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Document 62014CN0105
Case C-105/14: Request for a preliminary ruling from the Tribunale di Cuneo (Italy) lodged on 5 March 2014 — Criminal proceedings against Ivo Taricco and Others
Causa C-105/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo (Italia) il 5 marzo 2014 — Procedimento penale a carico di Ivo Taricco, e.a.
Causa C-105/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo (Italia) il 5 marzo 2014 — Procedimento penale a carico di Ivo Taricco, e.a.
GU C 194 del 24.6.2014, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo (Italia) il 5 marzo 2014 — Procedimento penale a carico di Ivo Taricco, e.a.
(Causa C-105/14)
2014/C 194/12
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Cuneo
Procedimento penale a carico di
Ivo Taricco,
Ezio Filippi,
Isabella Leonetti,
Nicola Spagnolo,
Davide Salvoni,
Flavio Spaccavento,
Goranco Anakiev
Questioni pregiudiziali
a) |
se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, consentendo la prescrizione dei reati nonostante il tempestivo esercizio dell’azione penale, con conseguente impunità — sia stata infranta la norma a tutela della concorrenza contenuta nell’art. 101 del TFUE; |
b) |
se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, privando di conseguenze penali i reati commessi da operatori economici senza scrupoli — lo Stato italiano abbia introdotto una forma di aiuto vietata dall’art. 107 del TFUE; |
c) |
se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, creando un’ipotesi di impunità per coloro che strumentalizzano la direttiva comunitaria — lo Stato italiano abbia indebitamente aggiunto un’esenzione ulteriore rispetto a quelle tassativamente contemplate dall’art.158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (1); |
d) |
se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, rinunciando a punire condotte che privano lo Stato delle risorse necessarie anche a far fronte agli obblighi verso l’Unione europea, sia stato violato il principio di finanze sane fissato dall’art.119 del TFUE. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).