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Dokument 62015CA0241

    Causa C-241/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1° giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj/Niculaie Aurel Bob-Dogi (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) — Obbligo di includere nel mandato d’arresto europeo informazioni relative all’esistenza di un «mandato d’arresto» — Assenza di un mandato d’arresto nazionale previo e distinto rispetto al mandato d’arresto europeo — Conseguenza)

    GU C 287 del 8.8.2016, str. 12—12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 287/12


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1o giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj/Niculaie Aurel Bob-Dogi

    (Causa C-241/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) - Obbligo di includere nel mandato d’arresto europeo informazioni relative all’esistenza di un «mandato d’arresto» - Assenza di un mandato d’arresto nazionale previo e distinto rispetto al mandato d’arresto europeo - Conseguenza))

    (2016/C 287/15)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Curtea de Apel Cluj

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj

    Convenuto: Niculaie Aurel Bob-Dogi

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d’arresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.

    2)

    L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d’arresto europeo, che si fonda sull’esistenza di un «mandato d’arresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d’arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.


    (1)  GU C 245 del 27.7.2015.


    Góra