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Document 62014CN0105

    Causa C-105/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo (Italia) il 5 marzo 2014 — Procedimento penale a carico di Ivo Taricco, e.a.

    GU C 194 del 24.6.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 194/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo (Italia) il 5 marzo 2014 — Procedimento penale a carico di Ivo Taricco, e.a.

    (Causa C-105/14)

    2014/C 194/12

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Cuneo

    Procedimento penale a carico di

    Ivo Taricco,

    Ezio Filippi,

    Isabella Leonetti,

    Nicola Spagnolo,

    Davide Salvoni,

    Flavio Spaccavento,

    Goranco Anakiev

    Questioni pregiudiziali

    a)

    se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, consentendo la prescrizione dei reati nonostante il tempestivo esercizio dell’azione penale, con conseguente impunità — sia stata infranta la norma a tutela della concorrenza contenuta nell’art. 101 del TFUE;

    b)

    se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, privando di conseguenze penali i reati commessi da operatori economici senza scrupoli — lo Stato italiano abbia introdotto una forma di aiuto vietata dall’art. 107 del TFUE;

    c)

    se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, creando un’ipotesi di impunità per coloro che strumentalizzano la direttiva comunitaria — lo Stato italiano abbia indebitamente aggiunto un’esenzione ulteriore rispetto a quelle tassativamente contemplate dall’art.158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (1);

    d)

    se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, rinunciando a punire condotte che privano lo Stato delle risorse necessarie anche a far fronte agli obblighi verso l’Unione europea, sia stato violato il principio di finanze sane fissato dall’art.119 del TFUE.


    (1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


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