, la libertà dei produttori e degli importatori di fissare i prezzi dei tabacchi lavorati potrebbe essere esercitata solo entro i limiti stabiliti dalle politiche di salute pubblica degli Stati membri.

23      Inoltre, la direttiva 95/59 dovrebbe essere interpretata alla luce delle nuove evoluzioni giuridiche, ossia, da un lato, l’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione OMS e, dall’altro, il punto 7 della raccomandazione 2003/54. Orbene, queste ultime norme, che consentirebbero il ricorso a meccanismi di prezzi minimi, non sarebbero state prese in considerazione nella giurisprudenza della Corte in tale materia.

24      La Repubblica d’Austria sostiene, infine, che i meccanismi previsti dalle direttive in materia di diritti d’accisa sui tabacchi lavorati non consentono agli Stati membri di utilizzare l’accisa come uno strumento inteso a garantire un livello di prezzi sufficientemente elevato da scoraggiarne il consumo. Infatti, da un lato, tali direttive limiterebbero la possibilità di aumentare l’accisa unicamente per le sigarette con i più bassi prezzi di vendita al minuto, senza incidere nel contempo sull’imposizione di altre classi di sigarette. D’altro lato, i produttori e gli importatori potrebbero decidere di non ripercuotere la pressione fiscale sul prezzo finale. Inoltre, un simile aumento sarebbe idoneo a provocare un incremento del commercio transfrontaliero illegale.

 Giudizio della Corte

25      Si deve preliminarmente rilevare che dal terzo ‘considerando’ della direttiva 95/59 emerge che essa si inserisce nel contesto di una politica di armonizzazione delle strutture dell’accisa dei tabacchi lavorati che mira ad evitare che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo sia falsata e che, per tal via, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri.

26      A tal proposito, l’art. 8, n. 1, della citata direttiva dispone che le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi siano soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un’accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un’accisa specifica calcolata per unità di prodotto (sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 19).

27      Emerge inoltre dal settimo ‘considerando’ della direttiva 95/59 che le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati.

28      A tal proposito, l’art. 9, n. 1, della citata direttiva prevede che i produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti, e ciò al fine di garantire il libero gioco della concorrenza nei loro rapporti (sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 20). Tale disposizione mira a garantire che la determinazione della base imponibile dell’accisa proporzionale sui prodotti del tabacco, vale a dire il prezzo massimo di vendita al minuto di tali prodotti, sia sottoposta alle stesse regole in tutti gli Stati membri. Essa mira altresì, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, a tutelare la libertà degli operatori sopra citati, che consente loro di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale risultante da eventuali prezzi di costo inferiori.

29      Orbene, l’imposizione di un prezzo minimo di vendita al minuto ad opera delle autorità pubbliche fa sì che il prezzo massimo di vendita al minuto stabilito dai produttori e dagli importatori non possa essere in alcun caso inferiore a tale prezzo minimo obbligatorio. Una normativa che impone un siffatto prezzo minimo è quindi idonea ad arrecare pregiudizio alle relazioni concorrenziali, impedendo a taluni di questi produttori o importatori di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori per proporre più allettanti prezzi di vendita al minuto.

30      Di conseguenza, un sistema di prezzi minimi di vendita al minuto dei prodotti del tabacco lavorato non può essere considerato compatibile con l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, ove non sia strutturato in modo tale da escludere, in ogni caso, che risulti pregiudicato il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti siffatti, da prezzi di costo inferiori e che, pertanto, si produca una distorsione della concorrenza (v. sentenze 4 marzo 2010, causa C‑197/08, Commissione/Francia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38, e causa C‑221/08, Commissione/Irlanda, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41).

31      È alla luce di questi principi che occorre esaminare la normativa nazionale di cui trattasi.

32      Tale normativa impone ai produttori e agli importatori attivi sul mercato austriaco un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette, pari al 92,75% del prezzo medio ponderato della totalità delle sigarette vendute nel corso dell’anno civile trascorso, nonché del tabacco trinciato a taglio fino, stabilito come pari al 90% del prezzo medio ponderato per grammo della totalità dei tabacchi trinciati a taglio fino venduti nel corso dell’anno civile trascorso.

33      Tale regime non consente di escludere, in ogni caso, che i prezzi minimi imposti pregiudichino il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti del tabacco, da prezzi di costo inferiori. Al contrario, come rilevato dalla Commissione in udienza, senza essere smentita sul punto dalla Repubblica d’Austria, siffatto regime, che, inoltre, determina il prezzo minimo facendo riferimento al prezzo medio praticato sul mercato, può far sì che siano eliminate le differenze tra i prezzi dei prodotti concorrenti e che tali prezzi convergano verso il prezzo del prodotto più caro. Tale regime pregiudica quindi la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire i loro prezzi massimi di vendita al minuto, libertà garantita dall’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/59.

