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Document 62014CN0087

Causa C-87/14: Ricorso proposto il 18 febbraio 2014 — Commissione europea/Irlanda

GU C 102 del 7.4.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/27


Ricorso proposto il 18 febbraio 2014 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-87/14)

2014/C 102/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren, M. van Beck, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che:

l’Irlanda, non applicando le disposizioni della direttiva 2003/88/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, all’organizzazione dell’orario di lavoro dei medici specializzandi («non-consultant hospital doctors»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 3, 5, 6, 17, paragrafi 2 e 5, di tale direttiva.

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Articolo 3

L’Irlanda non ha garantito che i medici specializzandi beneficino di un periodo minimo di riposo giornaliero nel corso di ogni periodo di 24 ore.

Articolo 5

L’Irlanda non ha garantito che i medici specializzandi beneficino di un periodo minimo di riposo ininterrotto per ogni periodo di 7 giorni.

Articolo 6

L’Irlanda non ha garantito che la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore.

Articolo 17, paragrafo 2

L’Irlanda non ha garantito che ai medici specializzandi vengano concessi equivalenti periodi di riposo compensativo nel caso in cui sia loro richiesto di lavorare senza usufruire dei periodi di riposo indicati negli articoli 3 e 5.

Articolo 17, paragrafo 5

L’Irlanda non ha garantito che i medici in formazione non eccedano il numero delle ore di lavoro settimanali dopo la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 17, paragrafo 5.


(1)  GU L 299, pag. 9


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