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Document 62014TB0272

    Causa T-272/14: Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — P-D Glasseiden e a./Commissione («Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere»)

    GU C 294 del 7.9.2015, p. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 294/62


    Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — P-D Glasseiden e a./Commissione

    (Causa T-272/14) (1)

    ((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))

    (2015/C 294/75)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrenti: P-D Glasseiden GmbH Oschatz (Oschatz, Germania); P-D Interglas Technologies GmbH (Erbach, Germania); P-D Industriegesellschaft mbH (Wilsdruff, Germania); e Glashütte Freital GmbH (Freital, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G.-R. Engel, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

    2)

    Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

    3)

    La P-D Glasseiden GmbH Oschatz, la P-D Interglas Technologies GmbH, la P D Industriegesellschaft mbH e la Glashütte Freital GmbH sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

    4)

    L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 223 del 14.7.2014.


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