34      Per quanto riguarda la convenzione OMS, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 50 e 51 delle sue conclusioni, essa non impone alle parti contraenti alcun obbligo concreto in relazione alla politica dei prezzi dei tabacchi lavorati, ma descrive unicamente possibili opzioni non vincolanti per tener conto degli obiettivi nazionali di salute con riferimento alla lotta al tabagismo. Infatti, l’art. 6, n. 2 di tale convenzione si limita a prevedere che ogni parte contraente adotti o mantenga misure che «possono comprendere» l’applicazione di politiche fiscali e, «all’occorrenza», di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco.

35      Del pari, nessuna indicazione concreta con riferimento al ricorso a sistemi di prezzi minimi può essere dedotta dalla raccomandazione 2003/54, che è peraltro priva di forza vincolante. Infatti, il passaggio cui fa riferimento la Repubblica d’Austria esprime semplicemente l’idea che i prezzi elevati dei tabacchi lavorati hanno l’effetto di scoraggiarne il consumo.

36      In ogni caso, come risulta dal punto 30 di questa sentenza, la direttiva 95/59 non osta ad una politica dei prezzi qualora la stessa non contrasti con gli obiettivi della direttiva stessa, e segnatamente con l’obiettivo di escludere una distorsione della concorrenza delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo.

37      La Repubblica d’Austria afferma altresì che il regime di prezzi minimi di cui trattasi è giustificato dall’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone previsto dall’art. 30 CE. Secondo tale Stato membro, l’aumento del livello di imposizione fiscale non sarebbe idoneo a garantire prezzi sufficientemente elevati dei prodotti del tabacco, dal momento che tale aumento potrebbe essere assorbito dai produttori o dagli importatori sacrificando una parte del loro margine di utile, o addirittura vendendo in perdita.

38      A questo proposito, si deve rilevare che l’art. 30 CE non può essere inteso nel senso che autorizza provvedimenti di natura diversa dalle restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione e dalle misure di effetto equivalente contemplate dagli artt. 28 CE e 29 CE (v., in tal senso, sentenza 27 febbraio 2002, Commissione/Francia, cit., punto 33). Orbene, nella fattispecie, la Commissione non ha invocato la violazione di queste ultime disposizioni.

39      Ciononostante, la direttiva 95/59 non impedisce alla Repubblica d’Austria di continuare la lotta al tabagismo, che si inserisce nell’obiettivo di tutela della salute pubblica.

40      Del pari, non può sostenersi che tale obiettivo non sia preso in considerazione nell’ambito della direttiva in esame in quanto quest’ultima è stata adottata sulla base dell’art. 93 CE.

41      Infatti, come rammentato dal settimo ‘considerando’ della direttiva 2002/10, ultimo atto modificativo della direttiva 95/59, il cui art. 9 è tuttavia rimasto invariato rispetto alla sua versione iniziale, il Trattato CE, e in particolare l’art. 152, n. 1, primo comma, CE, esige che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità debba essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

42      Questo stesso ‘considerando’ precisa altresì che il livello di imposizione fiscale è un elemento fondamentale del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei consumatori. Del pari, la Corte ha già stabilito che, per i prodotti del tabacco, la disciplina fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo di tali prodotti e, pertanto, di tutela della salute pubblica (sentenza 5 ottobre 2006, causa C‑140/05, Valeško, Racc. pag. I‑10025, punto 58) e che l’obiettivo di garantire che i prezzi di tali prodotti siano fissati a livelli elevati può essere adeguatamente perseguito mediante l’aumento dell’imposizione fiscale su tali prodotti, dal momento che gli aumenti dei diritti di accisa devono prima o poi tradursi in un aumento dei prezzi di vendita al minuto, senza con ciò compromettere la libertà di determinazione del prezzo (v., in tal senso, sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 31).

43      Inoltre, qualora gli Stati membri desiderino eliminare definitivamente qualsiasi possibilità per i produttori o gli importatori di assorbire, anche temporaneamente, l’impatto delle imposte sul prezzo di vendita al minuto dei tabacchi lavorati, vendendoli in perdita, essi hanno segnatamente la possibilità, pur consentendo ai detti produttori e importatori di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale derivante da eventuali prezzi di costo inferiori, di vietare la vendita dei prodotti del tabacco lavorato a un prezzo inferiore alla somma del prezzo di costo e di tutte le imposte (v. citate sentenze 4 marzo 2010, Commissione/Francia, punto 53, e Commissione/Irlanda, punto 55).

44      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso della Commissione deve essere accolto.

45      Si deve pertanto constatare che, adottando e mantenendo in vigore una legislazione in forza della quale i pubblici poteri fissano prezzi minimi per la vendita al minuto delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59.

 Sulle spese

46      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Adottando e mantenendo in vigore una legislazione in forza della quale i pubblici poteri fissano prezzi minimi per la vendita al minuto delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE.

2)      La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.

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