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Document 62015CA0173

Causa C-173/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — GE Healthcare GmbH/Hauptzollamt Dusseldorf (Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale comunitario — Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) — Determinazione del valore in dogana — Corrispettivi o diritti di licenza relativi alle merci da valutare — Nozione — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 160 — «Condizione della vendita» delle merci da valutare — Pagamento di corrispettivi o diritti di licenza a vantaggio di una società legata tanto al venditore quanto all’acquirente delle merci — Articolo 158, paragrafo 3 — Operazioni di rettifica e di ripartizione)

GU C 144 del 8.5.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 144/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — GE Healthcare GmbH/Hauptzollamt Dusseldorf

(Causa C-173/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) - Determinazione del valore in dogana - Corrispettivi o diritti di licenza relativi alle merci da valutare - Nozione - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 160 - «Condizione della vendita» delle merci da valutare - Pagamento di corrispettivi o diritti di licenza a vantaggio di una società legata tanto al venditore quanto all’acquirente delle merci - Articolo 158, paragrafo 3 - Operazioni di rettifica e di ripartizione))

(2017/C 144/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: GE Healthcare GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf

Dispositivo

1)

L’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, non impone che la determinazione dell’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza avvenga al momento della conclusione del contratto di licenza o dell’insorgenza dell’obbligazione doganale affinché tali corrispettivi o diritti di licenza siano considerati come relativi alle merci da valutare e, dall’altro lato, consente che i corrispettivi e i diritti di licenza medesimi vengano considerati «relativi alle merci da valutare», quand’anche si riferiscano soltanto in parte alle merci medesime.

2)

L’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e l’articolo 160 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, devono essere interpretati nel senso che i corrispettivi o diritti di licenza costituiscono una «condizione di vendita» delle merci da valutare allorché, in seno ad uno stesso gruppo di società, il pagamento di detti corrispettivi o detti diritti di licenza venga richiesto da un’impresa collegata tanto al venditore quanto all’acquirente e venga versato a questa stessa impresa.

3)

L’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1875/2006, devono essere interpretati nel senso che le operazioni di rettifica e di ripartizione, rispettivamente previste da tali disposizioni, possono essere effettuate nel caso in cui il valore in dogana delle merci in questione sia stato determinato non in applicazione dell’articolo 29 del regolamento n. 2913/92, come modificato, bensì per mezzo del metodo sussidiario previsto dal successivo articolo 31.


(1)  GU C 236 del 20.7.2015.


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