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Document 62014TB0797
Case T-797/14: Order of the General Court of 28 December 2015 — Skype v OHIM — Sky International (SKYPE) (Community trade mark — Opposition proceedings — Withdrawal of the opposition — No need to adjudicate)
Causa T-797/14: Ordinanza del Tribunale del 28 dicembre 2015 — Skype/UAMI — Sky International (SKYPE) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)
Causa T-797/14: Ordinanza del Tribunale del 28 dicembre 2015 — Skype/UAMI — Sky International (SKYPE) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)
GU C 106 del 21.3.2016, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/34 |
Ordinanza del Tribunale del 28 dicembre 2015 — Skype/UAMI — Sky International (SKYPE)
(Causa T-797/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»))
(2016/C 106/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Skype Ultd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Carboni e M. Browne, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky International AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: D. Rose e J. Curry, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2014 (procedimento R 1075/2013-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sky International AG e la Skype.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La Skype Ultd e la Sky International AG sopporteranno le proprie spese e ciascuna sopporterà la metà delle spese sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |